Art. 6 
 
 
             Disposizioni transitorie. Entrata in vigore 
 
  1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo
le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite  le  seguenti:
«per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,»  e  le
parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15  aprile
2017». 
  2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4-bis, comma 2, le parole: «entro i dieci  giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi  elettorali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «entro   il
trentaduesimo  giorno  antecedente  la  data  di  svolgimento   della
consultazione elettorale»; 
    b) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati  in
una sola  ripartizione  della  circoscrizione  Estero;  gli  elettori
residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione
di residenza della circoscrizione Estero;»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque
anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo  o  cariche
politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura
o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati
per le  elezioni  della  Camera  dei  deputati  o  del  Senato  della
Repubblica nella circoscrizione Estero». 
  3. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in  vigore
della  presente  legge  il  numero  delle   sottoscrizioni   per   la
presentazione  di  candidature  per  l'elezione  della   Camera   dei
deputati, di cui  all'articolo  18-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  come  modificato  dalla
presente legge, e' ridotto alla meta'. 
  4. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in  vigore
della  presente  legge  il  numero  delle   sottoscrizioni   per   la
presentazione  di  candidature  per  l'elezione  del   Senato   della
Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, e'  ridotto  alla
meta' per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali
in tutte le circoscrizioni regionali. 
  5. Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui  all'articolo
17 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957
presentano alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del
capoluogo della regione, entro quarantotto  ore  dalla  presentazione
delle liste, la documentazione comprovante  l'avvenuta  presentazione
delle liste in tutte le circoscrizioni regionali. 
  6. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «i  sindaci,  gli  assessori
comunali e provinciali» sono sostituite dalle  seguenti:  «i  sindaci
metropolitani, i sindaci, gli assessori  comunali  e  provinciali,  i
componenti della conferenza metropolitana»; 
    b)  al  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «i   consiglieri
provinciali»  sono   inserite   le   seguenti:   «,   i   consiglieri
metropolitani». 
  7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sono  abilitati   all'autenticazione   delle
sottoscrizioni  nel  procedimento  elettorale  i  soggetti   indicati
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal
presente articolo,  nonche'  gli  avvocati  abilitati  al  patrocinio
davanti  alle  giurisdizioni  superiori  iscritti  all'albo   di   un
distretto rientrante nella circoscrizione elettorale. 
  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 3 novembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  del  comma  36  dell'articolo  2
          della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni  in  materia
          di elezione della Camera dei  deputati),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio   2015,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «36. Per le prime  elezioni  successive  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, le disposizioni  di
          cui al comma 2, primo  periodo,  dell'articolo  18-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  e
          successive modificazioni, per la Camera dei deputati e  per
          il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o
          ai gruppi politici costituiti  in  gruppo  parlamentare  in
          almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017.» 
              - Si riporta il testo, degli articoli 4-bis e  8  della
          legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per  l'esercizio  del
          diritto  di   voto   dei   cittadini   italiani   residenti
          all'estero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5
          gennaio 2002, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4-bis. - 1.  Possono  votare  per  corrispondenza
          nella circoscrizione  Estero,  previa  opzione  valida  per
          un'unica consultazione  elettorale,  i  cittadini  italiani
          che, per motivi  di  lavoro,  studio  o  cure  mediche,  si
          trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade
          la  data  di  svolgimento  della   medesima   consultazione
          elettorale,  in  un  Paese   estero   in   cui   non   sono
          anagraficamente residenti ai sensi della legge  27  ottobre
          1988, n. 470. Con le  stesse  modalita'  possono  votare  i
          familiari conviventi  con  i  cittadini  di  cui  al  primo
          periodo. 
              2. L'opzione di  cui  al  comma  1,  redatta  su  carta
          libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia  di
          valido documento di identita', deve pervenire al comune  di
          iscrizione  elettorale  entro   il   trentaduesimo   giorno
          antecedente la  data  di  svolgimento  della  consultazione
          elettorale. La richiesta e' revocabile  entro  il  medesimo
          termine ed e' valida per un'unica consultazione. Essa  deve
          contenere l'indirizzo postale al  quale  inviare  il  plico
          elettorale e una dichiarazione attestante il  possesso  dei
          requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi  degli  articoli
          46 e 47 del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  L'elettore
          residente   all'estero   deve   contestualmente    revocare
          l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1. 
              3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma
          2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al
          Ministero  dell'interno  le   generalita'   e   l'indirizzo
          all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di
          cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il
          ventottesimo giorno  antecedente  la  data  di  svolgimento
          della consultazione elettorale, il  Ministero  dell'interno
          comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione  internazionale  per  la
          trasmissione  agli   uffici   consolari   competenti,   che
          inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali
          finalizzati  a   garantire   l'esercizio   del   voto   per
          corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalita'
          previste dalla presente legge. 
              4. Le schede votate per corrispondenza  dagli  elettori
          di cui al presente articolo sono scrutinate  congiuntamente
          a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2. 
