Art. 9 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo
  e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici
  di  riferimento  negli  strumenti  finanziari   e   nei   contratti
  finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e
  recante modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2014/17/UE  e  del
  regolamento (UE) n. 596/2014 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
dell'8 giugno 2016, sugli indici usati  come  indici  di  riferimento
negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per  misurare
la performance di fondi di  investimento  e  recante  modifica  delle
direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e
dello sviluppo economico. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adottare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina
del regolamento (UE)  2016/1011,  le  occorrenti  modificazioni  alla
normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori
interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il
migliore  coordinamento  con  le  altre  disposizioni  vigenti,   con
l'obiettivo di assicurare l'integrita' dei mercati  finanziari  e  la
stabilita'  finanziaria  e  un  appropriato  grado  di  tutela  degli
investitori; 
    b) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni  necessarie  per
dare attuazione alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/1011  e
alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  che
lo  richiedono  nonche'  provvedere  ad  abrogare  espressamente   le
eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti  gli  istituti
disciplinati dal regolamento anzidetto; 
    c)  per  gli  amministratori  di  indici  usati  come  indici  di
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti  finanziari  o
per misurare la performance di fondi di  investimento,  designare  la
CONSOB  quale  autorita'  competente  ai  sensi   dell'articolo   40,
paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  2016/1011,  assicurando  che  la
stessa autorita' possa esercitare  i  poteri  previsti  dallo  stesso
regolamento; 
    d) per le categorie di soggetti vigilati  elencati  nell'articolo
3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k),  del  regolamento  (UE)
2016/1011,  designare,  tenendo  conto   delle   attribuzioni   delle
autorita' di vigilanza di settore, una  o  piu'  autorita'  nazionali
competenti  ai  sensi  dell'articolo  40,  paragrafo  1,  del  citato
regolamento, assicurando che le autorita' possano esercitare i poteri
previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche  all'esigenza
di contenere gli oneri per i soggetti vigilati; 
    e)  designare  la  CONSOB  quale   autorita'   responsabile   del
coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con
la  Commissione  europea,   l'Autorita'   europea   degli   strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorita' competenti degli altri
Stati membri, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2016/1011; 
    f) attribuire alle autorita' designate in base ai criteri di  cui
alle lettere c) e d) del presente  comma  il  potere  di  imporre  le
sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni  elencate
dall'articolo 42 del regolamento (UE)  2016/1011,  nel  rispetto  dei
criteri, dei  limiti  e  delle  procedure  previste  dal  regolamento
medesimo e dalle  disposizioni  nazionali  vigenti  che  disciplinano
l'esercizio  del  potere  sanzionatorio  da  parte  delle   autorita'
anzidette; 
    g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di  sanzione
amministrativa  pecuniaria  per  le  violazioni  delle   disposizioni
contenute nel  regolamento  (UE)  2016/1011,  si  tenga  conto  delle
circostanze  pertinenti  elencate  dall'articolo  43   del   medesimo
regolamento. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  2016/1011  del  Parlamento
          europeo sugli indici usati come indici di riferimento negli
          strumenti finanziari  e  nei  contratti  finanziari  o  per
          misurare la performance di fondi di investimento e  recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2014/17/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 596/2014 (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29  giugno  2016,  n.  L
          171. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'articolo 5.