IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  12  agosto  2016,  n.  170,  e,  in  particolare,
l'articolo 17 che delega il  Governo  ad  adottare  disposizioni  per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonche'  per  realizzare
un riordino generale del  quadro  normativo  degli  stabilimenti  che
producono emissioni in atmosfera; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre  2015,  relativa  alla  limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  da  impianti
di combustione medi; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modificazioni, e, in particolare,
la Parte Quinta, relativa alla tutela  dell'aria  ed  alla  riduzione
delle emissioni in atmosfera; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/91/CE   relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
attuazione  della  direttiva  n.  2008/50  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.
59,  regolamento  recante  la  disciplina  dell'autorizzazione  unica
ambientale e la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in
materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  e  sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 5 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del  decreto  legislativo  3
  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
 
  1. Al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 267 il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 268, comma 1: 
      1) alla lettera m-bis),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le regioni e le province  autonome  possono,  nel  rispetto
della  presente  definizione,  definire  ulteriori  criteri  per   la
qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare  modifiche  non
sostanziali per le quali non vi e' l'obbligo di comunicazione di  cui
all'articolo 269, comma 8.»; 
      2) la lettera aa-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        «aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il
quale un grande impianto  di  combustione  o  un  medio  impianto  di
combustione e', in tutto o in parte, in esercizio e produce emissioni
in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;»; 
      3) alla lettera gg), le parole: «non  inferiore  a  50MW»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari o superiore a 50MW.»; 
      4) dopo la lettera gg) sono inserite le seguenti: 
        «gg-bis)  medio  impianto   di   combustione:   impianto   di
combustione di potenza termica nominale pari o superiore  a  1  MW  e
inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato  con
i combustibili previsti all'allegato X alla Parte  Quinta  o  con  le
biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Un medio
impianto di combustione e' classificato come: 
        1) esistente: il  medio  impianto  di  combustione  messo  in
esercizio prima del 20 dicembre 2018  nel  rispetto  della  normativa
all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle  emissioni  o
in una  autorizzazione  unica  ambientale  o  in  una  autorizzazione
integrata ambientale che il gestore  ha  ottenuto  o  alla  quale  ha
aderito prima del 19 dicembre 2017 a  condizione  che  sia  messo  in
esercizio entro il 20 dicembre 2018; 
        2) nuovo: il medio impianto di combustione  che  non  rientra
nella definizione di cui al punto 1); 
        gg-ter)  motore:  un  motore  a  gas,  diesel  o   a   doppia
alimentazione; 
        gg-quater) motore a gas: un motore a combustione interna  che
funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione  comandata
per bruciare il combustibile; 
        gg-quinquies) motore diesel: un motore a combustione  interna
che funziona secondo il ciclo  diesel  e  che  utilizza  l'accensione
spontanea per bruciare il combustibile; 
        gg-sexies)  motore  a  doppia  alimentazione:  un  motore   a
combustione  interna  che  utilizza  l'accensione  spontanea  e   che
funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e
secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi; 
        gg-septies) turbina a gas:  qualsiasi  macchina  rotante  che
trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente  da
un compressore, un dispositivo  termico  in  cui  il  combustibile e'
ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono  incluse
le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e
le turbine a gas  in  regime  di  cogenerazione,  dotate  o  meno  di
bruciatore supplementare;»; 
      5) dopo la lettera rr) e' inserita la seguente: 
        «rr-bis) raffinerie:  stabilimenti  in  cui  si  effettua  la
raffinazione di oli minerali o gas;»; 
      6) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti: 
        «eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida,  liquida  o
gassosa, di cui l'allegato X alla Parte Quinta preveda l'utilizzo per
la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti; 
        eee-ter) combustibile di raffineria:  materiale  combustibile
solido, liquido o gassoso risultante dalle fasi  di  distillazione  e
conversione della raffinazione del petrolio greggio, inclusi  gas  di
raffineria, gas di sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio; 
        eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile
liquido derivato dal petrolio di cui al codice NC da  2710  19  51  a
2710 19 68, 2710 20 31,  2710  20  35,  o  2710  20  39  o  qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio, che,
per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli
pesanti destinati a essere usati come combustibile e di cui meno  del
65% in volume, comprese le perdite, distilla  a  250°  C  secondo  il
metodo ASTM D86. anche se la percentuale del distillato a 250° C  non
puo' essere determinata secondo il predetto metodo; 
        eee-quinquies)  gasolio:   qualsiasi   combustibile   liquido
derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19  25,  2710  19  29,
2710 19 47, 2710 19  48,  2710  20  17  o  2710  20  19  o  qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio di cui  meno  del  65%  in
volume, comprese le perdite, distilla a 250° C e di cui almeno  l'85%
in volume, comprese le perdite, distilla a 350° C secondo  il  metodo
ASTM D86; 
        eee-sexies) gas  naturale:  il  metano  presente  in  natura,
contenente non piu' del 20% in volume di inerti e altri costituenti; 
        eee-septies)  polveri:  particelle,   di   qualsiasi   forma,
struttura o densita', disperse in fase gassosa  alle  condizioni  del
punto di  campionamento,  che,  in  determinate  condizioni,  possono
essere raccolte mediante filtrazione dopo  il  prelievo  di  campioni
rappresentativi  del  gas  da  analizzare  e  che,   in   determinate
condizioni,  restano  a  monte  del  filtro   e   sul   filtro   dopo
l'essiccazione; 
        eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di azoto (NO)
ed il biossido di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)»; 
        eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'articolo  183,
comma 1, lett. a); 
    c) all'articolo 269: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In caso di stabilimenti soggetti  ad  autorizzazione  unica
ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste  ai  commi
3,  7  e  8,  le  procedure  previste  dal  decreto   di   attuazione
dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, in legge 4  aprile  2012,  n.  35.  Le
disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi  in
cui  il  decreto  di  attuazione  dell'articolo  23,  comma  1,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  rinvia  alle  norme  di  settore,
nonche' in relazione alla partecipazione del Comune al  procedimento.
Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti all'articolo 273-bis,
comma 13»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti  in
cui  sono  presenti  medi  impianti  di  combustione  devono   essere
indicati, oltre quanto previsto al comma 2,  anche  i  dati  previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»; 
      3) al comma 4, alla lettera b) le parole: «dei controlli»  sono
sostituite dalle seguenti: «del  monitoraggio»  e  la  lettera  c) e'
sostituita dalla seguente: «c) per  le  emissioni  diffuse,  apposite
prescrizioni,  anche  di   carattere   gestionale,   finalizzate   ad
assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorita'  competente
valuti necessario intervenire.»; 
      4) al comma 6: 
  4.1) le parole: «La messa in esercizio deve essere comunicata» sono
sostituite dalle seguenti: «La messa  in  esercizio,  fermo  restando
quanto previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere comunicata»; 
  4.2) le parole: «L'autorizzazione  stabilisce  la  data  entro  cui
devono essere comunicati all'autorita'  competente  i  dati  relativi
alle emissioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'autorizzazione
stabilisce la data entro cui devono  essere  trasmessi  all'autorita'
competente i risultati delle misurazioni delle emissioni»; 
  4.3) le parole: «periodo continuativo di marcia  controllata»  sono
sostituite dalle seguenti: «periodo rappresentativo delle  condizioni
di esercizio dell'impianto,»; 
  4.4) le parole: «tale periodo deve avere una durata non inferiore a
dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto  di  cui  al  comma  2,
lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi
di durata inferiore.» sono soppresse; 
  5) al comma 8 l'ultimo periodo e' soppresso; 
  6) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. L'autorita' competente  per  il  controllo  e'  autorizzata  ad
effettuare presso gli stabilimenti tutte  le  ispezioni  che  ritenga
necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione. Il  gestore
fornisce  a  tale  autorita'  la  collaborazione  necessaria  per   i
controlli, anche svolti mediante attivita' di campionamento e analisi
e raccolta di dati e informazioni,  funzionali  all'accertamento  del
rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente  decreto.
Il gestore assicura in  tutti  i  casi  l'accesso  in  condizioni  di
sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti
di prelievo e di campionamento.»; 
    d) all'articolo 270: 
  1) al comma 1, dopo le parole: «In  sede  di  autorizzazione»  sono
inserite le  seguenti:  «fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo
272,»; 
  2) il comma 3 e' abrogato; 
  3) il comma 8-bis) e' sostituito dal seguente: 
  «8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di
combustione ed ai medi impianti di  combustione,  ferme  restando  le
ulteriori disposizioni in  materia  di  aggregazione  degli  impianti
previste all'articolo 273, commi 9  e  10,  e  all'articolo  273-bis,
commi 8 e 9.»; 
    e) all'articolo 271: 
  1) il comma 2 e' abrogato; 
  2) al comma 4 le parole «dalla normativa vigente»  sono  sostituite
dalle seguenti «dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155»; 
  3) al comma 5, dopo le parole: «nei piani e  programmi  di  cui  al
comma 4.» sono inserite le  seguenti:  «A  tal  fine  possono  essere
altresi' considerati, in relazione  agli  stabilimenti  previsti  dal
presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche previste  nelle  conclusioni
sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attivita', anche  se
riferiti ad  installazioni  di  cui  al  titolo  III-bis  alla  Parte
Seconda.»; 
  4) il comma 5-bis) e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Per gli  impianti  e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri  per
la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
sentito il Ministro della salute.»; 
      5) il comma 5-ter e' abrogato; 
      6) al comma 7, le parole: «Anche a  seguito  dell'adozione  del
decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione degli stabilimenti»; 
      7) al comma 14: 
  7.1)  le   parole:   «di   procedere   al   ripristino   funzionale
dell'impianto  nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  di   sospendere
l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo'  determinare
un pericolo per la salute umana» sono sostituite dalle seguenti:  «di
procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel piu' breve tempo
possibile. Si applica, in tali casi, la procedura prevista  al  comma
20-ter.»; 
  7.2) dopo le parole: «le fasi di  avviamento  e  di  arresto»  sono
inserite le seguenti: «e per assicurare che la durata  di  tali  fasi
sia la minore possibile.». 
      8) al  comma  15,  dopo  le  parole:  «ai  grandi  impianti  di
combustione di cui all'articolo 273» sono inserite le seguenti: «, ai
medi impianti di combustione di cui all'articolo 273-bis»; 
      9) il comma 16 e' abrogato; 
      10) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
  «17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce  i  criteri  per  i
controlli  da  parte  dell'autorita'  e  per  il  monitoraggio  delle
emissioni da parte del  gestore.  In  sede  di  rilascio,  rinnovo  e
riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorita'
competente individua i metodi di campionamento  e  di  analisi  delle
emissioni da utilizzare nel monitoraggio di  competenza  del  gestore
sulla base delle pertinenti norme tecniche  CEN  o,  ove  queste  non
siano  disponibili,  sulla  base  delle  pertinenti  norme   tecniche
nazionali, oppure, ove anche queste  ultime  non  siano  disponibili,
sulla base delle pertinenti norme  tecniche  ISO  o  di  altre  norme
internazionali o delle norme nazionali previgenti.  I  controlli,  da
parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera p), e l'accertamento del superamento  dei  valori  limite  di
emissione  sono  effettuati  sulla  base  dei  metodi  specificamente
indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio  di  competenza  del
gestore o, se l'autorizzazione non indica  specificamente  i  metodi,
sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure  attraverso  un
sistema  di  monitoraggio  in  continuo  delle   emissioni   conforme
all'allegato VI alla  Parte  Quinta  che  rispetta  le  procedure  di
garanzia di qualita' delle norma UNI EN 14181,  qualora  la  relativa
installazione sia prevista dalla normativa nazionale  o  regionale  o
qualora l'autorizzazione preveda  che  tale  sistema  sia  utilizzato
anche ai fini dei controlli dell'autorita'.»; 
      11) al comma 18: 
        11.1)  le  parole  da:  «Le  autorizzazioni  alle   emissioni
rilasciate» fino a «agli effetti del presente titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «L'autorizzazione  stabilisce,  per  il  monitoraggio
delle emissioni di competenza del  gestore,  l'esecuzione  di  misure
periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo  di  sistemi  di
monitoraggio basati su metodi in continuo»; 
        11.2) le parole:  «Il  gestore  effettua  i  controlli»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il gestore effettua il monitoraggio»; 
      12) il comma 19 e' abrogato; 
      13) il comma 20 e' sostituito dal seguente: 
  «20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione,  ai
fini del reato di cui  all'articolo  279,  comma  2,  soltanto  se  i
controlli  effettuati  dall'autorita'   o   dagli   organi   di   cui
all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformita'  tra
i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di  metodi
di campionamento e  di  analisi  o  di  sistemi  di  monitoraggio  in
continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma  17.
Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del  gestore,
incluse  quelle  relative  ai  singoli  valori  che  concorrono  alla
valutazione dei valori limite su base  media  o  percentuale,  devono
essere da costui specificamente comunicate  all'autorita'  competente
per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.»; 
      14) dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: 
  «20-bis.  Se  si  accerta,  nel  corso  dei  controlli   effettuati
dall'autorita' o dagli organi  di  cui  all'articolo  268,  comma  1,
lettera p), la non conformita' dei valori misurati ai  valori  limite
prescritti,  l'autorita'  competente  impartisce  al   gestore,   con
ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della  conformita'  nel
piu' breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non  possano
essere imposte sulla base di altre procedure previste  dalla  vigente
normativa. La cessazione  dell'esercizio  dell'impianto  deve  essere
sempre disposta se la non conformita' puo'  determinare  un  pericolo
per la salute umana o un significativo peggioramento  della  qualita'
dell'aria a livello locale. 
