Art. 6 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La legge 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al
          titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  2001,  n.
          248.