Art. 5 
 
               Procedura di accesso alle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  regolamento  sono  concesse
sulla base di una procedura valutativa con procedimento a  sportello,
secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Le domande di agevolazione, redatte in lingua  italiana,  devono
essere compilate esclusivamente per via elettronica,  utilizzando  la
procedura informatica messa a  disposizione  nel  sito  internet  del
Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalita' e gli schemi
pubblicati con il provvedimento di cui all'articolo 2,  comma  2  del
presente  regolamento,  e  pubblicati   dal   Soggetto   gestore   in
un'apposita  sezione  del  suo  sito.  Le  domande   possono   essere
presentate a partire dalla data indicata  dal  provvedimento  di  cui
all'articolo  2,  comma  2.  Le   domande   devono   essere   firmate
digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di
PMI   costituenda,   e   devono   essere   corredate   dal   progetto
imprenditoriale di cui al comma 3 e dalla documentazione  di  cui  al
comma 4, fatta salva la successiva trasmissione della  documentazione
stessa prevista dal comma 5 nel caso di PMI costituenda.  Le  domande
presentate secondo modalita'  non  conformi  a  quelle  indicate  dal
presente  comma  non  saranno  prese  in  esame.  Non  e'   possibile
presentare, per il medesimo progetto imprenditoriale, piu' domande di
agevolazione. 
  3.  Il  progetto  imprenditoriale,  da  compilare  utilizzando   la
procedura informatica di cui al comma 2, secondo le modalita'  e  gli
schemi ivi indicati, deve contenere: 
    a) dati e profilo del soggetto richiedente; 
    b) descrizione dell'attivita' proposta; 
    c) analisi del mercato e relative strategie; 
    d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi; 
    e) aspetti economico-finanziari. 
  4. Fatto salvo quanto previsto  al  comma  5,  congiuntamente  alla
domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi l'atto
costitutivo,  o  documentazione  equivalente   in   caso   di   ditta
individuale, lo statuto, in caso di societa', nonche'  l'attestazione
relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. 
  5. Nel  caso  di  persone  fisiche  proponenti  per  conto  di  PMI
costituenda, in possesso dei requisiti di cui all'articolo  3,  comma
1, del presente regolamento, la domanda di agevolazione, deve  essere
accompagnata  dal  progetto   imprenditoriale,   mentre   l'ulteriore
documentazione  di   cui   al   comma   4   deve   essere   trasmessa
elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui  al
comma 2, entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito  positivo
della valutazione, di cui all'articolo 9, comma 8, ovvero  centoventi
giorni nel caso in cui una delle persone  fisiche,  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, sia residente all'estero. 
  6.  Al  termine  della  procedura  di  compilazione  del   progetto
imprenditoriale e dell'invio telematico della domanda di agevolazione
e dei relativi allegati, alla stessa verra' assegnato  un  protocollo
elettronico. La data di presentazione della domanda coincide  con  la
data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto
protocollo informatico. 
  7. In caso di documentazione illeggibile, errata e/o incompleta, il
Soggetto gestore provvede a richiedere  al  soggetto  richiedente,  a
mezzo PEC, adeguate integrazioni  al  fine  di  rendere  completa  la
documentazione. Tali integrazioni dovranno pervenire,  esclusivamente
a mezzo PEC,  entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla  data  della
richiesta, a pena di decadenza. 
  8. Il possesso dei requisiti  di  cui  al  presente  articolo  puo'
essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva di certificazioni
di cui all'articolo 46, del DPR 28  dicembre  2000,  n.  445  e,  ove
richiesto, con DSAN, da rendere a mezzo PEC,  utilizzando  lo  schema
reso disponibile dal Soggetto gestore. Il Soggetto  gestore  effettua
controlli  e   verifiche   a   campione   sulla   veridicita'   della
documentazione trasmessa. 
  9. I soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del
decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  hanno  diritto  alle
agevolazioni   esclusivamente   nei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie individuate dall'articolo 1, comma 16  del  decreto-legge
n. 91/2017. 
  10. Il Soggetto gestore pubblica  sul  proprio  sito  istituzionale
l'elenco  dei  soggetti,  di  cui  all'articolo  1,  comma   4,   del
decreto-legge n. 91/2017 che con  comunicazione  si  accreditano  per
fornire i servizi di consulenza e  assistenza  nelle  varie  fasi  di
sviluppo del progetto imprenditoriale. La fornitura  dei  servizi  di
cui al presente comma avviene nel rispetto dei principi di gratuita',
trasparenza,   terzieta'   e   imparzialita',   con   l'adesione   al
disciplinare  appositamente  predisposto  dal  Soggetto   gestore   e
pubblicato  sul  suo  sito  contestualmente  alla  pubblicazione  del
provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per
          la razionalizzazione degli interventi di sostegno  pubblico
          alle imprese, a norma dell'art. 4,  comma  4,  lettera  c),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 5. Procedura valutativa 
              1. La procedura valutativa  si  applica  a  progetti  o
          programmi    organici    e    complessi    da    realizzare
          successivamente  alla  presentazione  della  domanda;  sono
          tuttavia  ammissibili,  nei  casi  previsti   dalle   leggi
          vigenti, anche le  spese  sostenute  nell'anno  antecedente
          ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria,  a  partire
          dal termine di chiusura del bando procedente.  Il  soggetto
          competente  comunica  i  requisiti,  le  modalita'   e   le
          condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi  2  e
          3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana almeno novanta giorni prima  dell'invio
          delle domande, e provvede a quanto  disposto  dall'art.  2,
          comma 3. 
              2.  Nel  procedimento  a  graduatoria   sono   regolati
          partitamente nel bando di  gara  i  contenuti,  le  risorse
          disponibili,  i  termini   iniziali   e   finali   per   la
          presentazione delle domande. La selezione delle  iniziative
          ammissibili e' effettuata mediante  valutazione  comparata,
          nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei
          parametri oggettivi predeterminati. 
              3.   Nel   procedimento   a   sportello   e'   prevista
          l'istruttoria   delle   agevolazioni    secondo    l'ordine
          cronologico di  presentazione  delle  domande,  nonche'  la
          definizione di soglie e condizioni minime, anche di  natura
          quantitativa, connesse  alle  finalita'  dell'intervento  e
          alle  tipologie  delle  iniziative,  per   l'ammissibilita'
          all'attivita'   istruttoria.    Ove    le    disponibilita'
          finanziarie  siano  insufficienti  rispetto  alle   domande
          presentate,  la  concessione  dell'intervento  e'  disposta
          secondo il predetto ordine cronologico. 
              4. La domanda di accesso agli interventi e'  presentata
          ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  e  contiene  tutti  gli
          elementi necessari per effettuare la  valutazione  sia  del
          proponente, che dell'iniziativa per la quale  e'  richiesto
          l'intervento. 
              5. L'attivita' istruttoria e' diretta a  verificare  il
          perseguimento  degli  obiettivi  previsti   dalle   singole
          normative, la  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  del
          richiedente,  la  tipologia  del  programma   e   il   fine
          perseguito, la congruita' delle  spese  sostenute.  Qualora
          l'attivita'  istruttoria  presupponga  anche  la  validita'
          tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa
          e' svolta con particolare  riferimento  alla  redditivita',
          alle prospettive di mercato e al piano finanziario  per  la
          copertura  del  fabbisogno  finanziario   derivante   dalla
          gestione, nonche' la sua  coerenza  con  gli  obiettivi  di
          sviluppo aziendale. A tale  fine,  ove  i  programmi  siano
          volti  a  realizzare,  ampliare   o   modificare   impianti
          produttivi, sono utilizzati anche strumenti di  simulazione
          dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio
          a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le  attivita'
          istruttorie e le relative decisioni sono definite  entro  e
          non oltre  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  della
          domanda.» 
                