  20-ter. Il gestore che,  nel  corso  del  monitoraggio  di  propria
competenza, accerti la non conformita' dei valori misurati ai  valori
limite prescritti deve procedere al ripristino della conformita'  nel
piu' breve tempo possibile.  In  tali  casi,  l'autorita'  competente
impartisce  al  gestore  prescrizioni  dirette  al  ripristino  della
conformita', fissando un termine per l'adempimento, e  stabilisce  le
condizioni per  l'esercizio  dell'impianto  fino  al  ripristino.  La
continuazione dell'esercizio non e' in tutti i casi  concessa  se  la
non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti  puo'
determinare un pericolo  per  la  salute  umana  o  un  significativo
peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale. Nel caso  in
cui il gestore non osservi la prescrizione entro il  termine  fissato
si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo
279, comma 2.»; 
    f) all'articolo 272: 
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per gli impianti previsti  dal  comma  1,  ove  soggetti  a
valori limite di emissione applicabili ai sensi del  medesimo  comma,
la legislazione regionale di cui all'articolo 271, comma 3, individua
i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da  utilizzare
nei  controlli  e  possono  imporre  obblighi  di   monitoraggio   di
competenza del gestore. Per gli impianti di combustione previsti  dal
comma 1, ove soggetti a valori limite  di  emissione  applicabili  ai
sensi del medesimo comma, l'autorita'  competente  per  il  controllo
puo' decidere di non effettuare  o  di  limitare  i  controlli  sulle
emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione  di  conformita'
dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta  la  conformita'
delle emissioni ai valori limite e se, sulla  base  di  un  controllo
documentale, risultano regolarmente applicate le apposite  istruzioni
tecniche  per  l'esercizio  e  per  la  manutenzione  previste  dalla
dichiarazione.  La  decisione  dell'autorita'   competente   per   il
controllo e' ammessa solo se la dichiarazione riporta  le  istruzioni
tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e  le  altre
informazioni necessarie  a  rispettare  i  valori  limite,  quali  le
configurazioni impiantistiche e le modalita' di gestione  idonee,  il
regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile  ed
i sistemi di regolazione.»; 
      2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2.  L'autorita'  competente  puo'   adottare   autorizzazioni   di
carattere generale riferite a  stabilimenti  oppure  a  categorie  di
impianti e attivita', nelle quali sono stabiliti i valori  limite  di
emissione,  le  prescrizioni,  anche  inerenti   le   condizioni   di
costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,  i  tempi  di
adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicita'
dei  controlli.  Puo'   inoltre   stabilire   apposite   prescrizioni
finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore e'
tenuto a captare e convogliare le emissioni  ai  sensi  dell'articolo
270. Al di fuori di tali casi e  condizioni  l'articolo  270  non  si
applica agli impianti degli stabilimenti soggetti  ad  autorizzazione
generale. I  valori  limite  di  emissione  e  le  prescrizioni  sono
stabiliti  in  conformita'  all'articolo  271,  commi  da  5   a   7.
L'autorizzazione generale stabilisce i  requisiti  della  domanda  di
adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati  di  domanda,
nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono  deducibili
dalle  quantita'  di  materie  prime  ed  ausiliarie  utilizzate.  Le
autorizzazioni  generali  sono  adottate  con   priorita'   per   gli
stabilimenti in cui sono presenti  le  tipologie  di  impianti  e  di
attivita' elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte  Quinta.
Al fine di stabilire le soglie  di  produzione  e  di  consumo  e  le
potenze termiche nominali indicate nella parte  II  dell'allegato  IV
alla Parte Quinta si deve  considerare  l'insieme  degli  impianti  e
delle  attivita'  che,  nello  stabilimento,  ricadono  in   ciascuna
categoria presente nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per  cui
e'  stata  adottata  una  autorizzazione  generale  possono  comunque
presentare domanda di  autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269.
L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e
attivita' non previsti in autorizzazioni generali  e'  soggetta  alle
autorizzazioni  di   cui   all'articolo   269.   L'installazione   di
stabilimenti in cui sono presenti impianti e  attivita'  previsti  in
piu' autorizzazioni generali e' ammessa previa contestuale  procedura
di adesione alle stesse. In  stabilimenti  dotati  di  autorizzazioni
generali e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di
impianti e l'avvio di  attivita'  previsti  in  altre  autorizzazioni
generali. In caso  di  convogliamento  delle  emissioni  prodotte  da
impianti previsti da diverse  autorizzazioni  generali  in  punti  di
emissione comuni, si applicano i valori limite piu' severi prescritti
in  tali  autorizzazioni  per  ciascuna  sostanza   interessata.   In
stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista  all'articolo  269,
e' ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti
e  l'avvio  di  attivita'  previsti  nelle  autorizzazioni  generali,
purche'  la  normativa  regionale  o   le   autorizzazioni   generali
stabiliscano requisiti  e  condizioni  volti  a  limitare  il  numero
massimo  o  l'entita'  delle  modifiche  effettuabili  mediante  tale
procedura per singolo stabilimento; l'autorita'  competente  provvede
ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269  sulla  base
dell'avvenuta adesione. 
  3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno quarantacinque giorni prima
dell'installazione il  gestore  invia  all'autorita'  competente  una
domanda  di  adesione  all'autorizzazione  generale   corredata   dai
documenti  ivi  prescritti.  La   domanda   di   adesione   individua
specificamente gli impianti e le attivita'  a  cui  fare  riferimento
nell'ambito delle autorizzazioni generali  vigenti.  L'autorita'  che
riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare  l'adesione
nel  caso  in  cui  non  siano  rispettati   i   requisiti   previsti
dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani  e  dai
programmi o dalla legislazione regionale  di  cui  all'articolo  271,
commi 3 e 4, o in  presenza  di  particolari  situazioni  di  rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
Alla domanda  di  adesione  puo'  essere  allegata  la  comunicazione
relativa alla messa in esercizio prevista all'articolo 269, comma  6,
che puo' avvenire dopo un  periodo  di  quarantacinque  giorni  dalla
domanda stessa. La procedura si applica anche  nel  caso  in  cui  il
gestore intenda effettuare una  modifica  dello  stabilimento.  Resta
fermo l'obbligo di sottoporre  lo  stabilimento  alle  autorizzazioni
previste   all'articolo   269   in   caso   di   modifiche   relative
all'installazione di impianti o all'avvio di attivita'  non  previsti
nelle autorizzazioni generali. L'autorizzazione generale si applica a
chi vi ha aderito, anche se sostituita da  successive  autorizzazioni
generali,  per  un  periodo  pari   ai   quindici   anni   successivi
all'adesione. Non  hanno  effetto  su  tale  termine  le  domande  di
adesione  relative  alle   modifiche   dello   stabilimento.   Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore
presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente,
corredata  dai  documenti  ivi  prescritti.  L'autorita'   competente
procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo  delle  autorizzazioni
generali adottate ai sensi del presente articolo. Le procedure  e  le
tempistiche previste dal presente articolo si applicano in  luogo  di
quelle  previste  dalle  norme  generali  vigenti   in   materia   di
comunicazioni amministrative e silenzio assenso.»; 
      3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale  adottate  per  gli
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche
insieme ad altri impianti e attivita', devono disciplinare  anche  le
voci previste  all'allegato  I,  Parte  IV-bis,  alla  Parte  Quinta,
escluse quelle riportate alle  lettere  a),  g)  e  h).  Le  relative
domande  di  adesione  devono  contenere  tutti   i   dati   previsti
all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano  nel  caso  in
cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attivita', le  sostanze  o
le miscele con indicazioni di  pericolo  H350,  H340,  H350i,  H360D,
H360F, H360FD, H360Df e  H360Fd  ai  sensi  della  normativa  europea
vigente in materia di classificazione,  etichettatura  e  imballaggio
delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui,  a  seguito  di  una
modifica della classificazione di una sostanza, uno o piu' impianti o
attivita' ricompresi in autorizzazioni  generali  siano  soggetti  al
divieto previsto  al  presente  comma,  il  gestore  deve  presentare
all'autorita'  competente,  entro  tre  anni  dalla  modifica   della
classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo
269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento  si  considera
in esercizio senza autorizzazione.»; 
      5) il comma 4-bis e' abrogato; 
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il presente titolo non si applica agli  stabilimenti  destinati
alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed
alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria  esclusivamente
adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro  in
relazione  alla  temperatura,  all'umidita'  e  ad  altre  condizioni
attinenti al microclima di  tali  ambienti.  Sono  in  tutti  i  casi
soggette al presente titolo le  emissioni  provenienti  da  punti  di
emissione  specificamente  destinati  all'evacuazione   di   sostanze
inquinanti dagli ambienti  di  lavoro.  Il  presente  titolo  non  si
applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi  di  rottura  e  altri
dispositivi destinati a situazioni critiche  o  di  emergenza,  salvo
quelli  che  l'autorita'  competente   stabilisca   di   disciplinare
nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al  presente  titolo  gli
impianti che, anche se  messi  in  funzione  in  caso  di  situazioni
critiche o di emergenza, operano  come  parte  integrante  del  ciclo
produttivo dello stabilimento. Agli  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti si applicano  esclusivamente  le  pertinenti  disposizioni
degli articoli 276 e 277.»; 
      7) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti  destinati
alla  difesa  nazionale  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di
combustione.  L'autorizzazione  dello  stabilimento  prevede   valori
limite e prescrizioni solo per tali impianti:»; 
      8) dopo l'articolo 272 e' inserito il seguente: 
  «Art. 272-bis (Emissioni odorigene). - 1. La normativa regionale  o
le autorizzazioni possono prevedere misure per la  prevenzione  e  la
limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti  di  cui  al
presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove  opportuno,
alla luce delle caratteristiche  degli  impianti  e  delle  attivita'
presenti  nello  stabilimento  e  delle  caratteristiche  della  zona
interessata, e fermo restando, in caso di  disciplina  regionale,  il
potere delle autorizzazioni di stabilire valori  limite  piu'  severi
con le modalita' previste all'articolo 271: 
    a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³)
per le sostanze odorigene; 
    b)   prescrizioni   impiantistiche   e   gestionali   e   criteri
localizzativi per impianti  e  per  attivita'  aventi  un  potenziale
impatto odorigeno,  incluso  l'obbligo  di  attuazione  di  piani  di
contenimento; 
    c) procedure  volte  a  definire,  nell'ambito  del  procedimento
autorizzativo, criteri localizzativi in funzione  della  presenza  di
ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento; 
    d)  criteri  e  procedure  volti  a  definire,  nell'ambito   del
procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni  massime
di emissione odorigena espresse in  unita'  odorimetriche  (ouE/m³  o
ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; 
    e)  specifiche  portate  massime  o  concentrazioni  massime   di
emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s)
per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento, 
  2.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo   20   del   decreto
legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,  puo'  elaborare  indirizzi  in
relazione alle misure  previste  dal  presente  articolo.  Attraverso
l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta,  con  le  modalita'
previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere  previsti,  anche
sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni
per la prevenzione e la limitazione delle emissioni  odorigene  degli
stabilimenti di cui al presente titolo,  inclusa  la  definizione  di
metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.»; 
    g) all'articolo 273: 
      1) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Si considerano come un unico grande impianto di combustione, ai
fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla
quale stabilire i  valori  limite  di  emissione,  piu'  impianti  di
combustione di potenza termica pari o superiore a 15 MW  e  la  somma
delle cui potenze e' pari o superiore a 50 MW  che  sono  localizzati
nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate  o
convogliabili,  sulla  base  di  una  valutazione  delle   condizioni
tecniche svolta dalle autorita'  competenti,  ad  un  solo  punto  di
emissione. La valutazione relativa alla convogliabilita' tiene  conto
dei criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati,  a  tali
fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri
impianti  quando  questi   ultimi   sono   disattivati.   L'autorita'
competente, tenendo conto delle condizioni  tecniche  ed  economiche,
puo' altresi' disporre il  convogliamento  delle  emissioni  di  tali
impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i  valori  limite
che,  in  caso  di   mancato   convogliamento,   si   applicherebbero
all'impianto piu' recente.»; 
      2) il comma 13 e' abrogato; 
      3) dopo l'articolo 273 e' inserito il seguente: 
  «Art. 273-bis (Medi impianti di combustione). - 1. Gli stabilimenti
in cui sono ubicati medi impianti di  combustione  sono  soggetti  ad
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 e, in caso di installazioni
di cui alla Parte Seconda, all'autorizzazione  integrata  ambientale.
Gli stabilimenti in cui sono presenti medi  impianti  di  combustione
alimentati con le biomasse  rifiuto  previste  all'allegato  II  alla
Parte Quinta sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 214. 
  2.  Gli  stabilimenti  in  cui  sono  ubicati  medi   impianti   di
combustione, anche insieme ad altri  impianti  o  attivita',  possono
essere oggetto di adesione alle autorizzazioni di carattere  generale
adottate in conformita' all'articolo 272, comma 3-bis. 
  3. L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma  5,
e all'articolo 272, comma  2,  individua,  per  i  medi  impianti  di
combustione, valori limite di emissione e prescrizioni  di  esercizio
non meno restrittivi rispetto ai  pertinenti  valori  e  prescrizioni
previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e  dalle  normative  e
dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e  rispetto
a quelli applicati  per  effetto  delle  autorizzazioni  soggette  al
rinnovo. 
  4. Per i medi impianti di combustione ubicati in  installazioni  di
cui alla Parte Seconda i valori limite di emissione e le prescrizioni
di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta e delle normative
e dei piani regionali previsti all'articolo 271, commi 3  e  4,  sono
presi  in  esame   nell'istruttoria   dell'autorizzazione   integrata
ambientale ai fini previsti all'articolo 29-sexies, comma 4-ter. 
  5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di  potenza
termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire  dal  1°  gennaio
2030, i medi impianti  di  combustione  esistenti  sono  soggetti  ai
valori  limite  di  emissione  individuati  attraverso  l'istruttoria
autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere
rispettati i valori limite previsti dalle vigenti  autorizzazioni  e,
per i medi impianti di combustione che prima  del  19  dicembre  2017
erano elencati all'allegato IV,  Parte  I,  alla  Parte  Quinta,  gli
eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma
1. 
  6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo
il gestore  di  stabilimenti  dotati  di  un'autorizzazione  prevista
all'articolo 269, in cui sono ubicati medi  impianti  di  combustione
esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due  anni  prima
delle date previste al comma 5. L'adeguamento  puo'  essere  altresi'
previsto   nelle   ordinarie    domande    di    rinnovo    periodico
dell'autorizzazione presentate prima di tale  termine  di  due  anni.
L'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione  dello  stabilimento
con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti
o la rinnova con un'istruttoria estesa  all'intero  stabilimento.  In
caso  di  autorizzazioni  che  gia'  prescrivono  valori   limite   e
prescrizioni conformi  a  quelli  previsti  al  comma  5  il  gestore
comunica tale condizione all'autorita' competente quantomeno due anni
prima delle date previste dal comma 5. 
  7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresi', presentate: 
    a) le  domande  di  adesione  alle  autorizzazioni  di  carattere
generale adottate in conformita' all'articolo 272, comma  3-bis,  per
gli stabilimenti in cui sono ubicati  medi  impianti  di  combustione
esistenti; 
    b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in  cui  sono
ubicati  medi  impianti  di  combustione  esistenti,  che  non  erano
soggetti all'obbligo di autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269
secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017; 
    c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli  articoli  208  o
214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti  medi  impianti
di  combustione  alimentati  con   le   biomasse   rifiuto   previste
all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande  sono  sostituite  da
una comunicazione in caso  di  autorizzazioni  che  gia'  prescrivono
valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5; 
    d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate
ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui  sono
ubicati medi impianti di combustione  esistenti.  Tali  domande  sono
sostituite da una comunicazione in caso di  autorizzazioni  che  gia'
prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a  quelli  previsti
al comma 5. 
