Art. 2 
 
                         Deleghe al Governo 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il coordinamento e  il  riordino  delle  disposizioni
legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo
24,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  24  giugno  2016,   n.   113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  in
materia di attivita',  organizzazione  e  gestione  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche e degli enti  di  cui  al  decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre  2003,  n.  310,
nonche' per la riforma, la revisione e  il  riassetto  della  vigente
disciplina nei settori del teatro, della musica, della  danza,  degli
spettacoli  viaggianti,  delle  attivita'  circensi,  dei   carnevali
storici e delle rievocazioni storiche, mediante la  redazione  di  un
unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo»,  al  fine
di conferire al settore un assetto piu' efficace, organico e conforme
ai principi  di  semplificazione  delle  procedure  amministrative  e
ottimizzazione  della  spesa  e  volto  a  migliorare   la   qualita'
artistico-culturale delle attivita',  incentivandone  la  produzione,
l'innovazione, nonche' la fruizione da parte della collettivita', con
particolare riguardo all'educazione permanente, in  conformita'  alla
raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 18 dicembre 2006. 
  2. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  tenuto
conto delle disposizioni di cui all'articolo 1  e  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione,  anche
alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta
nelle materie oggetto di delega; 
    b) razionalizzazione degli interventi di  sostegno  dello  Stato,
mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali: 
      1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo  di  cui  alla
legge 30 aprile 1985, n. 163; 
      2) la determinazione  dei  criteri  per  l'erogazione  e  delle
modalita' per la liquidazione  e  l'anticipazione  dei  contributi  a
valere sul Fondo unico per  lo  spettacolo  con  decreti  non  aventi
natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello
spettacolo istituito dall'articolo 3 della presente  legge  e  previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
      3) l'armonizzazione degli interventi  dello  Stato  con  quelli
degli  enti  pubblici  territoriali  anche  attraverso  lo  strumento
dell'accordo di programma; 
      4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane  ed
europee  dello  spettacolo  e  delle  opere  di  giovani  artisti   e
compositori  emergenti  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  7   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112,  attraverso  appositi  spazi  di
programmazione  nelle  piattaforme  radiotelevisive  anche   mediante
specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio  tra  il
Ministero dello  sviluppo  economico  e  la  RAI  -  Radiotelevisione
italiana s.p.a.; 
      5) l'attivazione di un tavolo programmatico tra  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del  turismo  ed  ENIT  -  Agenzia
nazionale del turismo, finalizzato all'inserimento delle attivita' di
spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale; 
      6) la promozione tra le giovani  generazioni  della  cultura  e
delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove  tecnologie,
attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado e agli enti o istituti di alta formazione; 
      7)   la   promozione   dell'integrazione   e   dell'inclusione,
attraverso attivita' formative, nonche'  mediante  la  pratica  e  la
fruizione delle attivita' di spettacolo anche in contesti disagiati; 
      8) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza  unificata,  di
strumenti  di  accesso  al   credito   agevolato   anche   attraverso
convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso  l'Istituto  per  il
credito sportivo; 
    c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile; 
    d)  coordinamento  formale  e   sostanziale   del   testo   delle
disposizioni  vigenti,  apportando  le   modifiche   necessarie   per
garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa
e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
    e) aggiornamento delle procedure, prevedendo  la  piu'  estesa  e
ottimale utilizzazione delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, anche  nei  rapporti  con  i  destinatari  dell'azione
amministrativa; 
    f) riconoscimento dell'importanza di  assicurare  la  piu'  ampia
fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresi'  delle  specifiche
esigenze delle persone con disabilita', secondo i principi  stabiliti
dalle convenzioni internazionali applicabili in materia. 
  3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto  del
seguente criterio  direttivo  specifico:  revisione  dei  criteri  di
ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo
unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in  coerenza
con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma  3-bis,
del  decreto-legge  24  giugno  2016,   n.   113,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i principi di
riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583,  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, nonche' sulla base dei  seguenti  ulteriori
parametri: 
    a) rafforzamento della responsabilita' del  sovrintendente  sulla
gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; 
    b) revisione delle  modalita'  di  nomina  e  dei  requisiti  del
sovrintendente e del direttore artistico prevedendo  in  particolare,
nei casi di responsabilita' accertata per  lo  scorretto  svolgimento
delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria,  che  al
sovrintendente sia preclusa la possibilita' di essere nominato per lo
stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni; 
    c) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; 
    d) promozione e diffusione della cultura lirica, con  particolare
riguardo alle aree disagiate; 
    e) risultati artistici e gestionali del triennio precedente. 
