Art. 10 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento  europeo
  e del Consiglio, del 25  novembre  2015,  sulla  trasparenza  delle
  operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo  e  che
  modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonche' per l'adozione di
  disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
  emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi per: 
    a) l'adeguamento, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, della normativa nazionale al regolamento
(UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle  operazioni  di  finanziamento
tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012; 
    b) l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, di disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, emanato in attuazione
della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015,  n.
114, per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni
del regolamento  (UE)  n.  909/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  relativo  al  miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, per il  completamento  dell'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e  i  repertori
di dati sulle negoziazioni nonche' per l'attuazione  della  direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio  1998,
concernente il carattere definitivo del regolamento  nei  sistemi  di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,  come  modificata  dal
regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dello sviluppo economico. 
  3. Nell'esercizio della delega per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale al regolamento (UE) 2015/2365, di cui al comma  1,  lettera
a), il Governo e' tenuto a  seguire,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE)  2015/2365,  le  occorrenti  modificazioni  alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando
un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela  della
stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati finanziari; 
    b) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365  che
lo  richiedono  e  provvedere  ad  abrogare  espressamente  le  norme
dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati  dal
regolamento anzidetto; 
    c)  apportare  le  opportune  modifiche   e   integrazioni   alle
disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di  cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di  quanto  previsto
nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinche' le  autorita'
di vigilanza di settore, secondo le  rispettive  competenze,  possano
imporre le sanzioni e le altre misure amministrative  previste  dagli
articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione
delle disposizioni indicate dai medesimi  articoli,  garantendo  che,
nello stabilire il tipo e il livello delle  sanzioni  e  delle  altre
misure  amministrative,  si  tenga  conto  di  tutte  le  circostanze
pertinenti, secondo quanto previsto  dall'articolo  23  del  medesimo
regolamento, attenendosi, con riferimento alle  sanzioni  pecuniarie,
ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22; 
    d) prevedere  la  pubblicazione  delle  decisioni  che  impongono
sanzioni o altre misure  amministrative,  nei  limiti  e  secondo  le
previsioni dell'articolo 26 del regolamento  (UE)  2015/2365  nonche'
assicurare che  le  decisioni  e  le  misure  adottate  a  norma  del
regolamento siano adeguatamente motivate e  soggette  al  diritto  di
ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del
medesimo regolamento; 
    e) provvedere affinche' siano messi in atto i  dispositivi  e  le
procedure per la segnalazione di violazioni di  cui  all'articolo  24
del regolamento (UE) 2015/2365. 
  4. Nell'esercizio  della  delega  per  l'adozione  di  disposizioni
integrative e correttive del decreto  legislativo  emanato  ai  sensi
dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, di cui  al  comma
1, lettera b) del presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire i
principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo  12  della
legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati  dai  seguenti  ulteriori
principi e criteri direttivi specifici: 
    a)  apportare  le  opportune  modifiche   e   integrazioni   alle
disposizioni sanzionatorie introdotte  nel  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del
2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento  con  le  altre
disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonche' di  integrare  il
quadro  sanzionatorio  relativo  alle  disposizioni  in  materia   di
gestione accentrata  di  strumenti  finanziari  onde  assicurare  che
ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico  di  intermediari  ed
emittenti, siano assistiti dall'appropriata  sanzione  amministrativa
per il caso della loro violazione; 
    b) apportare  le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  per
realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di  adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e la disciplina di
adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, anche
attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli  aspetti
di rilevanza. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il regolamento (CE) n. 2015/2365 del Parlamento e del
          Consiglio   sulla   trasparenza   delle    operazioni    di
          finanziamento  tramite  titoli  e  del  riutilizzo  e   che
          modifica il regolamento (UE) n. 648/2012  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 23  dicembre
          2015, n. L 337. 
              -  Il  decreto  legislativo  12  agosto  2016,  n.  176
          (Adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al  miglioramento
          del regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari
          centrali di  titoli  e  recante  modifica  delle  direttive
          98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento  (UE)  n.  236/2012
          per  il  completamento  dell'adeguamento  della   normativa
          nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.
          648/2012  sugli  strumenti  derivati  OTC,  le  controparti
          centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni,  nonche'
          attuazione  della   direttiva   98/26/CE   concernente   il
          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di
          pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli,   come
          modificata dai regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2016, n.