  8.  Si  considerano  come  un  unico  impianto,   ai   fini   della
determinazione della potenza termica  nominale  in  base  alla  quale
stabilire  i  valori  limite  di  emissione,  i  medi   impianti   di
combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e  le  cui
emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla  base  di  una
valutazione  delle  condizioni  tecniche   svolta   dalle   autorita'
competenti, ad un solo punto di emissione.  La  valutazione  relativa
alla convogliabilita' tiene conto dei criteri  previsti  all'articolo
270. Tale unita' si qualifica come grande impianto di combustione nei
casi previsti all'articolo 273, comma 9. Non sono considerati, a tali
fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri
impianti quando questi ultimi sono disattivati. Se  le  emissioni  di
piu' medi impianti di combustione sono  convogliate  ad  uno  o  piu'
punti di emissione comuni,  il  medio  impianto  di  combustione  che
risulta da tale aggregazione e' soggetto ai  valori  limite  che,  in
caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto  piu'
recente. 
  9. L'adeguamento alle disposizioni del comma 8,  in  caso  di  medi
impianti di combustione esistenti, e' effettuato nei tempi a tal fine
stabiliti dall'autorizzazione, nel rispetto delle date  previste  dal
comma 5. 
  10. Non costituiscono medi impianti di combustione: 
    a) impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il
riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi  altro  trattamento
degli oggetti o dei materiali; 
    b)  impianti  di  postcombustione,  ossia  qualsiasi  dispositivo
tecnico  per   la   depurazione   dell'effluente   gassoso   mediante
combustione, che  non  sia  gestito  come  impianto  indipendente  di
combustione; 
    c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione  di  un
veicolo, una nave, o un aeromobile; 
    d) turbine a gas e motori a gas e  diesel  usati  su  piattaforme
off-shore; 
    e) impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a  gas
diretto  degli  spazi  interni  di  uno  stabilimento  ai  fini   del
miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro; 
    f) dispositivi di rigenerazione  dei  catalizzatori  di  cracking
catalitico; 
  g) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; 
  h) reattori utilizzati nell'industria chimica; 
  i) batterie di forni per il coke; 
  l) cowpers degli altiforni; 
  m) impianti di cremazione; 
  n) medi impianti  di  combustione  alimentati  da  combustibili  di
raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione
di energia nelle raffinerie di petrolio e gas; 
  o) caldaie di recupero  nelle  installazioni  di  produzione  della
pasta di legno; 
  p) impianti di combustione  disciplinati  dalle  norme  europee  in
materia di motori o combustione interna  destinati  all'installazione
su macchine mobili non stradali; 
    q) impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo
III-bis alla Parte Quarta. 
  11. E' tenuto, presso ciascuna autorita' competente, con  le  forme
da questa stabilite, un registro documentale nel quale sono riportati
i dati previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta per i medi
impianti di combustione e per i medi impianti termici civili  di  cui
all'articolo 284, commi 2-bis e 2-ter, nonche' i dati  relativi  alle
modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso del pubblico alle
informazioni contenute nel registro, attraverso pubblicazione su siti
internet, secondo le disposizioni del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 195. 
  12. I  dati  previsti  al  comma  11  sono  inseriti  nel  registro
documentale: 
    a) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo  269  o
delle autorizzazioni integrate ambientali o delle  autorizzazioni  di
cui agli articoli 208 o 214 di stabilimenti o  installazioni  in  cui
sono presenti medi impianti di combustione nuovi; 
    b) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo  269  o
delle autorizzazioni integrate ambientali delle autorizzazioni di cui
agli articoli 208 o 214, comma 7, di stabilimenti o installazioni  in
cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, in caso  di
rilascio avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017; 
    c) entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista al comma 6,
ultimo periodo, e al comma 7, lettere c) e d); 
    d)  al  perfezionamento  della   procedura   di   adesione   alle
autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 3-bis; 
    e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle modifiche  non
sostanziali di  cui  all'articolo  269,  comma  8,  relative  a  medi
impianti di combustione, fatte salve le  eventuali  integrazioni  del
registro ove l'autorita' competente aggiorni l'autorizzazione dopo il
termine; 
    f) all'atto dell'iscrizione dei medi impianti termici  civili  di
cui  all'articolo  284,  commi  3  e   4,   nel   relativo   registro
autorizzativo. 
  13.   Entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   della   domanda
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269  o  della  domanda  di
autorizzazione   integrata   ambientale   di   stabilimenti   e    di
installazioni in cui sono ubicati  medi  impianti  di  combustione  o
della  domanda  di  adesione  alle  autorizzazioni  generali  di  cui
all'articolo 272, comma 3-bis, o della comunicazione di modifiche non
sostanziali relative a  medi  impianti  di  combustione,  l'autorita'
competente   avvia   il   procedimento   istruttorio    e    comunica
tempestivamente tale avvio al richiedente. 
  14. Per gli impianti di combustione di potenza termica inferiore  a
1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre
2017,  i  pertinenti  valori  di  emissione  in  atmosfera   previsti
all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1°
gennaio 2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli eventuali
valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1. 
  15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo'  esentare
i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per
piu' di 500 ore operative all'anno,  calcolate  in  media  mobile  su
ciascun periodo di cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi  ai  valori
limite di emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione
contiene l'impegno del  gestore  a  rispettare  tale  numero  di  ore
operative.  Il  primo  periodo  da  considerare  per  il  calcolo  si
riferisce  ai  cinque  anni  civili  successivi  quello  di  rilascio
dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno,  a  partire  dal
secondo   anno   civile   successivo    a    quello    di    rilascio
dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai
fini del calcolo della  media  mobile,  la  registrazione  delle  ore
operative utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo  di  ore
operative puo' essere elevato a 1.000 in  caso  di  emergenza  dovuta
alla necessita' di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad
un sistema di alimentazione principale a seguito dell'interruzione di
tale alimentazione. 
  16. L'autorizzazione dello stabilimento in cui  sono  ubicati  medi
impianti di combustione nuovi che non sono in funzione  per  piu'  di
500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su  un  periodo
di tre  anni,  puo'  esentare  tali  impianti  dall'applicazione  dei
pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla  Parte  Quinta.
La  domanda  di  autorizzazione  contiene  l'impegno  del  gestore  a
rispettare  tale  numero  di  ore  operative.  Il  primo  periodo  da
considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno  civile
successiva al rilascio dell'autorizzazione  ed  ai  due  anni  civili
seguenti. Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno  civile
successivo a  quello  di  rilascio  dell'autorizzazione,  il  gestore
presenta all'autorita' competente, ai fini del  calcolo  della  media
mobile, la registrazione delle  ore  operative  utilizzate  nell'anno
precedente. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui  all'articolo  271,
comma 5, individua valori  limite  non  meno  restrittivi  di  quelli
previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le
emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi,
in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³. 
  17. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire
al 1° gennaio  2030  l'obbligo  di  adeguarsi  ai  valori  limite  di
emissione previsti al comma 5 per  i  medi  impianti  di  combustione
esistenti di potenza termica superiore a 5 MW se almeno il 50%  della
produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile
su ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una  rete  pubblica
di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda. La  domanda
di autorizzazione contiene l'impegno del gestore  a  rispettare  tale
percentuale di fornitura. Il primo  periodo  da  considerare  per  il
calcolo si riferisce ai  cinque  anni  civili  successivi  quello  di
rilascio dell'autorizzazione. Entro il  1°  marzo  di  ogni  anno,  a
partire dal secondo anno  civile  successivo  a  quello  di  rilascio
dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorita' competente, ai
fini del calcolo della media mobile, un documento in cui e'  indicata
la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto  destinata
a tale fornitura nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di
cui all'articolo 271,  comma  5,  individua,  per  le  emissioni  del
periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1° gennaio 2030, valori
limite non meno restrittivi di quelli precedentemente autorizzati  e,
per le emissioni di ossidi di zolfo, in ogni caso, un  valore  limite
non superiore a 1.100 mg/Nm³. 
  18. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6 puo' differire
al 1° gennaio  2030  l'obbligo  di  adeguarsi  ai  valori  limite  di
emissione degli ossidi di azoto  previsti  al  comma  5  per  i  medi
impianti di combustione  esistenti  costituiti  da  motori  a  gas  o
turbine a gas di potenza termica superiore a 5 MW, se  tali  impianti
sono utilizzati per il funzionamento delle stazioni  di  compressione
di gas necessarie per garantire la protezione e la  sicurezza  di  un
sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino  alla  data
prevista   di   adeguamento,   il   rispetto   dei   valori    limite
precedentemente autorizzati. 
  19. In caso di impossibilita' di  rispettare  i  pertinenti  valori
limite di emissione previsti per gli ossidi di zolfo  all'allegato  I
alla Parte Quinta per i medi impianti nuovi ed esistenti a  causa  di
un'interruzione nella fornitura di combustibili  a  basso  tenore  di
zolfo,  dovuta  ad  una  situazione  di  grave  penuria,  l'autorita'
competente puo' disporre  una  deroga,  non  superiore  a  sei  mesi,
all'applicazione di tali valori limite. L'autorizzazione individua  i
valori limite da applicare in tali periodi, assicurando che risultino
non meno restrittivi di quelli  autorizzati  prima  del  19  dicembre
2017. 
  20. In  caso  di  medi  impianti  nuovi  ed  esistenti,  alimentati
esclusivamente a combustibili gassosi, che a causa  di  un'improvvisa
interruzione  nella  fornitura   di   gas   debbano   eccezionalmente
utilizzare altri combustibili e dotarsi di  un  apposito  sistema  di
abbattimento, l'autorita' competente puo' disporre  una  deroga,  non
superiore a 10 giorni, salvo giustificate proroghe,  all'applicazione
dei pertinenti valori limite di emissione  previsti  dall'allegato  I
alla Parte Quinta. L'autorizzazione  individua  i  valori  limite  da
applicare  in  tali  periodi,  assicurando  che  risultino  non  meno
restrittivi di quelli autorizzati del 19 dicembre 2017. 
  21. Le deroghe previste ai  commi  18  e  19  sono  comunicate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla
Commissione europea entro  un  mese  dalla  concessione.  L'autorita'
competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,  comunica  al  Ministero  tali  deroghe  entro
cinque giorni dalla concessione.». 
  22. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6  fissa  al  1°
gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai  valori  limite  di  emissione
previsti al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti  che
fanno parte di un  piccolo  sistema  isolato  o  di  un  microsistema
isolato di cui all´articolo 2, punto 26 e punto 27,  della  direttiva
2009/72/CE. L'istruttoria  autorizzativa  di  cui  all'articolo  271,
comma 5, individua, per le emissioni del periodo compreso tra  il  1°
gennaio  2025  ed  il  1°  gennaio  2030,  valori  limite  non   meno
restrittivi di quelli precedentemente autorizzati»; 
    h) all'articolo 274: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Raccolta   e
trasmissione  dei  dati  sulle  emissioni  dei  grandi  impianti   di
combustione e dei medi impianti di combustione»; 
  2) il comma 2 e' abrogato; 
  3) il primo periodo del comma 3 e' soppresso; 
  4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente  trasmette  alla  Commissione
europea, sulla base dei formati da questa adottati: 
    a) entro il 1° gennaio 2021, una relazione contenente  una  stima
delle emissioni totali  annue  di  monossido  di  carbonio  dei  medi
impianti di combustione e dei  medi  impianti  termici  civili  e  le
informazioni relative alle concentrazioni di  monossido  di  carbonio
nelle  emissioni  di  tali  impianti,   raggruppate   per   tipo   di
combustibile e classe di capacita'; 
    b) entro il 1° ottobre 2026 ed entro  il  1°  ottobre  2031,  una
relazione  contenente  le  informazioni  qualitative  e  quantitative
relative all'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di  medi
impianti di combustione e medi impianti termici  civili,  incluse  le
attivita' finalizzate a verificare la conformita' degli impianti.  La
prima relazione contiene anche una stima delle emissioni totali annue
di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo dei  medi  impianti  di
combustione e dei medi impianti termici civili, raggruppate per  tipo
di impianto, tipo di combustibile e classe di capacita'. 
  8-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare sono stabiliti i dati, i  metodi  di  stima,  i
tempi e le modalita' delle  comunicazioni  che  i  gestori  dei  medi
impianti di combustione e le autorita' competenti di cui ai titoli  I
e II alla Parte Quinta effettuano all'ISPRA ed al predetto  Ministero
ai fini della  predisposizione  delle  relazioni  previste  al  comma
8-bis. L'ISPRA, sulla base di tali informazioni, elabora un rapporto,
conforme ai pertinenti formati adottati dalla Commissione europea, da
inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare almeno tre mesi prima dei termini previsti al comma 8-bis.»; 
      i) all'articolo 275, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Al  fine  di  ammettere  l'applicazione  di  valori  limite
espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi  della  parte  V
dell'allegato III alla  parte  quinta  del  presente  decreto,  negli
stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi,
l'autorita' competente valuta anche, tenuto  conto  delle  specifiche
attivita'  degli   stabilimenti   oggetto   di   autorizzazione,   la
sussistenza della possibilita' di assicurare  un  efficace  controllo
sul rispetto di tali valori.»; 
      l) all'articolo 276 il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti  di  cui  al
comma 1, lettera b), non  sono  soggetti  all'autorizzazione  di  cui
all'articolo 269.»; 
  m) all'articolo 277, comma 7, le parole: «non c'e' nella direttiva»
sono soppresse; 
  n) all'articolo 278, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Resta ferma, in caso di non conformita' dei valori misurati
ai valori  limite  prescritti,  accertata  nel  corso  dei  controlli
effettuati dall'autorita' o dagli organi  di  cui  all'articolo  268,
comma 1,  lettera  p),  la  possibilita'  di  adottare  le  ordinanze
previste all'articolo 271, comma 20-bis.»; 
    o) all'articolo 279: 
      1) al comma 1 le parole: «ammenda da 258  euro  a  1.032  euro»
sono sostituite dalle seguenti:  «ammenda  da  1.000  euro  a  10.000
euro»; dopo le parole: «l'autorizzazione prevista  all'articolo  269,
comma 8» sono aggiunte le seguenti: «o, ove applicabile, dal  decreto
di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;
dopo le parole: «comunicazione prevista dall'articolo 269,  comma  8»
sono inserite le  seguenti:  «o,  ove  applicabile,  dal  decreto  di
attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35» e le
parole: «pari a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti;  «da  300
euro a 1.000 euro»; 
    2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «o le prescrizioni» e
«o le prescrizioni altrimenti imposte  dall'autorita'  competente  ai
sensi del presente titolo» sono soppresse; le parole: «fino  a  1.032
euro» sono sostituite dalle seguenti «fino a 10.000 euro»; al secondo
periodo le parole: «o le prescrizioni» sono soppresse; 
    3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Chi,  nell'esercizio  di  uno   stabilimento,   viola   le
prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III
o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di
cui  all'articolo  271   o   le   prescrizioni   altrimenti   imposte
dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' competente. Se le  prescrizioni  violate  sono  contenute
nell'autorizzazione integrata ambientale  si  applicano  le  sanzioni
previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.»; 
    4) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «E'
soggetto ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  500  euro  a
2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente, chi
non effettua una delle comunicazioni previste  all'articolo  273-bis,
comma 6 e comma 7, lettere c) e d)»; 
    5) al comma 7, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria  da
quindicimilaquattrocentonovantatre               euro               a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro  a
155.000 euro.»; 
    p) all'articolo 280, comma 1, le parole: «fermo  restando  quanto
stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999,  n.