  4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica,
della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attivita'  circensi,
dei carnevali  storici  e  delle  rievocazioni  storiche,  i  decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
  a)  ottimizzazione  dell'organizzazione  e  del  funzionamento  dei
diversi settori sulla base dei principi di  tutela  e  valorizzazione
professionale  dei  lavoratori,  di  efficienza,  corretta  gestione,
economicita', imprenditorialita' e sinergia  tra  i  diversi  enti  e
soggetti  operanti  in  ciascun  settore  o  nell'ambito  di  settori
diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti
pubblici e privati, sostenendo la capacita' di operare  in  rete  tra
soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando  il
quadro delle disposizioni legislative alla pluralita' dei linguaggi e
delle espressioni dello spettacolo contemporaneo; 
    b)  riconoscimento  del  ruolo  dell'associazionismo  nell'ambito
della promozione delle attivita' di spettacolo; 
    c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione; 
    d) ottimizzazione delle risorse  attraverso  l'individuazione  di
criteri e modalita' di collaborazione nelle produzioni; 
    e) previsione, ai  fini  del  riparto  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di  cui  al
comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri: 
      1)  l'adozione  di  regole  tecniche  di  riparto  sulla   base
dell'esame comparativo di appositi programmi di attivita' pluriennale
presentati dagli enti e dagli organismi dello  spettacolo,  corredati
di programmi per ciascuna annualita'; 
      2) la valorizzazione della qualita' delle produzioni; 
      3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi
a presentare domanda, per ciascuno dei  settori  della  danza,  della
musica,  del  teatro,  delle  attivita'  circensi,  degli  spettacoli
viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; 
      4) l'adozione di misure per favorire la mobilita'  artistica  e
la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; 
      5)  il  finanziamento  selettivo  di  progetti  predisposti  da
giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni; 
      6) l'erogazione di contributi per manifestazioni  e  spettacoli
all'estero; 
      7) l'attivazione di piani straordinari, di durata  pluriennale,
per la ristrutturazione e l'aggiornamento  tecnologico  di  teatri  o
strutture  e  spazi  stabilmente  destinati  allo   spettacolo,   con
particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni  con  popolazione
inferiore a 15.000 abitanti; 
      8)  il  sostegno  ad  azioni  di  riequilibrio  territoriale  e
diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici  progetti  di
promozione e di sensibilizzazione  del  pubblico,  da  realizzare  in
collaborazione con gli enti  territoriali,  mediante  i  circuiti  di
distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani; 
    f) in relazione al settore delle attivita' musicali di  cui  alla
legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della  disciplina
al fine di assicurare: 
      1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel  settore,
con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri
di  tradizione,  alle  istituzioni  concertistico-orchestrali  e   ai
complessi strumentali; 
      2)  l'estensione  delle  misure  di  sostegno  alle   attivita'
musicali popolari contemporanee  quali  componenti  fondamentali  del
patrimonio culturale, artistico,  sociale  ed  economico  del  Paese,
nonche' quali elementi  di  coesione  sociale  e  di  aggregazione  e
strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale; 
      3)   la    definizione    delle    figure    che    afferiscono
all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea
e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attivita'; 
      4) la valorizzazione delle musiche  della  tradizione  popolare
italiana,   anche   in    chiave    contemporanea,    con    progetti
artistico-culturali di valenza regionale e locale; 
      5) il progressivo superamento dello strumento del  contrassegno
SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633,
per quanto concerne la registrazione di opere musicali; 
    g) in relazione al settore della danza: 
      1) revisione della normativa in  materia  di  promozione  delle
attivita' di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti,
con l'introduzione di disposizioni finalizzate a  dare  impulso  alle
opere  di  ricostruzione  del   repertorio   coreutico   classico   e
contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione; 
      2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle
scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonche', al
fine di regolamentare  e  garantire  le  professionalita'  specifiche
nell'insegnamento della danza in questi contesti,  individuazione  di
criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento
tramite la definizione di percorsi  formativi  e  professionalizzanti
certificati e validi su tutto il territorio nazionale; 
      h) revisione delle disposizioni  nei  settori  delle  attivita'
circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al
graduale superamento dell'utilizzo degli  animali  nello  svolgimento
delle stesse; 
      i) introduzione di norme, nonche' revisione di  quelle  vigenti
in materia, volte all'avvicinamento dei  giovani  alle  attivita'  di
spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di  educazione
delle nuove generazioni, con riserva di un importo  complessivo  pari
ad almeno il 3 per cento della  dotazione  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo per la promozione di programmi di educazione  nei  settori
dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza  con
l'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13  luglio  2015,
n. 107, e con l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
60; 
      l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e  coerenza
con  le  disposizioni  generali  in  materia,  disciplinino  in  modo
sistematico e unitario, con le opportune  differenziazioni  correlate
allo specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro nel settore
dello spettacolo, nel  rispetto,  quanto  agli  aspetti  retributivi,
dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099  del  codice
civile,  tenuto  conto  anche  del  carattere   intermittente   delle
prestazioni lavorative con riferimento alle specificita' contrattuali
e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative; 
      m) fermo restando  quanto  previsto  dai  decreti  adottati  in
attuazione dell'articolo  5  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,
introduzione  di  disposizioni  volte   a   semplificare   gli   iter
autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento
di attivita' di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con  le
altre  amministrazioni  competenti,  l'autorizzazione   di   pubblica
sicurezza; 
      n)  sostegno  alla   diffusione   dello   spettacolo   italiano
all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in
ambito europeo,  attraverso  iniziative  di  coproduzione  artistica,
collaborazione e scambio, favorendo la mobilita'  e  la  circolazione
delle opere, lo sviluppo di reti di  offerta  artistico-culturale  di
qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
      o)  sostegno  all'internazionalizzazione  delle  produzioni  di
giovani artisti italiani, nonche' degli spettacoli di musica popolare
contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione  artistica
e collaborazioni intersettoriali. 
  5. Il decreto o i decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  sentito  il  Consiglio  superiore  dello
spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e  di  concerto
con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa  in  sede
di Conferenza unificata e del  parere  del  Consiglio  di  Stato,  da
rendere  nel  termine  di  quarantacinque  giorni   dalla   data   di
trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Gli schemi  di  decreto  legislativo
sono successivamente trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione  dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di  trenta  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale  i  decreti  legislativi
possono essere comunque adottati. Il  Governo,  qualora  non  intenda
conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  il  testo
alle Camere con le sue osservazioni e  con  eventuali  modificazioni,
corredate  dei  necessari  elementi  integrativi  di  informazione  e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia e  per  i  profili
finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.  Decorso
tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 
  6. Dal decreto o dai decreti legislativi di  cui  al  comma  1  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i medesimi decreti  legislativi  sono  emanati  solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
  7. Disposizioni correttive ed integrative dei  decreti  legislativi
di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli  stessi
principi e criteri direttivi e con le medesime procedure  di  cui  al
presente articolo, entro due anni dalla data della  loro  entrata  in
vigore. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 24,  comma  3-bis,  del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160,  recante
          «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e  il
          territorio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  giugno
          2016, n. 146. 
              «Art.  24  (Misure  urgenti  per  il  patrimonio  e  le
          attivita' culturali e turistiche). - 1.-3. (Omissis). 
