Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto ministeriale 
                       2 ottobre 2009, n. 163 
 
  1. All'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1  e'  riconosciuto  anche  ai
nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966. 
   1-ter.  Il   presente   regolamento   disciplina,   altresi',   il
procedimento   per   il   riconoscimento    e    la    corresponsione
dell'indennizzo di cui al comma 1 ai soggetti nati al  di  fuori  del
periodo previsto nei commi 1 e  1-bis  che  presentano  malformazioni
compatibili  con  la  sindrome  da  talidomide,   determinata   dalla
somministrazione del farmaco omonimo. 
  1-quater. L'allegato A, recante i  criteri  tecnico-scientifici  di
inclusione ed  esclusione  delle  malformazioni  compatibili  con  la
sindrome  da  talidomide,  determinata  dalla  somministrazione   del
farmaco  omonimo,   costituisce   parte   integrante   del   presente
regolamento.»; 
    b) al comma 2, le parole «L'indennizzo di cui  a  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'indennizzo di cui ai  commi  1,  1-bis,
1-ter»; 
    c) al comma 3, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Per i soggetti nati al di  fuori  del  periodo  dal  1959  al  1965,
l'indennizzo decorre dal 21 agosto 2016.»; 
    d) al comma 4, le parole «Ministero del lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministero
della salute»; 
    e) al comma 5, alla fine  del  secondo  periodo  dopo  le  parole
«conviventi di cui al precedente periodo» sono aggiunte  le  seguenti
«, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.»; 
    f) i commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente: 
  «6. In caso di morte o assenza di congiunti che prestano o  abbiano
prestato  al  danneggiato  assistenza   in   maniera   prevalente   e
continuativa, l'indennizzo per i soggetti talidomidici e' interamente
corrisposto al danneggiato o, in caso di incapacita', al  suo  legale
rappresentante.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1  decreto  2  ottobre
          2009, n. 163, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 1. - 1. Il  presente  regolamento  disciplina  il
          procedimento per  il  riconoscimento  e  la  corresponsione
          dell'indennizzo previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre
          2005,  n.  229,  ai  soggetti  affetti   da   sindrome   da
          talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo
          farmaco, nelle forme  dell'amelia,  emimelia,  focomelia  e
          micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965. 
              1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1  e'  riconosciuto
          anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966. 
              1-ter. Il presente regolamento disciplina, altresi', il
          procedimento per  il  riconoscimento  e  la  corresponsione
          dell'indennizzo di cui al comma 1 ai soggetti  nati  al  di
          fuori  del  periodo  previsto  nei  commi  1  e  1-bis  che
          presentano malformazioni compatibili  con  la  sindrome  da
          talidomide, determinata dalla somministrazione del  farmaco
          omonimo. 
              1-quater.   L'allegato    A,    recante    i    criteri
          tecnico-scientifici  di  inclusione  ed  esclusione   delle
          malformazioni compatibili con la  sindrome  da  talidomide,
          determinata dalla  somministrazione  del  farmaco  omonimo,
          costituisce parte integrante del presente regolamento. 
              2. L'indennizzo di cui ai commi 1,  1-bis  e  1-ter  di
          seguito denominato indennizzo per i talidomidici,  consiste
          in un assegno mensile vitalizio,  di  importo  pari  a  sei
          volte  la  somma  corrispondente  ad  un  importo  base  di
          riferimento, determinato in analogia a quanto previsto  per
          i soggetti danneggiati  da  vaccinazione  obbligatoria,  ai
          sensi dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per
          le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le
          categorie  quinta  e  sesta,  e  a  quattro  volte  per  le
          categorie settima e ottava  della  tabella  A,  annessa  al
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni. 
              3. L'indennizzo di cui al comma 1 decorre dalla data di
          entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per
          i soggetti nati al di fuori del periodo dal 1959  al  1965,
          l'indennizzo decorre dal 21 agosto 2016. 
              4.  L'importo  dell'indennizzo  per   i   talidomidici,
          stabilito ai sensi del presente  articolo,  e'  corrisposto
          dal Ministero della salute, mensilmente e posticipatamente,
          con le medesime modalita' adottate per la liquidazione  dei
          benefici di cui alla legge 25  febbraio  1992,  n.  210,  e
          successive  modificazioni,  ed  e'  interamente  rivalutato
          annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT. 
              5. L'indennizzo per i talidomidici e'  corrisposto  per
          la meta' al soggetto danneggiato e  per  l'altra  meta'  ai
          congiunti che prestano o abbiano  prestato  al  danneggiato
          assistenza in maniera  prevalente  e  continuativa.  Se  il
          danneggiato  e'  incapace  di   intendere   e   di   volere
          l'indennizzo  e'  corrisposto  per  intero   ai   congiunti
          conviventi di cui  al  precedente  periodo,  per  tutto  il
          periodo di esistenza in vita del danneggiato. 
              6. In caso di morte o assenza di congiunti che prestano
          o abbiano prestato al  danneggiato  assistenza  in  maniera
          prevalente e  continuativa,  l'indennizzo  per  i  soggetti
          talidomidici e' interamente corrisposto al  danneggiato  o,
          in caso di incapacita', al suo legale rappresentante.».