351» sono soppresse; 
    q) all'articolo 281: 
  1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
  2) al comma 4, le parole: «Per gli  stabilimenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per gli impianti degli stabilimenti»; 
  3) al comma 6 le parole: «dell'articolo 13 della legge  4  febbraio
2005, n. 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 36  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.»; 
  4) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo  20   del   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura  un  esame  congiunto  e
l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti  di
comune  interesse  inerenti  la  normativa  vigente  in  materia   di
emissioni in atmosfera e inquinamento dell'aria ambiente ed assicura,
anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall'articolo
6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE,  le  attivita'  necessarie
per la raccolta, l'elaborazione e la  diffusione,  tra  le  autorita'
competenti,  dei  dati  e  delle  informazioni  rilevanti   ai   fini
dell'applicazione della parte quinta del presente decreto  e  per  la
valutazione delle migliori tecniche disponibili di  cui  all'articolo
268, comma 1, lettera aa).». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse. 
              Il testo dell'art. 76 della Costituzione cosi' recita: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al  Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              Il testo dell'articolo 17 della legge 12  agosto  2016,
          n.  170  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2015),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n.  204,  cosi'
          recita: 
              «Art. 17. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla  limitazione
          delle  emissioni  nell'atmosfera   di   taluni   inquinanti
          originati da impianti di combustione medi, nonche'  per  il
          riordino  del  quadro  normativo  degli  stabilimenti   che
          producono emissioni nell'atmosfera. 
              In vigore dal 16 settembre 2016. 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva (UE)  2015/2193  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla  limitazione
          delle  emissioni  nell'atmosfera   di   taluni   inquinanti
          originati da  impianti  di  combustione  medi,  il  Governo
          provvede anche  al  riordino  del  quadro  normativo  degli
          stabilimenti che producono  emissioni  nell'atmosfera,  nel
          quale  e'  compresa  la  disciplina   degli   impianti   di
          combustione medi. Nell'esercizio della delega,  il  Governo
          osserva i principi e criteri direttivi di cui  all'articolo
          1, comma 1,  in  quanto  compatibili,  nonche'  i  seguenti
          principi e criteri direttivi specifici: 
                a) aggiornare la disciplina  generale  relativa  agli
          stabilimenti che  producono  emissioni  nell'atmosfera  non
          soggetti ad autorizzazione integrata  ambientale,  mediante
          la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte
          quinta del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          riferite  a   tali   stabilimenti   per   quanto   riguarda
          l'installazione e l'esercizio, le procedure  autorizzative,
          la  determinazione  dei  valori  limite  di  emissione,   i
          controlli e le azioni conseguenti ai controlli; 
                b) razionalizzare le procedure autorizzative per  gli
          stabilimenti di cui alla  lettera  a),  anche  al  fine  di
          garantire il coordinamento  con  la  normativa  vigente  in
          materia di autorizzazione unica ambientale; 
                c) aggiornare l'allegato  I  alla  parte  quinta  del
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  riducendo  i
          vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori
          tecnologie disponibili, con priorita' per gli  impianti  di
          combustione  e  per  la  classificazione   delle   sostanze
          inquinanti; 
                d) riconoscere  agli  impianti  di  combustione  medi
          esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul
          piano tecnico alle nuove prescrizioni; 
                e) aggiornare il  sistema  delle  sanzioni  penali  e
          amministrative previsto  dalla  parte  quinta  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  in  conformita'  alle
          disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera  d),  della
          legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  in  modo  da  assicurare
          l'effettivita',  la  proporzionalita'  e  la  dissuasivita'
          delle misure sanzionatorie relative agli  stabilimenti  non
          sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale,  tenendo
          conto delle sanzioni previste  per  violazioni  di  analoga
          natura   commesse   nell'esercizio    degli    stabilimenti
          sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale,  nonche'
          dello specifico  impatto  emissivo  degli  stabilimenti  da
          disciplinare. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alla
          sua  attuazione  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.» 
              La direttiva (UE) 2015/2193 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio relativa  alla  limitazione  delle  emissioni
          nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  da  impianti
          di combustione medi (Testo rilevante ai fini  del  SEE)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2015, n. L 313. 
              La Parte del Quinta del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96,
          e' cosi' rubricata: 
                «Norme in materia di tutela dell'aria e di  riduzione
          delle emissioni in atmosfera» 
              Il  decreto  legislativo  19  agosto   2005,   n.   192
          (attuazione  della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al
          rendimento energetico nell'edilizia)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  19  agosto   2005,   n.   195
          (attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              Il  decreto  legislativo  13  agosto   2010,   n.   155
          (attuazione della direttiva 2008/50 relativa alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un aria piu' pulita in Europa)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre  2010,  n.
          216, S.O. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  13  marzo
          2013,   n.   59   (regolamento   recante   la    disciplina
          dell'autorizzazione unica ambientale e  la  semplificazione
          di  adempimenti  amministrativi   in   materia   ambientale
          gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
          soggetti ad autorizzazione integrata  ambientale,  a  norma
          dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  29  maggio
          2013, n. 124, S.O. 
              Il testo dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202, cosi' recita: 
              «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli artt.  267,  268,  269,  270,
          271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 e 281  del
          citato d. lgs 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificati  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 267 (Campo di applicazione). - In vigore  dal  11
          aprile 20141. Il presente titolo, ai fini della prevenzione
          e  della  limitazione  dell'inquinamento  atmosferico,   si
          applica agli impianti, inclusi gli impianti termici  civili
          non disciplinati dal  titolo  II,  ed  alle  attivita'  che
          producono emissioni in atmosfera e stabilisce i  valori  di
          emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e  di
          analisi delle emissioni ed i  criteri  per  la  valutazione
          della conformita' dei valori misurati ai valori limite. 
              2. Per gli impianti di incenerimento e  coincenerimento
          e gli altri impianti di trattamento termico dei  rifiuti  i
          valori  limite  di  emissione  e  altre  prescrizioni  sono
          stabiliti nell'autorizzazione di  cui  all'articolo  208  o
          nell'autorizzazione integrata ambientale di cui  al  Titolo
          III-bis  alla  Parte  Seconda.  I  valori   limite   e   le
          prescrizioni  sono   stabiliti,   per   gli   impianti   di
          incenerimento  e  coincenerimento  sulla  base  del  Titolo
          III-bis  della  Parte  Quarta  e  dei  piani  regionali  di
          qualita' dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento
          termico dei rifiuti, sulla base degli articoli  270  e  271
          del  presente  titolo.  Resta  ferma   l'applicazione   del
          presente titolo per gli altri impianti e le altre attivita'
          presenti  nello  stesso  stabilimento,  nonche'  nei   casi
          previsti dall'articolo 214, comma 8. ) 
              3. Resta fermo,  per  le  installazioni  sottoposte  ad
          autorizzazione integrata  ambientale,  quanto  previsto  al
          Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali  installazioni
          l'autorizzazione  alle  emissioni  prevista  dal   presente
          Titolo   non   e'   richiesta    in    quanto    sostituita
          dall'autorizzazione integrata ambientale. 
              4. (abrogato)». 
              «Art. 268 (Definizioni). -  In  vigore  dal  11  aprile
          20141. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti
          definizioni: 
                a)  inquinamento  atmosferico:   ogni   modificazione
          dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa
          di  una  o  di   piu'   sostanze   in   quantita'   e   con
          caratteristiche tali da ledere o da costituire un  pericolo
          per la salute umana o per la qualita' dell'ambiente  oppure
          tali da ledere i beni materiali  o  compromettere  gli  usi
          legittimi dell'ambiente; 
                b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida,
          liquida  o  gassosa  introdotta  nell'atmosfera  che  possa
          causare inquinamento atmosferico e, per le attivita' di cui
          all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto  o  indiretto,
          di COV nell'ambiente; 
                c) emissione convogliata: emissione di  un  effluente
          gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti; 
                d) emissione diffusa:  emissione  diversa  da  quella
          ricadente nella lettera  c);  per  le  lavorazioni  di  cui
          all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV
          contenuti  negli  scarichi  idrici,  nei  rifiuti   e   nei
          prodotti, fatte  salve  le  diverse  indicazioni  contenute
          nella parte III dell'Allegato III  alla  parte  quinta  del
          presente decreto; 
                e) emissione  tecnicamente  convogliabile:  emissione
          diffusa  che  deve  essere  convogliata  sulla  base  delle
          migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o
          di zone che richiedono una particolare tutela; 
                f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse
          e delle emissioni convogliate; 
                g) effluente gassoso: lo scarico gassoso,  contenente
          emissioni solide, liquide o gassose;  la  relativa  portata
          volumetrica e' espressa in metri cubi all'ora riportate  in
          condizioni normali (Nm³/ora), previa detrazione del  tenore
          di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte
          quinta del presente decreto; 
                h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che
          si  configura  come  un   complessivo   ciclo   produttivo,
          sottoposto al potere decisionale di un  unico  gestore,  in
          cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una
          o piu' attivita' che producono  emissioni  attraverso,  per
          esempio,   dispositivi    mobili,    operazioni    manuali,
          deposizioni e  movimentazioni.  Si  considera  stabilimento
          anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
          o piu' attivita'; 
                i) stabilimento anteriore al 1988:  uno  stabilimento
          che, alla data del 1°  luglio  1988,  era  in  esercizio  o
          costruito in tutte le sue  parti  o  autorizzato  ai  sensi
          della normativa previgente, e che e' stato  autorizzato  ai
          sensi degli articoli 12 e 13  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; 
                i-bis)   stabilimento   anteriore   al   2006:    uno
          stabilimento   che   e'   stato   autorizzato   ai    sensi
          dell'articolo 6 o  dell'articolo  11  o  dell'articolo  15,
          comma 1, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche'  in  funzione  o
          messo in funzione entro il 29 aprile 2008; 
                i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento  che  non
          ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis); 
                l) impianto: il dispositivo o il sistema o  l'insieme
          di dispositivi o sistemi fisso e destinato  a  svolgere  in
          modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di
          un ciclo piu' ampio; 
                m) modifica dello stabilimento: installazione  di  un
          impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o
          modifica di un impianto  o  di  una  attivita'  presso  uno
          stabilimento, la quale comporti una  variazione  di  quanto
          indicato nel progetto o  nella  relazione  tecnica  di  cui
          all'articolo 269, comma 2,  o  nell'autorizzazione  di  cui
          all'articolo 269, comma 3,  o  nella  domanda  di  adesione
          all'autorizzazione generale  di  cui  all'articolo  272,  o
          nell'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei
          documenti  previsti  dall'articolo  12  di  tale   decreto;
          ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle
          modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati; 
                m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un
          aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o  che
          altera le  condizioni  di  convogliabilita'  tecnica  delle
          stesse  e   che   possa   produrre   effetti   negativi   e
          significativi  sull'ambiente;  per  gli  impianti  di   cui
          all'articolo  273  si  applica  la   definizione   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le  attivita'
          di  cui  all'articolo  275  si  applicano  le   definizioni
          previste ai commi 21 e 22 di tale articolo. Le regioni e le
          province autonome  possono,  nel  rispetto  della  presente
          definizione,   definire   ulteriori    criteri    per    la
          qualificazione  delle  modifiche  sostanziali  e   indicare
          modifiche non sostanziali per le quali non vi e'  l'obbligo
          di comunicazione di cui all'articolo 269, comma 8. 
                n) gestore: la persona  fisica  o  giuridica  che  ha
          potere  decisionale  circa  l'installazione  o  l'esercizio
          dello stabilimento e che e' responsabile  dell'applicazione
          dei limiti e delle prescrizioni disciplinate  nel  presente
          decreto; per gli impianti di cui all'articolo 273 e per  le
          attivita' di cui all'articolo 275 si applica la definizione
          prevista all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis); 
                o) autorita' competente: la regione  o  la  provincia
          autonoma  o  la  diversa  autorita'  indicata  dalla  legge
          regionale   quale   autorita'   competente   al    rilascio
          dell'autorizzazione alle  emissioni  e  all'adozione  degli
          altri provvedimenti previsti dal presente titolo;  per  gli
          stabilimenti   sottoposti   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale  e  per  gli  adempimenti  a  questa   connessi,
          l'autorita'  competente  e'  quella   che   rilascia   tale
          autorizzazione; 
                p) autorita' competente per il controllo: l'autorita'
          a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire
          in  via   ordinaria   i   controlli   circa   il   rispetto
          dell'autorizzazione  e  delle  disposizioni  del   presente
          titolo,  ferme  restando  le  competenze  degli  organi  di
          polizia giudiziaria; in caso di  stabilimenti  soggetti  ad
          autorizzazione  alle  emissioni  tale  autorita'  coincide,
          salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
          di cui alla lettera  o);  per  stabilimenti  sottoposti  ad
          autorizzazione integrata ambientale e  per  i  controlli  a
          questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
          quella  prevista  dalla  normativa  che   disciplina   tale
          autorizzazione; 
                q)  valore  limite  di  emissione:  il   fattore   di
          emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di
          massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono
          essere superati. I valori di limite di  emissione  espressi
          come  concentrazione  sono  stabiliti  con  riferimento  al
          funzionamento dell'impianto nelle condizioni  di  esercizio
          piu' gravose e, salvo diversamente  disposto  dal  presente
          titolo o dall'autorizzazione, si intendono  stabiliti  come
          media oraria; 
                r)  fattore  di  emissione:  rapporto  tra  massa  di
          sostanza inquinante emessa e unita' di misura specifica  di
          prodotto o di servizio; 
                s) concentrazione: rapporto  tra  massa  di  sostanza
          inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per  gli
          impianti di combustione i valori di emissione espressi come
          concentrazione (mg/Nm³) sono calcolati considerando, se non
          diversamente stabilito  dalla  parte  quinta  del  presente
          decreto, un tenore volumetrico di ossigeno  di  riferimento
          del 3 per cento in  volume  dell'effluente  gassoso  per  i
          combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento  in  volume
          per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume  per
          le turbine a gas; 
                t)  percentuale:  rapporto  tra  massa  di   sostanza
          inquinante emessa e massa della stessa sostanza  utilizzata
          nel processo produttivo, moltiplicato per cento; 
                u) flusso di  massa:  massa  di  sostanza  inquinante
          emessa per unita' di tempo; 
                v) soglia  di  rilevanza  dell'emissione:  flusso  di
          massa, per singolo  inquinante  o  per  singola  classe  di
          inquinanti, calcolato  a  monte  di  eventuali  sistemi  di
          abbattimento, e nelle condizioni di esercizio piu'  gravose
          dell'impianto, al di sotto del quale  non  si  applicano  i
          valori limite di emissione; 
                z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed
          una pressione di 101,3 kPa; 
                aa) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente
          ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi
          di esercizio indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate
          tecniche ad evitare ovvero, se cio' risulti impossibile,  a
          ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per: 
                  1) tecniche: sia  le  tecniche  impiegate,  sia  le
          modalita'  di  progettazione,  costruzione,   manutenzione,
          esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita'; 
                  2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
          che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
          e tecnicamente valide nell'ambito del  pertinente  comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il
          gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 
                  3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
          un elevato livello  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo
          complesso. 