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112, del 16 maggio 2005. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  46  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          (Testo A)»: 
                «Art.   46   (R)   Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni 
              1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R)» 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per
          la razionalizzazione degli interventi di sostegno  pubblico
          alle imprese, a norma dell'art. 4,  comma  4,  lettera  c),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 2. Modalita' di attuazione 
              1. - 2. Omissis 
              3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi
          esclusivamente nei limiti delle disponibilita'  finanziarie
          previste  dalla  legge.  Il  soggetto  competente  comunica
          tempestivamente, con avviso da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento
          delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui
          richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da
          essi inviata a  loro  spese.  Ove  si  rendano  disponibili
          ulteriori  risorse  finanziarie,  il  soggetto   competente
          comunica la data dalla quale  e'  possibile  presentare  le
          relative domande, con avviso da pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni
          prima del termine iniziale.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  16,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123: 
                «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 
              1- 15 Omissis 
              16. Fermo restando quanto previsto dall'art.  1,  comma
          141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione
          del presente articolo  saranno  destinate  le  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2014-2020, di cui all'art.  1,  comma  6,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,  per  un
          importo complessivo fino a 1.250 milioni  di  euro,  previa
          rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita
          delibera del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione delle
          annualita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi
          dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi  fino
          a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di  euro
          per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5
          milioni di euro per l'anno 2020; 92  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021; 22,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2022;  18
          milioni di euro per l'anno 2023; 14  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al  presente
          comma sono imputate alla quota delle  risorse  destinata  a
          sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  recante  «Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123: 
                
                «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 
              1- 3 Omissis 
              4. Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita',  nonche'
          le associazioni  e  gli  enti  del  terzo  settore  di  cui
          all'art. 1, comma 1, della legge 6  giugno  2016,  n.  106,
          possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione  al
          soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e
          assistenza  nelle  varie  fasi  di  sviluppo  del  progetto
          imprenditoriale  ai  soggetti  di  cui  al  comma   2.   Le
          amministrazioni pubbliche prestano  i  servizi  di  cui  al
          periodo  precedente  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.»