Art. 12 
 
                             Variazioni 
 
  1. Non sono  consentite  variazioni  relative  alla  localizzazione
dell'unita'   produttiva   ed   all'attivita'   imprenditoriale   che
comportino  modifiche   sostanziali   al   progetto   imprenditoriale
approvato ed individuato nel provvedimento di  concessione,  pena  la
revoca delle agevolazioni. Per modifica  sostanziale  si  intende  la
modifica di un elemento che e' stato oggetto di specifica valutazione
in sede di istruttoria, oppure che  rileva  ai  fini  della  coerenza
complessiva del progetto o sugli aspetti indicati  nel  provvedimento
di concessione. 
  2. Eventuali  variazioni  riguardanti  i  componenti  del  soggetto
beneficiario, limitatamente a quelle riguardanti i soggetti privi dei
requisiti di cui all'articolo 3, nonche' eventuali variazioni che non
comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ammesso,
devono in ogni caso  essere  comunicate  a  mezzo  PEC  dal  soggetto
beneficiario con adeguata motivazione al  Soggetto  gestore,  che  ha
trenta giorni dalla ricezione  della  comunicazione  per  verificarne
l'ammissibilita'.