              3-bis. Al fine di  garantire  il  consolidamento  e  la
          stabilizzazione del  risanamento  economico-finanziario  di
          cui al comma 1, nonche'  di  prevenire  il  verificarsi  di
          ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio  nel
          settore, con uno o piu' regolamenti da adottare,  entro  il
          30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e
          delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  il   Governo
          provvede, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  alla  revisione  dell'assetto  ordinamentale   e
          organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di  cui  alla
          legge  11  novembre  2003,  n.  310,  anche  modificando  o
          abrogando le disposizioni legislative vigenti  in  materia,
          secondo i seguenti criteri e principi: 
                a)  individuazione   di   modelli   organizzativi   e
          gestionali  efficaci,  idonei  a  garantire  la  stabilita'
          economico-finanziaria; 
                b) individuazione dei  requisiti  che  devono  essere
          posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del
          31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali  enti,
          alternativamente,  come  "fondazione  lirico-sinfonica"   o
          "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione  delle
          modalita'  di  organizzazione,  gestione  e  funzionamento,
          secondo principi di efficienza,  efficacia,  sostenibilita'
          economica e valorizzazione della qualita'; 
                c) previsione, tra i requisiti di  cui  alla  lettera
          b),   anche   della   dimostrazione   del    raggiungimento
          dell'equilibrio economico-finanziario, della  capacita'  di
          autofinanziamento e di reperimento  di  risorse  private  a
          sostegno dell'attivita', della realizzazione di  un  numero
          adeguato di  produzioni  e  coproduzioni,  del  livello  di
          internazionalizzazione, della specificita' nella  storia  e
          nella cultura operistica e sinfonica italiana; 
                d) definizione delle modalita'  attraverso  le  quali
          viene  accertato  il  possesso  dei  requisiti  e  disposta
          l'attribuzione della qualifica conseguente; 
                e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto
          alla   lettera   b),   l'eventuale    mantenimento    della
          partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme  e
          nei  limiti  stabiliti  dalla  legislazione   vigente   con
          riferimento agli enti di  cui  al  decreto  legislativo  29
          giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre  2003,
          n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle
          fondazioni lirico-sinfoniche.». 
              - Il  decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,
          recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti  che
          operano nel  settore  musicale  in  fondazioni  di  diritto
          privato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11  luglio
          1996, n. 161. 
              -  La  legge  11  novembre  2003,   n.   310,   recante
          «Costituzione    della     "Fondazione     lirico-sinfonica
          Petruzzelli e Teatri di Bari", con sede  in  Bari,  nonche'
          disposizioni in materia di pubblici spettacoli,  fondazioni
          lirico-sinfoniche  e  attivita'  culturali»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2003, n. 267. 
              - La raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 394, 30  dicembre
          2006. 
              - Si riportano i testi degli articoli 117 e  118  della
          Costituzione: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  Governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
              - La legge 30  aprile  1985,  n.  163,  recante  «Nuova
          disciplina degli interventi  dello  Stato  a  favore  dello
          spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
          1985, n. 104. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'art.17dellalegge 8
          giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere  invitati
          altri  membri  del  Governo,  nonche'   rappresentanti   di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  2,  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  recante
          «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  agosto
          2013, n. 186: 
              «Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della  musica
          di giovani artisti e compositori emergenti,  nonche'  degli
          eventi di spettacolo dal vivo  di  portata  minore).  -  1.
          (Omissis). 
              2.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto esclusivamente per opere prime  o  seconde,  a
          esclusione  delle  demo  autoprodotte,  di  nuovi   talenti
          definiti come artisti, gruppi  di  artisti,  compositori  o
          artisti-interpreti. Nel  caso  di  gruppi  di  artisti,  il
          gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo  se  nella
          stessa annualita' piu' della meta' dei  componenti  non  ne
          abbiano gia' usufruito.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  583,  della
          legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.: 
              «583. Al  fine  di  ridurre  il  debito  fiscale  delle
          fondazioni lirico-sinfoniche e di  favorire  le  erogazioni
          liberali  assoggettate  all'agevolazione  fiscale  di   cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, e' autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di
          10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di
          15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con  decreto
          del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, da emanare entro centocinquanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabilite
          le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui  al
          precedente   periodo,   anche   in    modo    da    erogare
          prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o  comunque
          proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi
          contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e
          dagli enti locali.». 
              - La legge 14  agosto  1967,  n.  800,  recante  «Nuovo
          ordinamento degli enti lirici e delle  attivita'  musicali»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16  settembre  1967,
          n. 233. 
