Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto ministeriale 
                       2 ottobre 2009, n. 163 
 
  1. All'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «al Ministro del lavoro, della salute  e
delle politiche  sociali  entro  6  mesi  dalla  data  di  conoscenza
dell'evento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione generale
entro  6  mesi  dalla  data  di  stabilizzazione  della   conseguente
menomazione permanente aggravata.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto 2 ottobre
          2009, n. 163, come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 3. - 1. Nel caso di aggravamento delle infermita'
          o delle lesioni, l'interessato puo' presentare  domanda  di
          revisione alla Direzione generale entro sei mesi dalla data
          di stabilizzazione della conseguente menomazione permanente
          aggravata. 
              2. Per il  giudizio  sull'aggravamento  si  osserva  la
          procedura di cui all'art. 2.».