Art. 4 Elezioni trasparenti 1. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile: a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge; c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. 2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: «Art. 15. - Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.» - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 533 del 1993: «Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.»