              Per gli impianti di  cui  all'articolo  273  e  per  le
          attivita' di cui all'articolo 275 si applica la definizione
          prevista all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter); 
              aa-bis) ore  operative:  il  tempo,  espresso  in  ore,
          durante il quale un grande impianto  di  combustione  o  un
          medio impianto di combustione e', in tutto o in  parte,  in
          esercizio e  produce  emissioni  in  atmosfera,  esclusi  i
          periodi di avviamento e di arresto; 
                bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione
          autorizzativa,  il  tempo  in  cui  l'impianto,  a  seguito
          dell'erogazione di energia, combustibili  o  materiali,  e'
          portato  da  una  condizione  nella  quale   non   esercita
          l'attivita' a cui e' destinato, o la esercita in situazione
          di carico di processo inferiore al minimo tecnico,  ad  una
          condizione nella quale  tale  attivita'  e'  esercitata  in
          situazione di carico di processo pari o superiore al minimo
          tecnico; 
                cc) periodo di arresto:  salva  diversa  disposizione
          autorizzativa,  il  tempo  in  cui  l'impianto,  a  seguito
          dell'interruzione dell'erogazione di energia,  combustibili
          o materiali, non dovuta ad un guasto,  e'  portato  da  una
          condizione  nella  quale  esercita  l'attivita'  a  cui  e'
          destinato in  situazione  di  carico  di  processo  pari  o
          superiore al minimo tecnico ad una condizione  nella  quale
          tale funzione e' esercitata  in  situazione  di  carico  di
          processo inferiore al minimo tecnico o non e' esercitata; 
                dd) carico di processo:  il  livello  percentuale  di
          produzione    rispetto    alla    potenzialita'    nominale
          dell'impianto; 
                ee) minimo tecnico:  il  carico  minimo  di  processo
          compatibile con l'esercizio dell'attivita'  cui  l'impianto
          e' destinato; 
                ff) impianto di  combustione:  qualsiasi  dispositivo
          tecnico in  cui  sono  ossidati  combustibili  al  fine  di
          utilizzare il calore cosi' prodotto; 
                gg)  grande  impianto  di  combustione:  impianto  di
          combustione di potenza termica nominale pari o superiore  a
          50MW. Un grande impianto  di  combustione  e'  classificato
          come: 
                  1)  anteriore  al  2013:  il  grande  impianto   di
          combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima  del  7
          gennaio 2013 o per cui  e'  stata  presentata  una  domanda
          completa di autorizzazione entro tale  data,  a  condizione
          che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014; 
                  2)  anteriore  al  2002:  il  grande  impianto   di
          combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del  27
          novembre 2002 o per cui e'  stata  presentata  una  domanda
          completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione
          che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003; 
                  3) nuovo: il grande impianto di combustione che non
          ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3); 
              gg-bis) medio  impianto  di  combustione:  impianto  di
          combustione di potenza termica nominale pari o superiore  a
          1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e  le  turbine  a
          gas alimentato con i combustibili previsti  all'allegato  X
          alla Parte  Quinta  o  con  le  biomasse  rifiuto  previste
          all'allegato II alla Parte Quinta.  Un  medio  impianto  di
          combustione e' classificato come: 
              1) esistente: il medio impianto di combustione messo in
          esercizio prima del 20 dicembre  2018  nel  rispetto  della
          normativa   all'epoca   vigente   o   previsto    in    una
          autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica
          ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che
          il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19
          dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro
          il 20 dicembre 2018; 
              2) nuovo: il medio  impianto  di  combustione  che  non
          rientra nella definizione di cui al punto 1); 
              gg-ter) motore: un motore a  gas,  diesel  o  a  doppia
          alimentazione; 
              gg-quater)  motore  a  gas:  un  motore  a  combustione
          interna che funziona secondo il ciclo Otto e  che  utilizza
          l'accensione comandata per bruciare il combustibile; 
              gg-quinquies) motore diesel: un  motore  a  combustione
          interna che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza
          l'accensione spontanea per bruciare il combustibile; 
              gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un  motore  a
          combustione interna che utilizza l'accensione  spontanea  e
          che  funziona  secondo  il  ciclo  diesel   quando   brucia
          combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando  brucia
          combustibili gassosi; 
              gg-septies) turbina a gas: qualsiasi  macchina  rotante
          che trasforma  energia  termica  in  meccanica,  costituita
          principalmente da un compressore, un dispositivo termico in
          cui il combustibile e' ossidato per  riscaldare  il  fluido
          motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo
          aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le  turbine  a
          gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore
          supplementare; 
                hh)  potenza  termica   nominale   dell'impianto   di
          combustione: prodotto del potere calorifico  inferiore  del
          combustibile  utilizzato  e  della   portata   massima   di
          combustibile bruciato al singolo impianto  di  combustione,
          cosi' come dichiarata dal  costruttore,  espressa  in  Watt
          termici o suoi multipli; 
                ii) composto organico: qualsiasi composto  contenente
          almeno l'elemento carbonio e  uno  o  piu'  degli  elementi
          seguenti:  idrogeno,  alogeni,  ossigeno,  zolfo,  fosforo,
          silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi  di  carbonio  e
          dei carbonati e bicarbonati inorganici; 
                ll)  composto  organico  volatile  (COV):   qualsiasi
          composto organico che abbia a 293,15  K  una  pressione  di
          vapore di 0,01  kPa  o  superiore,  oppure  che  abbia  una
          volatilita' corrispondente  in  condizioni  particolari  di
          uso. Ai fini della parte quinta del  presente  decreto,  e'
          considerata come COV  la  frazione  di  creosoto  che  alla
          temperatura  di  293,15  K  ha  una  pressione  di   vapore
          superiore a 0,01 kPa; 
                mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo  o
          in combinazione con altri  agenti  al  fine  di  dissolvere
          materie   prime,   prodotti   o   rifiuti,   senza   subire
          trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per
          dissolvere contaminanti oppure come dissolvente,  mezzo  di
          dispersione,  correttore  di  viscosita',   correttore   di
          tensione superficiale, plastificante o conservante; 
                nn) capacita' nominale: la massa giornaliera  massima
          di solventi organici utilizzati per  le  attivita'  di  cui
          all'articolo  275,  svolte   in   condizioni   di   normale
          funzionamento  ed  in  funzione  della   potenzialita'   di
          prodotto per cui le attivita' sono progettate; 
                oo) consumo di solventi: il  quantitativo  totale  di
          solventi organici utilizzato in  uno  stabilimento  per  le
          attivita' di cui all'articolo 275 per  anno  civile  ovvero
          per  qualsiasi  altro  periodo  di  dodici  mesi,  detratto
          qualsiasi COV recuperato per riutilizzo; 
                pp) consumo massimo teorico di solventi:  il  consumo
          di solventi calcolato sulla base della  capacita'  nominale
          riferita,      se      non      diversamente      stabilito
          dall'autorizzazione, a trecentotrenta  giorni  all'anno  in
          caso  di  attivita'  effettuate  su  tutto   l'arco   della
          settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per  le  altre
          attivita'; 
                qq) riutilizzo di solventi  organici:  l'utilizzo  di
          solventi   organici   prodotti   da   una    attivita'    e
          successivamente recuperati per qualsiasi finalita'  tecnica
          o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile; 
                rr)  soglia  di  consumo:  il  consumo  di   solvente
          espresso  in  tonnellate/anno  stabilito  dalla  parte   II
          dell'Allegato III alla parte quinta del  presente  decreto,
          per le attivita' ivi previste; 
                ss) 
              rr-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua  la
          raffinazione di oli minerali o gas; 
                tt) impianti di distribuzione:  impianti  in  cui  il
          carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli  a  motore
          da  impianti  di  deposito;   ai   fini   dell'applicazione
          dell'articolo 277 si considerano esistenti gli impianti  di
          distribuzione  di  benzina  gia'   costruiti   o   la   cui
          costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati  ai  sensi
          della vigente normativa prima del  1°  gennaio  2012  e  si
          considerano nuovi gli impianti di distribuzione di  benzina
          la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati  ai
          sensi della vigente normativa dal  1°  gennaio  2012;  sono
          equiparati agli impianti nuovi gli  impianti  distribuzione
          che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto  di  una
          ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo  o
          riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni; 
                tt-bis) distributore:  ogni  apparecchio  finalizzato
          all'erogazione di benzina; il distributore  degli  impianti
          di distribuzione di benzina deve essere  dotato  di  idonea
          pompa di erogazione in grado  di  prelevare  il  carburante
          dagli  impianti  di  deposito  o,  in  alternativa,  essere
          collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; 
                tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina: 
              1) ai fini dell'articolo  276,  l'attrezzatura  per  il
          recupero di benzina dai vapori  durante  le  operazioni  di
          caricamento presso i terminali; 
              2) ai fini dell'articolo  277,  l'attrezzatura  per  il
          recupero dei vapori di benzina spostati dal  serbatoio  del
          carburante del veicolo durante il  rifornimento  presso  un
          impianto di distribuzione; 
                tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di
          recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento
          dei vapori di benzina in un  impianto  di  deposito  presso
          l'impianto di distribuzione  o  il  riconvogliamento  degli
          stessi al distributore per la reimmissione in commercio; 
                tt-quinquies)  flusso:  quantita'  totale  annua   di
          benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita'
          in un impianto di distribuzione; 
                uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o  senza
          additivi, corrispondente ai seguenti  codici  doganali:  NC
          2710 1131 -2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710  1151  -
          2710 1159 o che abbia una tensione di vapore  Reid  pari  o
          superiore  a  27,6  kilopascal,  pronto  all'impiego  quale
          carburante per veicoli a motore, ad eccezione  del  gas  di
          petrolio liquefatto (GPL); 
                uu-bis)  vapori  di  benzina:  composti  gassosi  che
          evaporano dalla benzina; 
                vv) terminale: ogni struttura adibita al  caricamento
          e allo  scaricamento  di  benzina  in/da  veicolo-cisterna,
          carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi  gli  impianti
          di deposito presenti nel sito della struttura; 
                zz)  impianto  di  deposito:  ogni  serbatoio   fisso
          adibito  allo   stoccaggio   di   combustibile;   ai   fini
          dell'applicazione dell'articolo 277 si  fa  riferimento  ai
          serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio  di  benzina  presso
          gli impianti di distribuzione; 
                aaa) impianto di caricamento:  ogni  impianto  di  un
          terminale ove la benzina puo' essere caricata  in  cisterne
          mobili. Gli impianti di caricamento per i  veicoli-cisterna
          comprendono una o piu' torri di caricamento; 
                bbb) torre  di  caricamento:  ogni  struttura  di  un
          terminale mediante la quale la benzina puo' essere,  in  un
          dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna; 
                ccc)  deposito  temporaneo  di  vapori:  il  deposito
          temporaneo di vapori in un impianto  di  deposito  a  tetto
          fisso presso un terminale prima  del  trasferimento  e  del
          successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
          dei vapori da un impianto di deposito  ad  un  altro  nello
          stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo  di
          vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto; 
              ddd)  cisterna  mobile:  una  cisterna   di   capacita'
          superiore ad 1 m³, trasportata su strada,  per  ferrovia  o
          per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da
          un terminale ad un altro o da un terminale ad  un  impianto
          di distribuzione di carburanti; 
              eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al  trasporto
          su strada della benzina che comprenda una o  piu'  cisterne
          montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o
          una o piu' cisterne rimuovibili. 
              eee-bis)  combustibile:   qualsiasi   materia   solida,
          liquida o gassosa, di cui l'allegato X  alla  Parte  Quinta
          preveda l'utilizzo per la produzione  di  energia  mediante
          combustione, esclusi i rifiuti; 
              eee-ter)   combustibile   di   raffineria:    materiale
          combustibile solido, liquido  o  gassoso  risultante  dalle
          fasi di distillazione e conversione della raffinazione  del
          petrolio  greggio,  inclusi  gas  di  raffineria,  gas   di
          sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio; 
              eee-quater)  olio   combustibile   pesante:   qualsiasi
          combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice
          NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710  20  35,  o
          2710 20 39 o qualsiasi combustibile  liquido  derivato  dal
          petrolio, diverso dal gasolio, che, per i  suoi  limiti  di
          distillazione, rientra nella categoria  degli  oli  pesanti
          destinati a essere usati come combustibile e  di  cui  meno
          del 65 % in volume, comprese le perdite, distilla a 250°  C
          secondo il metodo ASTM D86. anche  se  la  percentuale  del
          distillato a 250° C non puo' essere determinata secondo  il
          predetto metodo; 
              eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile  liquido
          derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19 25,  2710
          19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710  20  19  o
          qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio di cui
          meno del 65 % in volume, comprese le  perdite,  distilla  a
          250° C e di cui  almeno  l'85  %  in  volume,  comprese  le
          perdite, distilla a 350° C secondo il metodo ASTM D86; 
              eee-sexies) gas naturale: il metano presente in natura,
          contenente non piu' del 20% in volume  di  inerti  e  altri
          costituenti; 
              eee-septies) polveri: particelle, di  qualsiasi  forma,
          struttura  o  densita',  disperse  in  fase  gassosa   alle
          condizioni del punto di campionamento, che, in  determinate
          condizioni, possono essere  raccolte  mediante  filtrazione
          dopo il prelievo di campioni  rappresentativi  del  gas  da
          analizzare e che,  in  determinate  condizioni,  restano  a
          monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione; 
              eee-octies) ossidi di  azoto  (NOx):  il  monossido  di
          azoto (NO) ed il biossido di azoto espressi  come  biossido
          di azoto (NO2)»; 
              eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'articolo
          183, comma 1, lett. a).». 
