Art. 14 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  ottobre
  2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni
  mobili degli enti pubblici 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e  delle  applicazioni
mobili degli enti pubblici, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici,  realizzando
il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: 
    a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4  della
direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori  di  cui
al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato  B  al  decreto  del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005; 
    b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE)
2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare
i  casi  in  cui  un  ente  pubblico  puo'  ragionevolmente  limitare
l'accessibilita' di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure
che  impongono  un  onere  sproporzionato  si  intendono  misure  che
generano in  capo  a  un  ente  pubblico  un  onere  organizzativo  o
finanziario eccessivo, o  mettono  a  rischio  la  sua  capacita'  di
adempiere allo scopo  prefissato  o  di  pubblicare  le  informazioni
necessarie o pertinenti per i suoi compiti  e  servizi,  pur  tenendo
conto del probabile beneficio o  danno  che  ne  deriverebbe  per  le
persone con disabilita'. L'individuazione  dell'onere  sproporzionato
e' fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza
di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o  l'assenza  di
informazioni non puo' essere considerata un motivo legittimo. 
  2. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 14: 
              - La direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio relativa all'accessibilita' dei  siti  web  e
          delle  applicazioni  mobili  degli  enti  pubblici   (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E.  2
          dicembre 2016, n. L 327.