              - Si riporta il testo dell'art. 181-bis della legge  22
          aprile  1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del  diritto
          d'autore e di altri diritti  connessi  al  suo  esercizio»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166: 
              «Art. 181-bis. - 1.  Ai  sensi  dell'art.  181  e  agli
          effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
          italiana  degli  autori  ed  editori   (SIAE)   appone   un
          contrassegno su  ogni  supporto  contenente  programmi  per
          elaboratore  o  multimediali  nonche'  su   ogni   supporto
          contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
          fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
          nell'art.  1,  primo  comma,  destinati  ad  essere   posti
          comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo  a
          fine di lucro. Analogo sistema  tecnico  per  il  controllo
          delle  riproduzioni  di  cui  all'art.  68  potra'   essere
          adottato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  sulla  base  di  accordi  tra  la  SIAE   e   le
          associazioni delle categorie interessate. 
              2. Il contrassegno e' apposto sui supporti  di  cui  al
          comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
          opere  dell'ingegno,  previa  attestazione  da  parte   del
          richiedente  dell'assolvimento  degli  obblighi   derivanti
          dalla  normativa  sul  diritto  d'autore  e   sui   diritti
          connessi. In presenza di seri  indizi,  la  SIAE  verifica,
          anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
          fini dell'apposizione. 
              3.  Fermo  restando   l'assolvimento   degli   obblighi
          relativi  ai  diritti  di  cui  alla  presente  legge,   il
          contrassegno, secondo modalita' e  nelle  ipotesi  previste
          nel regolamento di cui al  comma  4,  che  tiene  conto  di
          apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e  le  categorie
          interessate,  puo'  non   essere   apposto   sui   supporti
          contenenti  programmi  per  elaboratore  disciplinati   dal
          decreto legislativo 29 dicembre 1992,  n.  518,  utilizzati
          esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che
          tali programmi non contengano suoni,  voci  o  sequenze  di
          immagini   in   movimento   tali   da   costituire    opere
          fonografiche, cinematografiche o  audiovisive  intere,  non
          realizzate espressamente per il programma per  elaboratore,
          ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per  cento
          dell'opera intera da cui sono tratti,  che  diano  luogo  a
          concorrenza   all'utilizzazione   economica   delle   opere
          medesime. In tali ipotesi  la  legittimita'  dei  prodotti,
          anche ai fini della tutela penale di cui all'art.  171-bis,
          e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative  che
          produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE. 
              4. I tempi, le caratteristiche e  la  collocazione  del
          contrassegno  sono  individuati  da   un   regolamento   di
          esecuzione  da  emanare  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente  disposizione,  sentite
          la SIAE e le associazioni  di  categoria  interessate,  nei
          termini   piu'   idonei   a    consentirne    la    agevole
          applicabilita',  la  facile  visibilita'  e   a   prevenire
          l'alterazione e la falsificazione delle  opere.  Fino  alla
          data di entrata in vigore del predetto  regolamento,  resta
          operativo il sistema di  individuazione  dei  tempi,  delle
          caratteristiche  e  della  collocazione  del   contrassegno
          determinatosi sotto la disciplina previgente.  Le  spese  e
          gli oneri, anche  per  il  controllo,  sono  a  carico  dei
          richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra  la
          SIAE e le categorie interessate, e' determinata con decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          comitato consultivo permanente per il diritto di autore. 
              5.    Il    contrassegno    deve    avere,    comunque,
          caratteristiche tali da  non  poter  essere  trasferito  su
          altro supporto. Deve contenere elementi tali da  permettere
          la identificazione del titolo dell'opera per  la  quale  e'
          stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del
          titolare del  diritto  d'autore.  Deve  contenere  altresi'
          l'indicazione di un numero  progressivo  per  ogni  singola
          opera   riprodotta   o   registrata   nonche'   della   sua
          destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi  altra
          forma di distribuzione. 
              6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere
          affidata anche in parte al richiedente o  ad  un  terzo  da
          questi  delegato,   i   quali   assumono   le   conseguenti
          responsabilita' a termini di  legge.  I  medesimi  soggetti
          informano almeno trimestralmente la SIAE circa  l'attivita'
          svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai
          fini della tempestiva apposizione del  contrassegno,  fuori
          dei  casi  in  cui  esista  apposita  convenzione  tra   il
          produttore e la SIAE, l'importatore ha  l'obbligo  di  dare
          alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso  nel  territorio
          nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui
          al comma 4. 
