Art. 3 
 
                Consiglio superiore dello spettacolo 
 
  1. Al fine di assicurare la migliore  e  piu'  efficace  attuazione
della presente legge,  e'  istituito  il  Consiglio  superiore  dello
spettacolo, di seguito denominato «Consiglio superiore». 
  2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza  e  supporto
nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di  settore,  nonche'
nella predisposizione di indirizzi e criteri generali  relativi  alla
destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno  alle  attivita'
di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore: 
    a) svolge attivita' di  analisi  del  settore  dello  spettacolo,
nonche' attivita'  di  monitoraggio  e  valutazione  delle  politiche
pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle  misure  di
sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche  i  dati
resi  disponibili,  a  richiesta,  dalle  competenti  strutture   del
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
seguito denominato «Ministero»; 
    b) formula proposte  in  merito  agli  indirizzi  generali  delle
politiche  pubbliche  di  sostegno,  promozione  e  diffusione  dello
spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonche'
all'attivita' di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero; 
    c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi
generali afferenti la materia dello  spettacolo  e  su  questioni  di
carattere generale di particolare  rilievo  concernenti  la  suddetta
materia; 
    d) esprime pareri e contribuisce  a  definire  la  posizione  del
Ministero in merito  ad  accordi  internazionali  nel  settore  dello
spettacolo,  nonche'  in  materia  di  rapporti  con  le  istituzioni
dell'Unione europea o  internazionali  e  con  le  altre  istituzioni
nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore; 
    e) esprime parere in merito  ai  criteri  di  ripartizione  delle
risorse tra i diversi settori di attivita' e sulle condizioni per  la
concessione dei contributi finanziari; 
    f) organizza consultazioni periodiche con  i  rappresentanti  dei
settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento
del  settore  dello   spettacolo,   nonche'   sull'evoluzione   delle
professioni,  sul  loro  contesto  tecnico,  giuridico,  economico  e
sociale, nonche' sulle condizioni di formazione  e  di  accesso  alle
medesime professioni; 
    g) formula proposte, tenendo conto delle  analisi  effettuate  ai
sensi  della  lettera  a)  e  a  seguito  di  apposite  consultazioni
organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai  contenuti  delle
disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico  per  lo
spettacolo; 
    h) emana le linee guida cui deve  attenersi  il  Ministero  nella
redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti  l'attivita'
nel  settore  dello  spettacolo,  nonche'  nelle   relative   analisi
d'impatto; 
    i)  esprime  parere  sui  documenti  d'analisi   realizzati   dal
Ministero. 
  3. Il Consiglio superiore e' composto da: 
    a)  undici  personalita'  del   settore   dello   spettacolo   di
particolare e comprovata  qualificazione  professionale  e  capacita'
anche in campo giuridico,  economico,  amministrativo  e  gestionale,
nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di  genere,  dal
Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  tre
delle quali su designazione della Conferenza unificata; 
    b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo nell'ambito di  una  rosa  di  nomi  proposta
dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore di cui
alla legge 6 giugno 2016, n. 106,  maggiormente  rappresentativi  del
settore dello spettacolo. 
  4. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo
nomina il presidente del Consiglio superiore tra le  personalita'  di
cui al comma 3, lettera a). Il Ministero provvede alla  comunicazione
dei  nominativi  del  presidente  e  dei  componenti  del   Consiglio
superiore alle  Commissioni  parlamentari  competenti,  allegando  il
curriculum vitae dei soggetti nominati. 
  5. Il Consiglio superiore adotta  un  regolamento  interno  per  il
proprio  funzionamento.  I  pareri  del  Consiglio   superiore   sono
espressi,  di  norma,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta; nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni.
In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Presso  il
Consiglio  superiore  opera  una  segreteria  tecnica,   formata   da
personale  in  servizio  presso  il  Ministero.  Le  risorse   umane,
finanziarie  e  strumentali  necessarie  per  il  funzionamento   del
Consiglio superiore sono  assicurate  dal  Ministero  nell'ambito  di
quelle disponibili a legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, sono stabiliti il regime  di  incompatibilita'  dei
componenti e le modalita' di svolgimento dei  compiti  del  Consiglio
superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni
di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque  denominati,
ad  eccezione  del  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute
previsto dalla normativa vigente. 
  7. Il Consiglio superiore dura in  carica  tre  anni.  A  decorrere
dalla  data  del  primo  insediamento  del  Consiglio  superiore   e'
soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89,
e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti della legge 6 giugno 2016, n.  106,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 89, recante «Regolamento  per  il  riordino  degli
          organismi operanti presso il Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248» e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.