Art. 3 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto ministeriale 
                       2 ottobre 2009, n. 163 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituto dal seguente: 
  «1.  I  soggetti  che  intendono  ottenere  l'indennizzo   di   cui
all'articolo 1 presentano le  relative  domande  al  Ministero  della
salute,  Direzione  generale  della  vigilanza  sugli  enti  e  della
sicurezza delle cure, da ora denominata "Direzione  generale",  entro
il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, se nati  nel  periodo  dal  1959  al  1965,
ovvero entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore
della legge 7 agosto 2016, n. 160, se nati al di fuori  del  predetto
periodo.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La documentazione  sanitaria  da  presentare  a  corredo  della
domanda di cui al comma 2 e' indicata  nell'allegato  A  al  presente
regolamento.»; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6.  Il  giudizio  medico-legale   sul   nesso   causale   tra   la
somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni  o
l'infermita'  da  cui  e'  derivata  la  menomazione  permanente  del
soggetto, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della  focomelia  e
della macromelia, e' espresso, entro 90 giorni dal ricevimento  della
documentazione, dalla commissione medico-ospedaliera  interforze  (di
seguito denominata commissione medica), di cui all'articolo  193  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  Il giudizio tiene conto della documentazione prodotta e dei criteri
indicati nell'allegato A al presente regolamento.»; 
    d) al comma 7, dopo le parole «come sostituita  dalla  tabella  A
allegata»   sono   inserite   le   seguenti   «e   relativi   criteri
applicativi,»; 
    e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
  «8-bis. La Direzione  generale  puo'  richiedere  alla  commissione
medica il riesame del giudizio espresso nel verbale alla  luce  della
documentazione sanitaria e dei criteri indicati nell'allegato  A  del
presente regolamento.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 2 ottobre
          2009, n. 163, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art.  2.  -  1.  I  soggetti  che  intendono  ottenere
          l'indennizzo di  cui  all'art.  1  presentano  le  relative
          domande al Ministero della salute, Direzione generale della
          vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure,  da  ora
          denominata "Direzione generale", entro il termine di  dieci
          anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, se nati  nel  periodo  dal  1959  al
          1965, ovvero entro il termine di dieci anni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge 7 agosto  2016,  n.  160,  se
          nati al di fuori del predetto periodo. 
              2. La domanda, in  carta  semplice,  deve  contenere  i
          seguenti dati: 
                a) dati anagrafici del danneggiato  e  dell'eventuale
          rappresentante nel caso di incapace; 
                b) indicazioni del  danno  per  il  quale  si  chiede
          l'indennizzo; 
                c) elenco della documentazione allegata; 
                d) indirizzo al quale inviare ogni comunicazione; 
                e) firma del richiedente o del rappresentante; 
                f) data di presentazione. 
              3.  L'istanza  deve  essere  corredata  della  seguente
          documentazione   amministrativa,   nel    rispetto    delle
          disposizioni  in  materia  di   dichiarazioni   sostitutive
          indicate nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445: 
                a) certificato di nascita del danneggiato; 
                b) certificato di residenza; 
                c) codice fiscale; 
                d) nomina del rappresentante nel caso di  danneggiato
          incapace. 
              4. La documentazione sanitaria da presentare a  corredo
          della domanda di cui al comma 2 e' indicata nell'allegato A
          al presente regolamento. 
              5. La Direzione generale provvede all'istruttoria delle
          domande di cui al comma 1 e all'acquisizione dei giudizi di
          cui ai commi 6 e 7. 
              6. Il giudizio medico-legale sul nesso causale  tra  la
          somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e  le
          lesioni o l'infermita' da cui e'  derivata  la  menomazione
          permanente del soggetto,  nella  forme  della  dell'amelia,
          dell'emimelia,  della  focomelia  e  della  macromelia,  e'
          espresso,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento   della
          documentazione,   dalla   commissione    medico-ospedaliera
          interforze (di seguito denominata commissione  medica),  di
          cui all'art. 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
          66. Il giudizio tiene conto della documentazione prodotta e
          dei  criteri   indicati   nell'allegato   A   al   presente
          regolamento. 
              7. La commissione medico-ospedaliera, nel formulare  il
          giudizio  diagnostico  sulle  infermita'  o  sulle  lesioni
          riscontrate nelle forme dell'amelia,  dell'emimelia,  della
          focomelia e  della  micromelia,  ai  sensi  del  precedente
          comma, esprime, altresi', il  giudizio  di  classificazione
          delle lesioni e delle  infermita',  secondo  la  tabella  A
          annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come  sostituita
          dalla tabella A allegata e relativi criteri applicativi, al
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1981,
          n. 834,  e  trasmette  il  verbale  relativo  alle  proprie
          valutazioni alla Direzione generale. 
              8. La Direzione generale  notifica  all'interessato  le
          valutazioni espresse nel  verbale  di  cui  al  comma  7  e
          provvede    all'istruttoria     per     la     liquidazione
          dell'indennizzo. 
              8-bis.  La  Direzione  generale  puo'  richiedere  alla
          commissione medica il riesame  del  giudizio  espresso  nel
          verbale alla luce  della  documentazione  sanitaria  e  dei
          criteri   indicati    nell'allegato    A    del    presente
          regolamento.».