Art. 3 
 
Integrazione della  disciplina  dell'obbligo  di  segreto  d'ufficio,
aziendale, professionale, scientifico e industriale 
 
  1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle  forme
e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il  perseguimento
dell'interesse  all'integrita'  delle  amministrazioni,  pubbliche  e
private,  nonche'  alla  prevenzione   e   alla   repressione   delle
malversazioni, costituisce giusta causa  di  rivelazione  di  notizie
coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622  e  623
del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui
l'obbligo  di  segreto  professionale  gravi  su  chi  sia  venuto  a
conoscenza della notizia in ragione  di  un  rapporto  di  consulenza
professionale o di assistenza con  l'ente,  l'impresa  o  la  persona
fisica interessata. 
  3. Quando  notizie  e  documenti  che  sono  comunicati  all'organo
deputato  a   riceverli   siano   oggetto   di   segreto   aziendale,
professionale  o  d'ufficio,  costituisce  violazione  del   relativo
obbligo di segreto la rivelazione con  modalita'  eccedenti  rispetto
alle finalita' dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare,  la
rivelazione al di fuori del canale  di  comunicazione  specificamente
predisposto a tal fine. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 novembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                  Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 54-bis del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si veda l'art. 1 della legge. 
              - Per il testo dell'art. 6 del  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, come modificato dalla presente  legge,
          si veda la nota all'art. 2. 
              - Il testo degli articoli 326, 622  e  623  del  codice
          penale, e' il seguente: 
              «Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di  segreti  di
          ufficio). - Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata
          di un pubblico servizio, che, violando  i  doveri  inerenti
          alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della  sua
          qualita', rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
              Se l'agevolazione e' soltanto colposa,  si  applica  la
          reclusione fino a un anno. 
              Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad  altri  un
          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente
          di notizie di ufficio, le quali debbano  rimanere  segrete,
          e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni.  Se  il
          fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri  un
          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.». 
              «Art. 622 (Rivelazione  di  segreto  professionale).  -
          Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio  stato  o
          ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
          lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a  proprio
          o altrui profitto, e' punito, se dal  fatto  puo'  derivare
          nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la  multa
          da euro 30 a euro 516. 
              La pena  e'  aggravata  se  il  fatto  e'  commesso  da
          amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla
          redazione dei  documenti  contabili  societari,  sindaci  o
          liquidatori o se e' commesso da  chi  svolge  la  revisione
          contabile della societa'. 
              Il  delitto  e'  punibile  a  querela   della   persona
          offesa.». 
              «Art.  623  (Rivelazione  di  segreti   scientifici   o
          industriali). - Chiunque, venuto a cognizione  per  ragione
          del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di
          notizie destinate a  rimanere  segrete,  sopra  scoperte  o
          invenzioni  scientifiche  o  applicazioni  industriali,  le
          rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e'  punito
          con la reclusione fino a due anni. 
              Il  delitto  e'  punibile  a  querela   della   persona
          offesa.». 
              - Il testo dell'art. 2105  del  codice  civile,  e'  il
          seguente: 
              «Art 2105 (Obbligo di fedelta').  -  Il  prestatore  di
          lavoro non deve trattare affari, per  conto  proprio  o  di
          terzi, in concorrenza  con  l'imprenditore,  ne'  divulgare
          notizie  attinenti  all'organizzazione  e  ai   metodi   di
          produzione dell'impresa, o  farne  uso  in  modo  da  poter
          recare ad essa pregiudizio.».