              «Art. 269 (Autorizzazione alle emissioni  in  atmosfera
          per gli stabilimenti). - In  vigore  dal  28  lugl1.  Fatto
          salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3,  dal
          comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1
          e 5, per tutti gli  stabilimenti  che  producono  emissioni
          deve essere richiesta una  autorizzazione  ai  sensi  della
          parte quinta  del  presente  decreto.  L'autorizzazione  e'
          rilasciata con riferimento  allo  stabilimento.  I  singoli
          impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento
          non sono oggetto di distinte autorizzazioni. 
              1-bis.   In   caso   di   stabilimenti   soggetti    ad
          autorizzazione unica  ambientale  si  applicano,  in  luogo
          delle procedure previste ai commi 3, 7 e  8,  le  procedure
          previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23,  comma
          1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
          modificazioni,  in  legge  4  aprile  2012,   n.   35.   Le
          disposizioni di cui  ai  commi  3,  7  e  8  continuano  ad
          applicarsi  nei  casi  in  cui  il  decreto  di  attuazione
          dell'articolo 23, comma 1,  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di  settore,  nonche'
          in   relazione   alla   partecipazione   del   Comune    al
          procedimento.  Sono  fatti  salvi  gli  ulteriori   termini
          previsti all'articolo 273-bis, comma 13. 
              2. Il gestore che intende installare  uno  stabilimento
          nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro
          presenta   all'autorita'   competente   una   domanda    di
          autorizzazione, accompagnata: 
                a)  dal  progetto  dello  stabilimento  in  cui  sono
          descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
          per limitare le emissioni e la quantita' e la  qualita'  di
          tali emissioni, le modalita' di  esercizio,  la  quota  dei
          punti  di  emissione  individuata  in  modo  da   garantire
          l'adeguata dispersione degli inquinanti,  i  parametri  che
          caratterizzano l'esercizio e la quantita',  il  tipo  e  le
          caratteristiche merceologiche dei combustibili  di  cui  si
          prevede l'utilizzo, nonche', per gli  impianti  soggetti  a
          tale condizione,  il  minimo  tecnico  definito  tramite  i
          parametri di impianto che lo caratterizzano; 
                b)  da  una  relazione  tecnica   che   descrive   il
          complessivo ciclo produttivo  in  cui  si  inseriscono  gli
          impianti e le  attivita'  ed  indica  il  periodo  previsto
          intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime
          degli impianti. 
              2-bis.  Nella  domanda  di  autorizzazione  relativa  a
          stabilimenti  in  cui  sono  presenti  medi   impianti   di
          combustione devono essere indicati, oltre  quanto  previsto
          al comma 2, anche i dati  previsti  all'allegato  I,  Parte
          IV-bis, alla Parte Quinta. 
              3.     Per     il     rilascio      dell'autorizzazione
          all'installazione  di   stabilimenti   nuovi,   l'autorita'
          competente indice,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
          della  richiesta,  una  conferenza  di  servizi  ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  nel
          corso della quale si procede anche, in via istruttoria,  ad
          un contestuale esame degli  interessi  coinvolti  in  altri
          procedimenti  amministrativi   e,   in   particolare,   nei
          procedimenti svolti dal comune ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  del
          regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente,
          previa informazione al comune  interessato  il  quale  puo'
          esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia  un
          autonomo procedimento entro trenta giorni  dalla  ricezione
          della richiesta. In sede di  conferenza  di  servizi  o  di
          autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda
          devono  essere  trasmesse  all'autorita'  competente  entro
          trenta giorni  dalla  relativa  richiesta;  se  l'autorita'
          competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi
          giorni  o,  in  caso  di  integrazione  della  domanda   di
          autorizzazione,  pari   a   centocinquanta   giorni   dalla
          ricezione della domanda stessa, il gestore  puo',  entro  i
          successivi  sessanta   giorni,   richiedere   al   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          provvedere, notificando tale richiesta anche  all'autorita'
          competente. 
              4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli
          270 e 271: 
                a)  per  le  emissioni  che  risultano   tecnicamente
          convogliagli,   le   modalita'   di   captazione    e    di
          convogliamento; 
                b) per le emissioni convogliate o  di  cui  e'  stato
          disposto il convogliamento, i valori limite  di  emissione,
          le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi,  i
          criteri per la valutazione  della  conformita'  dei  valori
          misurati  ai  valori   limite   e   la   periodicita'   del
          monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei  punti
          di  emissione  individuata  tenuto  conto  delle   relative
          condizioni tecnico-economiche, il minimo  tecnico  per  gli
          impianti  soggetti  a  tale  condizione  e  le  portate  di
          progetto tali da consentire che le emissioni siano  diluite
          solo  nella  misura  inevitabile   dal   punto   di   vista
          tecnologico e dell'esercizio; devono essere  specificamente
          indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite  di
          emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli; 
              c) per le  emissioni  diffuse,  apposite  prescrizioni,
          anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il
          contenimento delle  fonti  su  cui  l'autorita'  competente
          valuti necessario intervenire. 
              5.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal   comma   4,
          l'autorizzazione puo' stabilire,  per  ciascun  inquinante,
          valori limite di emissione espressi come  flussi  di  massa
          annuali   riferiti   al    complesso    delle    emissioni,
          eventualmente incluse  quelle  diffuse,  degli  impianti  e
          delle attivita' di uno stabilimento. 
              6. L'autorizzazione  stabilisce  il  periodo  che  deve
          intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a  regime
          dell'impianto. La messa in esercizio, fermo restando quanto
          previsto all'articolo 272, comma 3, deve essere  comunicata
          all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
          giorni.  L'autorizzazione  stabilisce  la  data  entro  cui
          devono  essere   trasmessi   all'autorita'   competente   i
          risultati delle misurazioni delle emissioni  effettuate  in
          un periodo rappresentativo delle  condizioni  di  esercizio
          dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata
          di tale periodo, nonche' il  numero  dei  campionamenti  da
          realizzare.  L'autorita'  competente   per   il   controllo
          effettua  il   primo   accertamento   circa   il   rispetto
          dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data  di  messa  a
          regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di  una  o  piu'
          attivita' dello stabilimento autorizzato. 
              7. L'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  presente
          articolo ha una durata di  quindici  anni.  La  domanda  di
          rinnovo deve essere presentata almeno un anno  prima  della
          scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento  sulla
          domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai  sensi
          del  presente  articolo,  l'esercizio  dell'impianto   puo'
          continuare anche dopo la  scadenza  dell'autorizzazione  in
          caso  di  mancata  pronuncia  in   termini   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a
          cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.
          L'autorita'   competente   puo'    imporre    il    rinnovo
          dell'autorizzazione prima  della  scadenza  ed  il  rinnovo
          delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  prima  dei  termini
          previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica  delle
          prescrizioni autorizzative risulti necessaria  al  rispetto
          dei valori limite  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione  comporta
          il decorso di un periodo di quindici anni. 
              8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello
          stabilimento ne da' comunicazione all'autorita'  competente
          o, se la modifica e' sostanziale, presenta,  ai  sensi  del
          presente articolo, una domanda  di  autorizzazione.  Se  la
          modifica  per  cui   e'   stata   data   comunicazione   e'
          sostanziale, l'autorita' competente ordina  al  gestore  di
          presentare una  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi  del
          presente  articolo.   Se   la   modifica   e'   sostanziale
          l'autorita'  competente  aggiorna  l'autorizzazione   dello
          stabilimento con un'istruttoria limitata  agli  impianti  e
          alle attivita' interessati dalla modifica o, a  seguito  di
          eventuale apposita istruttoria che dimostri  tale  esigenza
          in relazione all'evoluzione della situazione  ambientale  o
          delle  migliori  tecniche  disponibili,  la   rinnova   con
          un'istruttoria  estesa  all'intero  stabilimento.   Se   la
          modifica  non  e'   sostanziale,   l'autorita'   competente
          provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
          atto.  Se  l'autorita'  competente  non  si  esprime  entro
          sessanta giorni, il gestore puo'  procedere  all'esecuzione
          della modifica non sostanziale comunicata, fatto  salvo  il
          potere    dell'autorita'    competente    di     provvedere
          successivamente.   E'   fatto   salvo    quanto    previsto
          dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione
          comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un
          nuovo periodo di quindici anni. 
              9.  L'autorita'  competente   per   il   controllo   e'
          autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte  le
          ispezioni che ritenga necessarie per accertare il  rispetto
          dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a  tale  autorita'
          la collaborazione necessaria per i controlli, anche  svolti
          mediante attivita' di campionamento e analisi e raccolta di
          dati  e  informazioni,  funzionali   all'accertamento   del
          rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente
          decreto. Il gestore assicura in tutti i casi  l'accesso  in
          condizioni di  sicurezza,  anche  sulla  base  delle  norme
          tecniche  di  settore,  ai   punti   di   prelievo   e   di
          campionamento. 
              10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti
          di deposito di oli minerali, compresi i gas  liquefatti.  I
          gestori sono comunque tenuti ad  adottare  apposite  misure
          per contenere le  emissioni  diffuse  ed  a  rispettare  le
          ulteriori  prescrizioni  eventualmente  disposte,  per   le
          medesime    finalita',    con    apposito     provvedimento
          dall'autorita' competente. 
              11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad
          un altro equivale  all'installazione  di  uno  stabilimento
          nuovo. 
              12. - 16.» 
              «Art.   270   (Individuazione    degli    impianti    e
          convogliamento  delle  emissioni).  -   1.   In   sede   di
          autorizzazione fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo
          272,  l'autorita'  competente  verifica  se  le   emissioni
          diffuse di ciascun impianto e di  ciascuna  attivita'  sono
          tecnicamente  convogliabili  sulla  base   delle   migliori
          tecniche  disponibili  e  sulla   base   delle   pertinenti
          prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente
          decreto e, in tal caso, ne  dispone  la  captazione  ed  il
          convogliamento. 
              2. In presenza di  particolari  situazioni  di  rischio
          sanitario o di zone che richiedono una  particolare  tutela
          ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed
          il convogliamento delle  emissioni  diffuse  ai  sensi  del
          comma 1 anche se la tecnica  individuata  non  soddisfa  il
          requisito della disponibilita'  di  cui  all'articolo  268,
          comma 1, lettera aa), numero 2). 
              3. (abrogato). 
              4. Se piu'  impianti  con  caratteristiche  tecniche  e
          costruttive simili, aventi  emissioni  con  caratteristiche
          chimico-fisiche  omogenee  e   localizzati   nello   stesso
          stabilimento sono destinati a specifiche attivita' tra loro
          identiche,  l'autorita'  competente,  tenendo  conto  delle
          condizioni tecniche ed  economiche,  puo'  considerare  gli
          stessi come un unico impianto disponendo il  convogliamento
          ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve,
          in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un  unico
          impianto ai fini della determinazione dei valori limite  di
          emissione. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  282,
          comma 2. 
              5. In caso di emissioni convogliate o di cui  e'  stato
          disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un
          solo punto di emissione, fatto salvo  quanto  previsto  nei
          commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente  previsto  da  altre
          disposizioni  del  presente  titolo,  i  valori  limite  di
          emissione si applicano a ciascun punto di emissione. 
              6.  Ove  non  sia  tecnicamente  possibile,  anche  per
          ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del  comma  5,
          l'autorita' competente puo' consentire un  impianto  avente
          piu' punti di emissione. In tal caso, i  valori  limite  di
          emissione  espressi  come  flusso  di  massa,  fattore   di
          emissione e percentuale sono riferiti  al  complesso  delle
          emissioni   dell'impianto   e    quelli    espressi    come
          concentrazione sono riferiti  alle  emissioni  dei  singoli
          punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori  limite
          di emissione si  riferiscano  alla  media  ponderata  delle
          emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla
          stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche  omogenee,
          provenienti dai diversi punti di  emissione  dell'impianto;
          in tal caso, il flusso di massa  complessivo  dell'impianto
          non puo' essere superiore a quello  che  si  avrebbe  se  i
          valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti
          di emissione. 
              7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto  conto
          delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il
          convogliamento delle emissioni di piu' impianti  in  uno  o
          piu' punti di emissione comuni,  purche'  le  emissioni  di
          tutti    gli    impianti     presentino     caratteristiche
          chimico-fisiche omogenee. In tal caso a  ciascun  punto  di
          emissione comune si applica il piu' restrittivo dei  valori
          limite di emissione espressi come  concentrazione  previsti
          per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore
          di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati  a
          tale   punto.    L'autorizzazione    stabilisce    apposite
          prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni
          ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b). 
              8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5  o,  ove
          cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni  dei
          commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre  anni  successivi  al
          primo  rinnovo  o  all'ottenimento  dell'autorizzazione  ai
          sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo
          272, comma 3,  ovvero  nel  piu'  breve  termine  stabilito
          dall'autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dei commi 4,
          5, 6 e 7 l'autorita' competente  tiene  anche  conto  della
          documentazione   elaborata   dalla   commissione   di   cui
          all'articolo 281, comma 9. 
              8-bis. Il presente articolo si applica anche ai  grandi
          impianti di combustione ed ai medi impianti di combustione,
          ferme restando le  ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          aggregazione  degli  impianti  previste  all'articolo  273,
          commi 9 e 10, e all'articolo 273-bis, commi 8 e 9.». 
                
              «Art. 271 (Valori limite di  emissione  e  prescrizioni
          per gli impianti e le attivita'). - 1. Il presente articolo
          disciplina i valori  di  emissione  e  le  prescrizioni  da
          applicare   agli   impianti   ed   alle   attivita'   degli
          stabilimenti. 
              2. (abrogato). 
              3. La normativa delle regioni e delle province autonome
          in materia di  valori  limite  e  di  prescrizioni  per  le
          emissioni in atmosfera degli  impianti  e  delle  attivita'
          deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi  di
          qualita'  dell'aria  previsti  dalla   vigente   normativa.