              5. Per gli elettori appartenenti alle Forze  armate  ed
          alle Forze  di  polizia  temporaneamente  all'estero  nello
          svolgimento di missioni internazionali, sono  definite,  in
          considerazione delle particolari  situazioni  locali  e  di
          intesa tra il Ministero della difesa e  i  Ministeri  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale   e
          dell'interno,   le   modalita'   tecnico-organizzative   di
          formazione dei plichi, del recapito agli elettori  e  della
          raccolta dei plichi  stessi  a  cura  del  Ministero  della
          difesa. Tali intese regolano  l'esercizio  del  diritto  di
          voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso
          previsto dall'articolo 20, comma 1-bis. 
              6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli
          uffici  consolari  consentono  l'esercizio  del  voto  agli
          elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b),  della
          legge 27 ottobre  1988,  n.  470,  con  modalita'  definite
          d'intesa tra il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.» 
              «Art.  8.  -  1.  Ai  fini  della   presentazione   dei
          contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi  da
          assegnare nella circoscrizione  Estero,  si  osservano,  in
          quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da  14  a
          26 del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la
          elezione della Camera dei deputati, di cui al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  e
          successive  modificazioni,  e  in  ogni  caso  le  seguenti
          disposizioni: 
                a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna
          delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6; 
                b) gli elettori residenti in  Italia  possono  essere
          candidati in una  sola  ripartizione  della  circoscrizione
          Estero; gli elettori residenti  all'estero  possono  essere
          candidati  solo  nella  ripartizione  di  residenza   della
          circoscrizione Estero; 
                c) la presentazione di  ciascuna  lista  deve  essere
          sottoscritta da almeno 500 e da non piu' di  1000  elettori
          residenti nella relativa ripartizione; 
                d) le liste dei candidati  devono  essere  presentate
          alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8
          del   trentacinquesimo   giorno    alle    ore    20    del
          trentaquattresimo   giorno   antecedenti    quello    delle
          votazioni. 
              2. Piu' partiti o gruppi  politici  possono  presentare
          liste comuni di candidati. In tale caso,  le  liste  devono
          essere contrassegnate da un simbolo composito, formato  dai
          contrassegni di tutte le liste interessate. 
              3. Le liste sono formate  da  un  numero  di  candidati
          almeno  pari  al  numero  dei  seggi  da  assegnare   nella
          ripartizione e non superiore  al  doppio  di  esso.  Nessun
          candidato puo' essere incluso in piu' liste, anche  se  con
          il medesimo contrassegno. 
              4. Gli elettori  residenti  all'estero  che  non  hanno
          esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,  comma  3,  non
          possono   essere   candidati   nelle   circoscrizioni   del
          territorio nazionale.». 
              4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto
          nei cinque anni precedenti la data delle  elezioni  cariche
          di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello
          o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in  uno
          Stato estero non possono essere candidati per  le  elezioni
          della Camera dei deputati o  del  Senato  della  Repubblica
          nella circoscrizione Estero». 
              -  Per  il  testo  dell'art.18-bis  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361  si  veda
          nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 9 del decreto  legislativo  20
          dicembre 1993, n. 533 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 17 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 si veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  21
          marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore
          efficienza al procedimento  elettorale),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  14.  -  1.  Sono  competenti  ad   eseguire   le
          autenticazioni che non siano attribuite  esclusivamente  ai
          notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948,  n.
          29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle
          leggi  recanti  norme  per  la  elezione  alla  Camera  dei
          deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  30   marzo   1957,   n.   361,   e   successive
          modificazioni,  dal  testo  unico  delle   leggi   per   la
          composizione   e   la   elezione   degli    organi    delle
          amministrazioni  comunali,  approvato   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica  16  maggio  1960,  n.  570,  e
          successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968,  n.
          108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.  161,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  14  maggio  1976,  n.  240,
          dalla  legge  24  gennaio  1979,  n.   18,   e   successive
          modificazioni, e dalla legge 25  maggio  1970,  n.  352,  e
          successive modificazioni, nonche' per le elezioni  previste
          dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i  notai,  i  giudici  di
          pace, i cancellieri e  i  collaboratori  delle  cancellerie
          delle corti di appello dei tribunali  e  delle  preture,  i
          segretari delle  procure  della  Repubblica,  i  presidenti
          delle province, i sindaci  metropolitani,  i  sindaci,  gli
          assessori  comunali  e  provinciali,  i  componenti   della
          conferenza  metropolitana,  i   presidenti   dei   consigli
          comunali e provinciali, i presidenti e  i  vice  presidenti
          dei  consigli  circoscrizionali,  i  segretari  comunali  e
          provinciali e i funzionari incaricati  dal  sindaco  e  dal
          presidente della provincia.  Sono  altresi'  competenti  ad
          eseguire le autenticazioni  di  cui  al  presente  comma  i
          consiglieri provinciali, i consiglieri  metropolitani  e  i
          consiglieri   comunali   che   comunichino    la    propria
          disponibilita',  rispettivamente,   al   presidente   della
          provincia e al sindaco. 
              2.  L'autenticazione  deve  essere  compiuta   con   le
          modalita' di cui al secondo e al terzo comma  dell'articolo
          20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
              3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni  sono
          nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente  il
          termine fissato per la presentazione delle candidature.»