              7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente
          possono concordare che l'apposizione del  contrassegno  sia
          sostituita da attestazione temporanea  resa  ai  sensi  del
          comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE. 
              8. Agli effetti dell'applicazione della  legge  penale,
          il contrassegno e' considerato segno  distintivo  di  opera
          dell'ingegno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
          13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
              «7.  Le  istituzioni  scolastiche,  nei  limiti   delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di
          posti   dell'organico    dell'autonomia,    in    relazione
          all'offerta  formativa  che   intendono   realizzare,   nel
          rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto
          della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di
          flessibilita',  nonche'  in  riferimento  a  iniziative  di
          potenziamento  dell'offerta  formativa  e  delle  attivita'
          progettuali,  per   il   raggiungimento   degli   obiettivi
          formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
                a) valorizzazione e  potenziamento  delle  competenze
          linguistiche,  con  particolare  riferimento   all'italiano
          nonche' alla lingua inglese e ad altre  lingue  dell'Unione
          europea,  anche  mediante  l'utilizzo   della   metodologia
          Content language integrated learning; 
                b) potenziamento delle competenze  matematico-logiche
          e scientifiche; 
                c) potenziamento delle  competenze  nella  pratica  e
          nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
          nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione  e  di
          diffusione delle immagini e dei suoni,  anche  mediante  il
          coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici  e
          privati operanti in tali settori; 
                d)  sviluppo   delle   competenze   in   materia   di
          cittadinanza   attiva   e   democratica    attraverso    la
          valorizzazione dell'educazione interculturale e alla  pace,
          il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,
          il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita'  nonche'
          della solidarieta' e della cura dei  beni  comuni  e  della
          consapevolezza dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento
          delle    conoscenze     in     materia     giuridica     ed
          economico-finanziaria        e        di         educazione
          all'autoimprenditorialita'; 
                e) sviluppo di  comportamenti  responsabili  ispirati
          alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della
          sostenibilita'  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del
          patrimonio e delle attivita' culturali; 
                f) alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai
          media di produzione e diffusione delle immagini; 
                g) potenziamento delle discipline motorie e  sviluppo
          di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con
          particolare riferimento  all'alimentazione,  all'educazione
          fisica e allo sport, e attenzione alla tutela  del  diritto
          allo studio degli studenti  praticanti  attivita'  sportiva
          agonistica; 
                h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
          con  particolare  riguardo  al   pensiero   computazionale,
          all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
          media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo  del
          lavoro; 
                i) potenziamento delle  metodologie  laboratoriali  e
          delle attivita' di laboratorio; 
                l)  prevenzione   e   contrasto   della   dispersione
          scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione   e   del
          bullismo, anche informatico; potenziamento  dell'inclusione
          scolastica e del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          bisogni    educativi    speciali    attraverso     percorsi
          individualizzati e personalizzati anche con il  supporto  e
          la collaborazione dei servizi socio-sanitari  ed  educativi
          del  territorio  e  delle   associazioni   di   settore   e
          l'applicazione delle linee di  indirizzo  per  favorire  il
          diritto allo studio  degli  alunni  adottati,  emanate  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          il 18 dicembre 2014; 
                m) valorizzazione della scuola intesa come  comunita'
          attiva, aperta al territorio e in  grado  di  sviluppare  e
          aumentare l'interazione con le famiglie e con la  comunita'
          locale, comprese le organizzazioni del terzo settore  e  le
          imprese; 
                n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del
          numero  di  alunni  e  di  studenti  per   classe   o   per
          articolazioni di gruppi di classi, anche con  potenziamento
          del tempo  scolastico  o  rimodulazione  del  monte  orario
          rispetto a  quanto  indicato  dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          89; 
                o)  incremento  dell'alternanza   scuola-lavoro   nel
          secondo ciclo di istruzione; 
                p)    valorizzazione    di     percorsi     formativi
          individualizzati e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli
          studenti; 
                q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
          alla premialita' e alla  valorizzazione  del  merito  degli
          alunni e degli studenti; 
                r) alfabetizzazione e  perfezionamento  dell'italiano
          come lingua  seconda  attraverso  corsi  e  laboratori  per
          studenti di cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da
          organizzare anche in collaborazione con gli enti  locali  e
          il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
          delle famiglie e dei mediatori culturali; 
                s) definizione di un sistema di orientamento.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n.  60,  recante  «Norme  sulla
          promozione della cultura umanistica,  sulla  valorizzazione
          del patrimonio e delle produzioni culturali e sul  sostegno
          della creativita', a norma dell'art. 1, commi  180  e  181,
          lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O: 
              «Art. 5 (Piano delle arti). - 1. Il "Piano delle  arti"
          e' adottato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  nel  limite  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, incluse quelle recate  dal  presente  decreto.  Il
          Piano e' adottato, con cadenza triennale, anche valutate le
          proposte dei soggetti del sistema di  cui  all'art.  4,  e'
          attuato in  collaborazione  con  questi  ultimi  e  prevede
          azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione. 