          Restano comunque in  vigore  le  normative  adottate  dalle
          regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
          del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  ed
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  21
          luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori  limite
          di emissione e prescrizioni. Per tutti gli  impianti  e  le
          attivita' previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o
          la provincia autonoma, puo' stabilire, anche  con  legge  o
          provvedimento generale, sulla base delle migliori  tecniche
          disponibili,  appositi  valori  limite   di   emissione   e
          prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
          di esercizio e  i  combustibili  utilizzati.  Con  legge  o
          provvedimento generale la regione o la  provincia  autonoma
          puo'  inoltre  stabilire,   ai   fini   della   valutazione
          dell'entita'  della  diluizione  delle  emissioni,  portate
          caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 
              4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti
          dal decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.  155  possono
          stabilire   appositi   valori   limite   di   emissione   e
          prescrizioni piu' restrittivi  di  quelli  contenuti  negli
          Allegati I, II e III e V alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione  o  di
          esercizio, purche' cio' sia necessario al perseguimento  ed
          al rispetto  dei  valori  e  degli  obiettivi  di  qualita'
          dell'aria. 
              5. Per gli impianti e le attivita'  degli  stabilimenti
          anteriori   al   1988,   anteriori   al   2006   o    nuovi
          l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione  e
          le  prescrizioni,   anche   inerenti   le   condizioni   di
          costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati,  a
          seguito  di  un'istruttoria  che  si  basa  sulle  migliori
          tecniche disponibili e  sui  valori  e  sulle  prescrizioni
          fissati nelle normative di cui al comma 3  e  nei  piani  e
          programmi di cui al comma 4.  A  tal  fine  possono  essere
          altresi'  considerati,  in  relazione   agli   stabilimenti
          previsti dal presente  titolo,  i  BAT-AEL  e  le  tecniche
          previste  nelle  conclusioni  sulle  BAT   pertinenti   per
          tipologia di impianti e attivita',  anche  se  riferiti  ad
          installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte  Seconda.
          Si devono  altresi'  valutare  il  complesso  di  tutte  le
          emissioni degli impianti e  delle  attivita'  presenti,  le
          emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualita'
          dell'aria  nella  zona  interessata.  I  valori  limite  di
          emissione e le prescrizioni  fissati  sulla  base  di  tale
          istruttoria devono essere non meno  restrittivi  di  quelli
          previsti dagli Allegati I, II, III e V  alla  parte  quinta
          del presente decreto e  di  quelli  applicati  per  effetto
          delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 
              5-bis.  Per  gli  impianti   e   le   attivita'   degli
          stabilimenti a  tecnologia  avanzata  nella  produzione  di
          biocarburanti, i  criteri  per  la  fissazione  dei  valori
          limite di emissione sono fissati con decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito il Ministro della salute. 
              5-ter. (abrogato) 
              6. Per le sostanze per cui non sono fissati  valori  di
          emissione,  l'autorizzazione  stabilisce  appositi   valori
          limite con  riferimento  a  quelli  previsti  per  sostanze
          simili sotto il profilo chimico e aventi  effetti  analoghi
          sulla salute e sull'ambiente. 
              7. L'autorizzazione  degli  stabilimenti  anteriori  al
          1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire,  per
          effetto  dell'istruttoria  prevista  dal  comma  5,  valori
          limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
          allegati I, II, III e V  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, nelle normative di cui al comma 3 e  nei  piani  e
          programmi di cui al comma 4. 
              8. - 10. 
              11.  I  valori  limite  di  emissione   e   il   tenore
          volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono  al
          volume di  effluente  gassoso  rapportato  alle  condizioni
          normali,  previa  detrazione,  salvo  quanto   diversamente
          indicato nell'Allegato I alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo. 
              12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato  I
          alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   il   tenore
          volumetrico  dell'ossigeno   di   riferimento   e'   quello
          derivante  dal  processo.  Se  nell'emissione   il   tenore
          volumetrico  di  ossigeno   e'   diverso   da   quello   di
          riferimento,  le  concentrazioni  misurate  devono   essere
          corrette mediante la seguente formula: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              13. I valori limite di emissione  si  riferiscono  alla
          quantita' di emissione diluita  nella  misura  che  risulta
          inevitabile   dal   punto   di    vista    tecnologico    e
          dell'esercizio.   In   caso   di    ulteriore    diluizione
          dell'emissione le  concentrazioni  misurate  devono  essere
          corrette mediante la seguente formula: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              14. Salvo quanto  diversamente  stabilito  dalla  parte
          quinta del presente decreto, i valori limite  di  emissione
          si  applicano   ai   periodi   di   normale   funzionamento
          dell'impianto, intesi come i periodi in cui  l'impianto  e'
          in funzione con esclusione dei periodi di avviamento  e  di
          arresto e dei periodi  in  cui  si  verificano  anomalie  o
          guasti tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei  valori
          stessi.   L'autorizzazione   puo'   stabilire    specifiche
          prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto  e
          per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
          gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
          i valori limite di  emissione.  In  caso  di  emissione  di
          sostanze di cui all'articolo  272,  comma  4,  lettera  a),
          l'autorizzazione,   ove   tecnicamente   possibile,    deve
          stabilire prescrizioni volte a consentire  la  stima  delle
          quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in  cui
          si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi
          transitori e fissare appositi valori limite  di  emissione,
          riferiti a tali periodi,  espressi  come  flussi  di  massa
          annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non
          permettere il  rispetto  di  valori  limite  di  emissione,
          l'autorita' competente deve essere informata entro le  otto
          ore successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione
          delle  attivita'  o  altre  prescrizioni,  fermo   restando
          l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
          dell'impianto nel piu' breve tempo possibile.  Si  applica,
          in tali casi, la procedura prevista  al  comma  20-ter.  Il
          gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
          opportune per ridurre al minimo  le  emissioni  durante  le
          fasi di avviamento e di arresto e  per  assicurare  che  la
          durata di tali fasi sia la  minore  possibile.  Sono  fatte
          salve le diverse disposizioni contenute nella parte  quinta
          del presente decreto per specifiche tipologie di  impianti.
          Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento  o  di
          arresto  i  periodi  di  oscillazione  che  si   verificano
          regolarmente    nello    svolgimento     della     funzione
          dell'impianto. 
              15. Il presente articolo si  applica  anche  ai  grandi
          impianti di combustione di cui all'articolo  273,  ai  medi
          impianti di combustione di cui all'articolo 273-bis ed agli
          impianti e alle attivita' di cui all'articolo 275. 
              16. (abrogato). 
              17.  L'allegato  VI  alla  Parte  Quinta  stabilisce  i
          criteri per i controlli da parte dell'autorita'  e  per  il
          monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In  sede
          di  rilascio,  rinnovo  e  riesame   delle   autorizzazioni
          previste  dal  presente   titolo   l'autorita'   competente
          individua i metodi di  campionamento  e  di  analisi  delle
          emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza  del
          gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche  CEN  o,
          ove  queste  non  siano  disponibili,  sulla   base   delle
          pertinenti norme  tecniche  nazionali,  oppure,  ove  anche
          queste ultime  non  siano  disponibili,  sulla  base  delle
          pertinenti  norme   tecniche   ISO   o   di   altre   norme
          internazionali  o  delle  norme  nazionali  previgenti.   I
          controlli, da parte dell'autorita' o degli  organi  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del
          superamento dei valori limite di emissione sono  effettuati
          sulla   base    dei    metodi    specificamente    indicati
          nell'autorizzazione per il monitoraggio di  competenza  del
          gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente  i
          metodi, sulla base di uno  tra  i  metodi  sopra  elencati,
          oppure attraverso un sistema di  monitoraggio  in  continuo
          delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte  Quinta
          che rispetta le procedure di  garanzia  di  qualita'  delle
          norma UNI EN 14181, qualora la relativa  installazione  sia
          prevista dalla normativa nazionale o  regionale  o  qualora
          l'autorizzazione preveda che tale  sistema  sia  utilizzato
          anche ai fini dei controlli dell'autorita'. 
              18. L'autorizzazione stabilisce,  per  il  monitoraggio
          delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione  di
          misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo
          di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il
          gestore effettua  il  monitoraggio  di  propria  competenza
          sulla  base  dei  metodi  e  dei  sistemi  di  monitoraggio
          indicati  nell'autorizzazione  e  mette   i   risultati   a
          disposizione dell'autorita' competente per il controllo nei
          modi  previsti  dall'Allegato  VI  alla  parte  quinta  del
          presente decreto e dall'autorizzazione; in caso di  ricorso
          a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi
          alle prescrizioni dell'autorizzazione,  i  risultati  della
          relativa applicazione non sono  validi  ai  sensi  ed  agli
          effetti del presente titolo e si applica la  pena  prevista
          dall'articolo 279, comma 2. 
              19. (abrogato) 
              20. Si verifica un superamento  dei  valori  limite  di
          emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma
          2, soltanto se  i  controlli  effettuati  dall'autorita'  o
          dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera  p),
          accertano una difformita' tra i valori misurati e i  valori
          limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento  e
          di analisi o di sistemi di monitoraggio in  continuo  delle
          emissioni conformi ai requisiti previsti al  comma  17.  Le
          difformita' accertate nel monitoraggio  di  competenza  del
          gestore, incluse quelle  relative  ai  singoli  valori  che
          concorrono alla valutazione dei valori limite su base media
          o  percentuale,  devono  essere  da  costui  specificamente
          comunicate all'autorita' competente per il controllo  entro
          24 ore dall'accertamento. 
              20-bis.  Se  si  accerta,  nel  corso   dei   controlli
          effettuati   dall'autorita'   o   dagli   organi   di   cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera p), la  non  conformita'
          dei  valori   misurati   ai   valori   limite   prescritti,
          l'autorita'   competente   impartisce   al   gestore,   con
          ordinanza,  prescrizioni  dirette   al   ripristino   della
          conformita' nel piu' breve tempo possibile, sempre che tali
          prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre
          procedure previste dalla vigente normativa.  La  cessazione
          dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se
          la non conformita' puo'  determinare  un  pericolo  per  la
          salute  umana  o  un  significativo   peggioramento   della
          qualita' dell'aria a livello locale. 
              20-ter. Il gestore che, nel corso del  monitoraggio  di
          propria competenza, accerti la non conformita'  dei  valori
          misurati ai valori  limite  prescritti  deve  procedere  al
          ripristino  della  conformita'   nel   piu'   breve   tempo
          possibile. In tali casi, l'autorita' competente  impartisce
          al  gestore  prescrizioni  dirette  al   ripristino   della
          conformita',  fissando  un  termine  per  l'adempimento,  e
          stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino
          al ripristino. La continuazione dell'esercizio  non  e'  in
          tutti i casi concessa se  la  non  conformita'  dei  valori
          misurati ai valori limite prescritti  puo'  determinare  un
          pericolo  per  la   salute   umana   o   un   significativo
          peggioramento della qualita' dell'aria  a  livello  locale.
          Nel caso in cui il  gestore  non  osservi  la  prescrizione
          entro   il   termine   fissato   si   applica,   per   tale
          inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma
          2.». 
              «Art. 272 (Impianti e attivita' in deroga).  -  1.  Non
          sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo
          gli  stabilimenti  in  cui  sono  presenti   esclusivamente
          impianti e attivita' elencati nella parte  I  dell'Allegato
          IV alla parte quinta  del  presente  decreto.  L'elenco  si
          riferisce a impianti e ad attivita' le cui  emissioni  sono
          scarsamente  rilevanti   agli   effetti   dell'inquinamento
          atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di
          emissione e le prescrizioni  specificamente  previsti,  per
          tali impianti e attivita', dai piani e  programmi  o  dalle
          normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine  di
          stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
          termiche nominali indicate nella parte I  dell'Allegato  IV
          alla parte quinta del presente decreto si deve  considerare
          l'insieme degli  impianti  e  delle  attivita'  che,  nello
          stabilimento,  ricadono  in  ciascuna  categoria   presente
          nell'elenco. Gli impianti  che  utilizzano  i  combustibili
          soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4
          e  6,  dell'Allegato  X  alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, devono in ogni caso  rispettare  almeno  i  valori
          limite   appositamente   previsti   per   l'uso   di   tali
          combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte
          quinta del presente decreto. Se in  uno  stabilimento  sono
          presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della
          parte I dell'allegato IV alla  parte  quinta  del  presente
          decreto, sia impianti o attivita' non inclusi  nell'elenco,
          l'autorizzazione di cui al presente titolo  considera  solo
          quelli esclusi. Il  presente  comma  si  applica  anche  ai
          dispositivi   mobili   utilizzati   all'interno   di    uno
          stabilimento  da  un  gestore  diverso  da   quello   dello
          stabilimento  o   non   utilizzati   all'interno   di   uno
          stabilimento. Il gestore  di  uno  stabilimento  in  cui  i
          dispositivi mobili di un altro gestore  sono  collocati  ed
          utilizzati  in   modo   non   occasionale   deve   comunque
          ricomprendere   tali   dispositivi   nella    domanda    di
          autorizzazione dell'articolo 269 salva la  possibilita'  di
          aderire alle autorizzazioni generali del comma 2  nei  casi
          ivi  previsti.   L'autorita'   competente   puo'   altresi'
          prevedere,  con  proprio  provvedimento  generale,  che   i
          gestori comunichino alla stessa o  ad  altra  autorita'  da
          questa delegata, in via preventiva, la  data  di  messa  in
          esercizio dell'impianto o di avvio  dell'attivita'  ovvero,
          in caso  di  dispositivi  mobili,  la  data  di  inizio  di
          ciascuna  campagna  di  utilizzo.  Gli  elenchi   contenuti
          nell'allegato IV alla parte  quinta  del  presente  decreto
          possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di
          cui all'articolo 281, comma 5, anche su  indicazione  delle
          regioni,  delle  province  autonome  e  delle  associazioni
          rappresentative di categorie produttive. 
              1-bis. Per gli  impianti  previsti  dal  comma  1,  ove
          soggetti a valori limite di emissione applicabili ai  sensi
          del  medesimo  comma,  la  legislazione  regionale  di  cui
          all'articolo  271,  comma  3,   individua   i   metodi   di
          campionamento e di analisi delle  emissioni  da  utilizzare
          nei controlli e possono imporre obblighi di monitoraggio di
          competenza del gestore. Per  gli  impianti  di  combustione
          previsti dal comma 1,  ove  soggetti  a  valori  limite  di
          emissione  applicabili  ai  sensi   del   medesimo   comma,
          l'autorita' competente per il controllo  puo'  decidere  di
          non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se
          il gestore dispone  di  una  dichiarazione  di  conformita'
          dell'impianto rilasciata dal  costruttore  che  attesta  la
          conformita' delle emissioni ai valori limite  e  se,  sulla
          base di un controllo  documentale,  risultano  regolarmente
          applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e
          per  la  manutenzione  previste  dalla  dichiarazione.   La
          decisione dell'autorita' competente  per  il  controllo  e'
          ammessa solo se  la  dichiarazione  riporta  le  istruzioni
          tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto  e
          le altre informazioni  necessarie  a  rispettare  i  valori
          limite,  quali  le  configurazioni  impiantistiche   e   le
          modalita'  di  gestione  idonee,  il  regime  di  esercizio
          ottimale, le caratteristiche del combustibile ed i  sistemi
          di regolazione. 