          211. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12  della  legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014): 
              «Art. 12 (Delega al  Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23
          luglio 2014,  relativo  al  miglioramento  del  regolamento
          titoli nell'Unione europea  e  ai  depositari  centrali  di
          titoli  e  recante  modifica  delle  direttive  98/26/CE  e
          2014/65/UE e del  regolamento  (UE)  n.  236/2012,  per  il
          completamento dell'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  648/2012  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4  luglio  2012,
          sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali  e  i
          repertori  di   dati   sulle   negoziazioni   nonche'   per
          l'attuazione  della  direttiva  98/26/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di
          pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli,   come
          modificata  dal  regolamento  (UE)  n.   648/2012   e   dal
          regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   909/2014   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali  di  titoli  e
          recante modifica delle direttive 98/26/CE  e  2014/65/UE  e
          del regolamento (UE)  n.  236/2012,  per  il  completamento
          dell'adeguamento    della    normativa    nazionale    alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   648/2012   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4  luglio  2012,
          sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali  e  i
          repertori  di   dati   sulle   negoziazioni   nonche'   per
          l'attuazione  della  direttiva  98/26/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di
          pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli,   come
          modificata dai predetti regolamenti.  Nell'esercizio  della
          delega il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi  e
          criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) apportare al testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   dare   attuazione    alle
          disposizioni  del  regolamento   (UE)   n.   909/2014   che
          richiedono un intervento normativo  da  parte  degli  Stati
          membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare  le  norme
          dell'ordinamento   nazionale   riguardanti   gli   istituti
          disciplinati dal regolamento anzidetto; 
                b) designare la CONSOB  e  la  Banca  d'Italia  quali
          autorita'  competenti  ai  sensi   dell'articolo   11   del
          regolamento (UE) n. 909/2014,  attribuendo  alle  stesse  i
          poteri di vigilanza e d'indagine necessari per  l'esercizio
          delle  loro  funzioni  e  individuando  la   CONSOB   quale
          autorita' responsabile  della  cooperazione  nonche'  quale
          autorita'   competente   a   ricevere   la    domanda    di
          autorizzazione da parte del depositario centrale di  titoli
          e a comunicare al soggetto  richiedente,  a  seguito  degli
          opportuni coordinamenti con la Banca d'Italia, il  relativo
          esito; 
                c) apportare le opportune  modifiche  e  integrazioni
          alle disposizioni in  materia  di  sanzioni  contenute  nel
          testo unico di cui al decreto legislativo n.  58  del  1998
          sulla base di quanto previsto nel titolo V del  regolamento
          (UE) n. 909/2014, affinche' la Banca d'Italia e la  CONSOB,
          secondo  le  rispettive  competenze,  possano  imporre,  in
          misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni  e
          le altre misure amministrative  previste  dall'articolo  63
          del regolamento (UE) n.  909/2014  in  caso  di  violazione
          delle  disposizioni  indicate  dall'articolo  63  medesimo,
          garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello  delle
          sanzioni e delle  altre  misure  amministrative,  si  tenga
          conto di tutte le circostanze  pertinenti,  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  64   del   medesimo   regolamento,
          attenendosi, con riferimento alle sanzioni  pecuniarie,  ai
          limiti edittali indicati nel citato articolo 63; 
                d) consentire la pubblicazione  delle  decisioni  che
          impongono  sanzioni  o  altre  misure  amministrative,  nei
          limiti  e  secondo  le  previsioni  dell'articolo  62   del
          regolamento (UE) n. 909/2014,  nonche'  assicurare  che  le
          decisioni e le misure  adottate  a  norma  del  regolamento
          siano adeguatamente  motivate  e  soggette  al  diritto  di
          ricorso   giurisdizionale,    secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 66 del medesimo regolamento; 
                e) disciplinare i meccanismi  di  segnalazione  delle
          violazioni secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del
          regolamento (UE) n. 909/2014; 
                f) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla
          disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi e
          criteri  direttivi  previsti   dal   presente   comma,   le
          occorrenti modificazioni alla normativa vigente,  anche  di
          derivazione  europea,  per  i  settori  interessati   dalla
          normativa da attuare, in particolare per le  infrastrutture
          di  post  trading,  al  fine  di  realizzare  il   migliore
          coordinamento   con   le   altre   disposizioni    vigenti,
          assicurando   un   appropriato    grado    di    protezione
          dell'investitore, di tutela della stabilita' finanziaria  e
          dell'integrita' dei mercati finanziari; 
                g) adottare le  modifiche  e  le  integrazioni  della
          normativa  vigente  necessarie  per  attuare  la   modifica
          all'articolo 9,  paragrafo  1,  della  direttiva  98/26/CE,
          apportata  dall'articolo  87  del   regolamento   (UE)   n.
          648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione  di
          previsioni  che  deroghino  alla  disciplina  fallimentare,
          nonche' la  modifica  all'articolo  2,  lettera  a),  primo
          comma, terzo trattino, della direttiva  98/26/CE  apportata
          dall'articolo  70  del  regolamento   (UE)   n.   909/2014;
          rivalutare  la  complessiva  attuazione   della   direttiva
          98/26/CE, in particolare con  riferimento  alle  previsioni
          relative all'irrevocabilita' ed opponibilita' degli  ordini
          di trasferimento immessi in  un  sistema  e  dell'eventuale
          compensazione e regolamento  degli  stessi,  apportando  le
          modifiche necessarie, anche alla luce della  disciplina  di
          attuazione  adottata  dagli  altri  Stati   membri   e   in
          considerazione delle caratteristiche  del  mutato  panorama
          europeo  dei  servizi  di  post  trading;  ove  necessario,
          coordinare la  disciplina  di  attuazione  della  direttiva
          98/26/CE con le norme  previste  dall'ordinamento  interno,
          incluse quelle adottate  in  applicazione  del  regolamento
          (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le autorita' interessate  svolgono  le  attivita'
          previste  dal  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  909/2014  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  relativo  al  miglioramento  del
          regolamento titoli  nell'Unione  europea  e  ai  depositari
          centrali di  titoli  e  recante  modifica  delle  direttive
          98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento  (UE)  n.  236/2012
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257. 
              - Il regolamento (CE) n. 648/2012 Parlamento europeo  e
          del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le  controparti
          centrali e i repertori di dati  sulle  negoziazioni  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  27
          luglio 2012, n. L 201.