              2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure: 
                a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle  reti
          di  scuole,  per  realizzare   un   modello   organizzativo
          flessibile e innovativo, quale  laboratorio  permanente  di
          conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione  del  sapere
          artistico e dell'espressione creativa; 
                b) supporto  alla  diffusione,  nel  primo  ciclo  di
          istruzione,   dei   poli   a   orientamento   artistico   e
          performativo, di cui all'art. 11 del presente  decreto,  e,
          nel secondo  ciclo,  di  reti  di  scuole  impegnate  nella
          realizzazione dei "temi della creativita'"; 
                c)  sviluppo  delle  pratiche  didattiche  dirette  a
          favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne  e
          di tutti gli studenti e  le  studentesse,  valorizzando  le
          differenti attitudini di ciascuno anche nel  riconoscimento
          dei talenti attraverso una didattica orientativa; 
                d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche,
          delle reti di scuole, dei poli a orientamento  artistico  e
          performativo,  di  partenariati  con  i  soggetti  di   cui
          all'art. 4, per la co-progettazione e lo sviluppo dei  temi
          della  creativita'  e  per  la  condivisione   di   risorse
          laboratoriali,   strumentali    e    professionali    anche
          nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, nonche' dal Ministero dei beni e  delle  attivita'
          culturali e del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
                e) promozione della  partecipazione  delle  alunne  e
          degli  alunni  e  delle  studentesse  e  degli  studenti  a
          percorsi  di  conoscenza   del   patrimonio   culturale   e
          ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualita'
          del Made in Italy; 
                f)  potenziamento   delle   competenze   pratiche   e
          storico-critiche,  relative  alla  musica,  alle  arti,  al
          patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e  ai  media
          di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; 
                g)   potenziamento   delle    conoscenze    storiche,
          storico-artistiche,    archeologiche,     filosofiche     e
          linguistico-letterarie relative  alle  civilta'  e  culture
          dell'antichita'; 
                h) agevolazioni per  la  fruizione,  da  parte  delle
          alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti,
          di musei e altri istituti e luoghi della  cultura,  mostre,
          esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali  e
          coreutiche; 
                i) incentivazione di tirocini e  stage  artistici  di
          studentesse   e   studenti    all'estero    e    promozione
          internazionale di giovani talenti,  attraverso  progetti  e
          scambi tra  istituzioni  formative  artistiche  italiane  e
          straniere, con particolare riferimento ai  licei  musicali,
          coreutici e artistici.». 
              - Per il testo dell'art. 36 della Costituzione si  veda
          nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2099 del codice civile: 
              «Art.  2099  (Retribuzione).  -  La  retribuzione   del
          prestatore di lavoro puo' essere  stabilita  a  tempo  o  a
          cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata,
          con le modalita' e nei termini in uso nel luogo in  cui  il
          lavoro viene eseguito. 
              In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione e'
          determinata dal giudice, tenuto  conto,  ove  occorra,  del
          parere delle associazioni professionali. 
