Art. 14 
 
                  Vigilanza, controlli e ispezioni 
 
  1. In  ogni  fase  del  procedimento,  il  Soggetto  gestore,  puo'
effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate  al  fine
di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento  delle
agevolazioni  nonche'  lo  stato  di  attuazione   degli   interventi
finanziati. 
  2. Ai fini degli  adempimenti  di  cui  al  comma  1,  i  documenti
giustificativi  relativi  alle  spese  rendicontate  sono  tenuti   a
disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e  nelle  modalita'
di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In  ogni  fase  del
procedimento,  il  soggetto  beneficiario  consente  e  favorisce  lo
svolgimento di tutti i  controlli,  ispezioni  e  monitoraggi,  anche
mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di  avanzamento
dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.