Art. 2 
 
                Tutela del dipendente o collaboratore 
              che segnala illeciti nel settore privato 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: 
      a) uno o  piu'  canali  che  consentano  ai  soggetti  indicati
nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di  presentare,  a  tutela
dell'integrita' dell'ente, segnalazioni  circostanziate  di  condotte
illecite, rilevanti ai  sensi  del  presente  decreto  e  fondate  su
elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del  modello
di organizzazione  e  gestione  dell'ente,  di  cui  siano  venuti  a
conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono
la riservatezza dell'identita'  del  segnalante  nelle  attivita'  di
gestione della segnalazione; 
      b) almeno  un  canale  alternativo  di  segnalazione  idoneo  a
garantire, con modalita' informatiche, la riservatezza dell'identita'
del segnalante; 
      c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o
indiretti,  nei  confronti  del  segnalante  per  motivi   collegati,
direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 
      d) nel sistema disciplinare adottato  ai  sensi  del  comma  2,
lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure  di  tutela
del segnalante, nonche' di  chi  effettua  con  dolo  o  colpa  grave
segnalazioni che si rivelano infondate. 
    2-ter. L'adozione di misure  discriminatorie  nei  confronti  dei
soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al  comma  2-bis  puo'
essere  denunciata  all'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  per   i
provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante,  anche
dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 
    2-quater.  Il  licenziamento  ritorsivo  o  discriminatorio   del
soggetto segnalante e' nullo. Sono altresi'  nulli  il  mutamento  di
mansioni ai sensi  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  nonche'
qualsiasi altra  misura  ritorsiva  o  discriminatoria  adottata  nei
confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in  caso  di
controversie legate all'irrogazione di  sanzioni  disciplinari,  o  a
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o  sottoposizione  del
segnalante ad altra misura  organizzativa  avente  effetti  negativi,
diretti o indiretti, sulle  condizioni  di  lavoro,  successivi  alla
presentazione della segnalazione, dimostrare  che  tali  misure  sono
fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno
          2001, n. 231,  recante  «Disciplina  della  responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.  300»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140  del  19  giugno
          2001, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 6 (Soggetti in posizione  apicale  e  modelli  di
          organizzazione dell'ente).  -  1.  Se  il  reato  e'  stato
          commesso dalle  persone  indicate  nell'art.  5,  comma  1,
          lettera a), l'ente non risponde se prova che: 
                a) l'organo dirigente ha  adottato  ed  efficacemente
          attuato, prima della  commissione  del  fatto,  modelli  di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi; 
                b)  il  compito  di  vigilare  sul  funzionamento   e
          l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
          stato affidato a un organismo dell'ente dotato di  autonomi
          poteri di iniziativa e di controllo; 
                c)  le  persone  hanno  commesso  il  reato  eludendo
          fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
                d) non vi e' stata omessa o  insufficiente  vigilanza
          da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 
              2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
          rischio di commissione dei reati, i  modelli  di  cui  alla
          lettera a), del comma 1, devono  rispondere  alle  seguenti
          esigenze: 
                a) individuare le attivita' nel  cui  ambito  possono
          essere commessi reati; 
                b)   prevedere   specifici   protocolli   diretti   a
          programmare la formazione e  l'attuazione  delle  decisioni
          dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
                c) individuare modalita' di  gestione  delle  risorse
          finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
                d) prevedere obblighi di informazione  nei  confronti
          dell'organismo deputato  a  vigilare  sul  funzionamento  e
          l'osservanza dei modelli; 
                e)  introdurre  un  sistema  disciplinare  idoneo   a
          sanzionare il mancato rispetto delle  misure  indicate  nel
          modello. 
          2-bis. I modelli  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1
          prevedono: 
                a) uno o  piu'  canali  che  consentano  ai  soggetti
          indicati  nell'art.  5,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  di
          presentare,    a    tutela    dell'integrita'    dell'ente,
          segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti
          ai sensi del presente decreto  e  fondate  su  elementi  di
          fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di
          organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti  a
          conoscenza in ragione delle funzioni  svolte;  tali  canali
          garantiscono la riservatezza dell'identita' del  segnalante
          nelle attivita' di gestione della segnalazione; 
                b)  almeno  un  canale  alternativo  di  segnalazione
          idoneo  a  garantire,  con   modalita'   informatiche,   la
          riservatezza dell'identita' del segnalante; 
                c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori,
          diretti o  indiretti,  nei  confronti  del  segnalante  per
          motivi  collegati,  direttamente  o  indirettamente,   alla
          segnalazione; 
                d) nel sistema disciplinare  adottato  ai  sensi  del
          comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le
          misure di tutela del segnalante, nonche'  di  chi  effettua
          con  dolo  o  colpa  grave  segnalazioni  che  si  rivelano
          infondate. 
          2-ter. L'adozione di misure discriminatorie  nei  confronti
          dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma
          2-bis puo' essere denunciata all'Ispettorato nazionale  del
          lavoro, per i provvedimenti di  propria  competenza,  oltre
          che dal  segnalante,  anche  dall'organizzazione  sindacale
          indicata dal medesimo. 
          2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio  del
          soggetto  segnalante  e'  nullo.  Sono  altresi'  nulli  il
          mutamento di mansioni ai sensi dell'art.  2103  del  codice
          civile,  nonche'  qualsiasi  altra   misura   ritorsiva   o
          discriminatoria adottata nei confronti del  segnalante.  E'
          onere del datore di lavoro, in caso di controversie  legate
          all'irrogazione   di    sanzioni    disciplinari,    o    a
          demansionamenti,    licenziamenti,     trasferimenti,     o
          sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa
          avente  effetti  negativi,  diretti  o   indiretti,   sulle
          condizioni di lavoro, successivi alla  presentazione  della
          segnalazione, dimostrare che tali misure  sono  fondate  su
          ragioni estranee alla segnalazione stessa. 
              3. I modelli di organizzazione e  di  gestione  possono
          essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma  2,
          sulla  base  di  codici  di  comportamento  redatti   dalle
          associazioni  rappresentative  degli  enti,  comunicati  al
          Ministero della giustizia che, di concerto con i  Ministeri
          competenti,   puo'   formulare,   entro   trenta    giorni,
          osservazioni sulla idoneita'  dei  modelli  a  prevenire  i
          reati. 
              4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti  indicati
          nella lettera  b),  del  comma  1,  possono  essere  svolti
          direttamente dall'organo dirigente. 
              4-bis.  Nelle  societa'   di   capitali   il   collegio
          sindacale, il consiglio di sorveglianza e il  comitato  per
          il controllo della gestione possono  svolgere  le  funzioni
          dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 
              5. E' comunque disposta la confisca  del  profitto  che
          l'ente  ha  tratto  dal  reato,  anche  nella   forma   per
          equivalente.».