              Il prestatore di lavoro puo' anche essere retribuito in
          tutto o  in  parte  con  partecipazione  agli  utili  o  ai
          prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7  agosto
          2015, n. 124, recante «Deleghe al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione    delle    amministrazioni    pubbliche»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187: 
              «Art. 5 (Segnalazione certificata di inizio  attivita',
          silenzio assenso, autorizzazione espressa  e  comunicazione
          preventiva). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  la  precisa
          individuazione dei  procedimenti  oggetto  di  segnalazione
          certificata di inizio attivita' o di silenzio  assenso,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  nonche'  di  quelli  per  i   quali   e'   necessaria
          l'autorizzazione espressa  e  di  quelli  per  i  quali  e'
          sufficiente una comunicazione preventiva,  sulla  base  dei
          principi  e  criteri  direttivi  desumibili  dagli   stessi
          articoli, dei  principi  del  diritto  dell'Unione  europea
          relativi  all'accesso  alle  attivita'  di  servizi  e  dei
          principi di ragionevolezza e proporzionalita', introducendo
          anche  la   disciplina   generale   delle   attivita'   non
          assoggettate   ad   autorizzazione   preventiva   espressa,
          compresa la definizione delle modalita' di presentazione  e
          dei contenuti standard degli atti degli  interessati  e  di
          svolgimento  della  procedura,  anche  telematica,  nonche'
          degli strumenti per documentare  o  attestare  gli  effetti
          prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresi' l'obbligo
          di  comunicare  ai  soggetti  interessati,  all'atto  della
          presentazione  di  un'istanza,  i  termini  entro  i  quali
          l'amministrazione e' tenuta a  rispondere  ovvero  entro  i
          quali  il   silenzio   dell'amministrazione   equivale   ad
          accoglimento della domanda. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'interno   in   relazione    alle
          autorizzazioni previste dal  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, previa intesa, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede  di  Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.   8   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 281 del 1997 e previo parere  del  Consiglio
          di Stato, che e' reso nel termine di  trenta  giorni  dalla
          data  di  trasmissione  di  ciascuno  schema   di   decreto
          legislativo, decorso il  quale  il  Governo  puo'  comunque
          procedere. Lo schema  di  ciascun  decreto  legislativo  e'
          successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i  profili  finanziari  e  della  Commissione
          parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso  il  quale  il  decreto  legislativo  puo'   essere
          comunque adottato. Se il termine  previsto  per  il  parere
          cade nei  trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine previsto al comma 1 o successivamente, la  scadenza
          medesima  e'  prorogata  di  novanta  giorni.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette  nuovamente  i  testi  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le Commissioni competenti per materia  possono
          esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il  termine
          di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.
          Decorso tale termine, i  decreti  possono  comunque  essere
          adottati. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O: 
              «Art. 12 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli affari
          esteri e della cooperazione internazionale sono  attribuiti
          le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia  di
          rapporti  politici,  economici,  sociali  e  culturali  con
          l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e  di  tutela
          degli  interessi  italiani  in  sede   internazionale;   di
          analisi, definizione e attuazione dell'azione  italiana  in
          materia di politica internazionale e di  cooperazione  allo
          sviluppo;  di  rapporti  con  gli  altri  Stati  e  con  le
          organizzazioni  internazionali;  di   stipulazione   e   di
          revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e
          di coordinamento delle relative attivita' di  gestione;  di
          studio  e  di  risoluzione  delle  questioni   di   diritto
          internazionale, nonche' di contenzioso  internazionale;  di
          rappresentanza   della   posizione   italiana   in   ordine
          all'attuazione delle disposizioni  relative  alla  politica
          estera  e  di  sicurezza  comune  previste   dal   Trattato
          sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle  relazioni
          politiche ed  economiche  estere  dell'Unione  europea;  di
          emigrazione e tutela delle  collettivita'  italiane  e  dei
          lavoratori  all'estero;  di   cura   delle   attivita'   di
          integrazione  europea  in  relazione  alle  istanze  ed  ai
          processi  negoziali  riguardanti  i  trattati   sull'Unione
          europea. 
              2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il  Ministero
          degli affari esteri assicura la  coerenza  delle  attivita'
          internazionali ed europee delle singole amministrazioni con
          gli obiettivi di politica internazionale. 
              3. Restano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri le funzioni  ad  essa  spettanti  in  ordine  alla
          partecipazione dello  Stato  italiano  all'Unione  europea,
          nonche' all'attuazione delle relative politiche.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge
          31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita'  e
          finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2009, n. 303, S.O: 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle  leggi).  -  2.Le
          leggi  di  delega  comportanti  oneri  recano  i  mezzi  di
          copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.».