              2. L'autorita' competente puo' adottare  autorizzazioni
          di carattere generale  riferite  a  stabilimenti  oppure  a
          categorie  di  impianti  e  attivita',  nelle  quali   sono
          stabiliti i valori limite di  emissione,  le  prescrizioni,
          anche inerenti le condizioni di costruzione o di  esercizio
          e i combustibili utilizzati,  i  tempi  di  adeguamento,  i
          metodi di campionamento e di analisi e la periodicita'  dei
          controlli. Puo'  inoltre  stabilire  apposite  prescrizioni
          finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui  il
          gestore e' tenuto a captare e convogliare le  emissioni  ai
          sensi dell'articolo  270.  Al  di  fuori  di  tali  casi  e
          condizioni l'articolo 270  non  si  applica  agli  impianti
          degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione  generale.  I
          valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti
          in  conformita'  all'articolo  271,  commi  da   5   a   7.
          L'autorizzazione  generale  stabilisce  i  requisiti  della
          domanda di  adesione  e  puo'  prevedere  appositi  modelli
          semplificati di  domanda,  nei  quali  le  quantita'  e  le
          qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di
          materie prime ed ausiliarie utilizzate.  Le  autorizzazioni
          generali sono adottate con priorita' per  gli  stabilimenti
          in  cui  sono  presenti  le  tipologie  di  impianti  e  di
          attivita' elencate alla  Parte  II  dell'allegato  IV  alla
          Parte Quinta. Al fine di stabilire le soglie di  produzione
          e di consumo e le potenze termiche nominali indicate  nella
          parte  II  dell'allegato  IV  alla  Parte  Quinta  si  deve
          considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che,
          nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
          nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per cui e'  stata
          adottata  una  autorizzazione  generale  possono   comunque
          presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo
          269. L'installazione di stabilimenti in cui  sono  presenti
          anche impianti e attivita' non previsti  in  autorizzazioni
          generali   e'   soggetta   alle   autorizzazioni   di   cui
          all'articolo 269. L'installazione di  stabilimenti  in  cui
          sono  presenti  impianti  e  attivita'  previsti  in   piu'
          autorizzazioni  generali  e'  ammessa  previa   contestuale
          procedura di adesione alle stesse. In  stabilimenti  dotati
          di autorizzazioni generali e' ammessa, previa procedura  di
          adesione,  l'installazione  di  impianti   e   l'avvio   di
          attivita' previsti in  altre  autorizzazioni  generali.  In
          caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti
          previsti da diverse autorizzazioni  generali  in  punti  di
          emissione comuni, si applicano i valori limite piu'  severi
          prescritti in tali  autorizzazioni  per  ciascuna  sostanza
          interessata. In stabilimenti  dotati  di  un'autorizzazione
          prevista all'articolo 269, e' ammessa, previa procedura  di
          adesione,  l'installazione  di  impianti   e   l'avvio   di
          attivita' previsti nelle autorizzazioni  generali,  purche'
          la  normativa  regionale  o  le   autorizzazioni   generali
          stabiliscano requisiti e condizioni  volti  a  limitare  il
          numero massimo o  l'entita'  delle  modifiche  effettuabili
          mediante   tale   procedura   per   singolo   stabilimento;
          l'autorita'    competente    provvede     ad     aggiornare
          l'autorizzazione  prevista  all'articolo  269  sulla   base
          dell'avvenuta adesione. 
              3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno  quarantacinque
          giorni   prima   dell'installazione   il   gestore    invia
          all'autorita'   competente   una   domanda   di    adesione
          all'autorizzazione generale  corredata  dai  documenti  ivi
          prescritti. La domanda di adesione individua specificamente
          gli  impianti  e  le  attivita'  a  cui  fare   riferimento
          nell'ambito   delle   autorizzazioni   generali    vigenti.
          L'autorita'  che  riceve  la  domanda  puo',  con   proprio
          provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non  siano
          rispettati   i   requisiti   previsti   dall'autorizzazione
          generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o
          dalla legislazione regionale di cui all'articolo 271, commi
          3 e 4, o in presenza di particolari situazioni  di  rischio
          sanitario o di zone che richiedono una  particolare  tutela
          ambientale. Alla domanda di adesione puo'  essere  allegata
          la comunicazione relativa alla messa in esercizio  prevista
          all'articolo 269,  comma  6,  che  puo'  avvenire  dopo  un
          periodo di quarantacinque giorni dalla domanda  stessa.  La
          procedura si applica anche  nel  caso  in  cui  il  gestore
          intenda effettuare una modifica dello  stabilimento.  Resta
          fermo  l'obbligo  di  sottoporre   lo   stabilimento   alle
          autorizzazioni  previste  all'articolo  269  in   caso   di
          modifiche  relative   all'installazione   di   impianti   o
          all'avvio di attivita' non  previsti  nelle  autorizzazioni
          generali. L'autorizzazione generale si applica a chi vi  ha
          aderito, anche se sostituita da  successive  autorizzazioni
          generali, per un periodo pari ai quindici  anni  successivi
          all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le  domande
          di adesione relative  alle  modifiche  dello  stabilimento.
          Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza  di  tale
          periodo  il  gestore  presenta  una  domanda  di   adesione
          all'autorizzazione   generale   vigente,   corredata    dai
          documenti ivi prescritti. L'autorita'  competente  procede,
          almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle  autorizzazioni
          generali  adottate  ai  sensi  del  presente  articolo.  Le
          procedure e le tempistiche previste dal  presente  articolo
          si applicano  in  luogo  di  quelle  previste  dalle  norme
          generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative
          e silenzio assenso. 
              3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale adottate
          per gli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti  di
          combustione, anche insieme ad altri impianti  e  attivita',
          devono disciplinare anche le voci previste all'allegato  I,
          Parte IV-bis, alla Parte Quinta, escluse  quelle  riportate
          alle lettere a), g) e h). Le relative domande  di  adesione
          devono contenere tutti  i  dati  previsti  all'allegato  I,
          Parte IV-bis, alla Parte Quinta. 
              4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel
          caso   in   cui   siano   utilizzate,    nell'impianto    o
          nell'attivita', le sostanze o le miscele con indicazioni di
          pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df  e
          H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in  materia
          di  classificazione,  etichettatura  e  imballaggio   delle
          sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una
          modifica della classificazione di una sostanza, uno o  piu'
          impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni  generali
          siano soggetti al divieto previsto al  presente  comma,  il
          gestore deve presentare all'autorita' competente, entro tre
          anni dalla modifica della classificazione, una  domanda  di
          autorizzazione ai  sensi  dell'articolo  269.  In  caso  di
          mancata presentazione,  lo  stabilimento  si  considera  in
          esercizio senza autorizzazione. 
              4-bis. (abrogato). 
              5. Il presente titolo non si applica agli  stabilimenti
          destinati  alla  difesa  nazionale,  fatto   salvo   quanto
          previsto al comma 5-bis, ed alle emissioni  provenienti  da
          sfiati  e  ricambi  d'aria  esclusivamente   adibiti   alla
          protezione e alla sicurezza degli  ambienti  di  lavoro  in
          relazione  alla  temperatura,  all'umidita'  e   ad   altre
          condizioni attinenti al microclima di tali  ambienti.  Sono
          in tutti i casi soggette al presente  titolo  le  emissioni
          provenienti da punti di emissione specificamente  destinati
          all'evacuazione di sostanze inquinanti  dagli  ambienti  di
          lavoro. Il presente titolo non si applica inoltre a valvole
          di  sicurezza,  dischi  di  rottura  e  altri   dispositivi
          destinati a  situazioni  critiche  o  di  emergenza,  salvo
          quelli   che   l'autorita'   competente    stabilisca    di
          disciplinare nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al
          presente  titolo  gli  impianti  che,  anche  se  messi  in
          funzione in caso di situazioni  critiche  o  di  emergenza,
          operano come parte integrante del  ciclo  produttivo  dello
          stabilimento. Agli impianti di distribuzione dei carburanti
          si  applicano  esclusivamente  le  pertinenti  disposizioni
          degli articoli 276 e 277. 
              5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti
          destinati alla difesa nazionale in cui  sono  ubicati  medi
          impianti    di    combustione.    L'autorizzazione    dello
          stabilimento prevede valori limite e prescrizioni solo  per
          tali impianti.». 
              «Art. 273 (Grandi impianti di combustione). - In vigore
          dal 27 febbraio 20161. L'Allegato II alla parte quinta  del
          presente  decreto  stabilisce,  in  relazione   ai   grandi
          impianti di combustione,  i  valori  limite  di  emissione,
          inclusi  quelli  degli   impianti   multicombustibili,   le
          modalita' di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i
          criteri per la verifica della conformita' ai valori  limite
          e le ipotesi di anomalo funzionamento  o  di  guasto  degli
          impianti. 
              2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
          i pertinenti valori limite di emissione di cui  alla  Parte
          II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta. 
              3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al  2013
          i pertinenti valori limite di emissione di cui  alla  Parte
          II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si
          applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti
          di combustione  che  hanno  ottenuto  l'esenzione  prevista
          all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si
          applicano, in caso di esercizio  dal  1°  gennaio  2016,  i
          valori limite di emissione previsti dal  comma  2  per  gli
          impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono  entro  tale
          data  adeguate  alle  disposizioni  del  presente  articolo
          nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo  periodico
          ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro  tale
          data,  a  seguito  di  una   richiesta   di   aggiornamento
          presentata dal gestore entro il 1° gennaio  2015  ai  sensi
          dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto  dalla
          parte seconda del  presente  decreto,  tali  autorizzazioni
          continuano, nelle more del loro adeguamento,  a  costituire
          titolo  all'esercizio  fino  al   1°   gennaio   2016.   Le
          autorizzazioni rilasciate in sede di  rinnovo  non  possono
          stabilire valori limite  meno  severi  di  quelli  previsti
          dalle autorizzazioni soggette al  rinnovo,  ferma  restando
          l'istruttoria  relativa  alle  domande  di  modifica  degli
          impianti. 
              3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al  comma
          3, e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di
          combustione per i quali sono state regolarmente  presentate
          istanze di deroga ai sensi dei  commi  4  o  5.  Sino  alla
          definitiva pronuncia dell'Autorita'  Competente  in  merito
          all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio  2017,  le
          relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
          all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le
          condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. 
              3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al  comma
          3 e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti  di
          combustione per i quali sono state regolarmente presentate,
          alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai  sensi
          dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II alla
          parte quinta del presente decreto  ovvero  ai  sensi  della
          parte II dell'allegato II alla parte  quinta  del  presente
          decreto.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
          Competente in merito all'istanza, e comunque non  oltre  il
          1° gennaio 2017, le relative  autorizzazioni  continuano  a
          costituire  titolo  all'esercizio,  a  condizione  che   il
          gestore rispetti anche le  condizioni  aggiuntive  indicate
          nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per
          gli inquinanti  non  oggetto  di  richiesta  di  deroga,  i
          pertinenti valori  limite  di  emissione  massimi  indicati
          nella parte II  dell'allegato  II  alla  parte  quinta  del
          presente decreto. 
              4. L'autorizzazione puo' consentire  che,  nel  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
          impianti  di  combustione  di  cui  al  comma  3  siano  in
          esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a
          17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui
          al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
              a)  il  gestore  dell'impianto  presenta  all'autorita'
          competente, entro il  30  giugno  2014,  nell'ambito  delle
          ordinarie     procedure      di      rinnovo      periodico
          dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico  e'
          previsto entro tale data, nell'ambito di una  richiesta  di
          aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo  29-nonies,
          una dichiarazione scritta contenente l'impegno  a  non  far
          funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative  tra
          il 1° gennaio 2016 ed il  31  dicembre  2023,  informandone
          contestualmente il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare; 
              b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017,
          il gestore presenta all'autorita' competente  e,  comunque,
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare un documento in cui e' riportata la  registrazione
          delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016; 
              c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
          dicembre 2023 si applicano valori limite di  emissione  non
          meno severi di quelli che l'impianto deve  rispettare  alla
          data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
          presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda; 
              d) l'impianto  non  ha  ottenuto  l'esenzione  prevista
          all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta. 
              4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e'  concessa
          ad impianti di combustione  con  potenza  termica  nominale
          totale superiore  a  500  MW  alimentati  con  combustibili
          solidi, autorizzati per la prima volta dopo  il  1°  luglio
          1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre  2023,  i
          valori limite previsti per gli  ossidi  azoto  all'Allegato
          II, Parte II, alla Parte Quinta. 
              5. L'autorizzazione puo' consentire  che,  nel  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
          impianti di  combustione  anteriori  al  2002  con  potenza
          termica nominale totale non superiore a  200  MW  siano  in
          esercizio senza rispettare i valori limite di emissione  di
          cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
              a) almeno il 50 per cento della  produzione  di  calore
          utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun
          periodo  di  cinque  anni  a  partire   dal   quinto   anno
          antecedente  l'autorizzazione,  e'  fornito  ad  una   rete
          pubblica di teleriscaldamento sotto forma di  vapore  o  di
          acqua  calda;   il   gestore   e'   tenuto   a   presentare
          all'autorita'  competente   e,   comunque,   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          entro il 31 maggio di ogni anno, a  partire  dal  2017,  un
          documento in cui e' indicata la percentuale  di  produzione
          di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura; 
              b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
          dicembre 2023 si applicano valori limite di  emissione  non
          meno severi di quelli che l'impianto deve  rispettare  alla
          data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
          presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda. 
              6. Ai sensi  dell'articolo  271,  commi  5,  14  e  15,
          l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di  combustione
          deve prevedere valori limite di emissione non  meno  severi
          dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1  a
          7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla
          Parte Quinta. 
              7.  Per  i  grandi  impianti  di  combustione,  ciascun
          camino,  contenente  una   o   piu'   canne   di   scarico,
          corrisponde, anche ai fini dell'applicazione  dell'articolo
          270, ad un punto di emissione. 
              8. In aggiunta a  quanto  previsto  dall'articolo  271,
          comma 14, i valori limite di emissione non si applicano  ai
          grandi  impianti  di  combustione  nei  casi   di   anomalo
          funzionamento previsti dalla parte I dell'Allegato II  alla
          parte quinta  del  presente  decreto,  nel  rispetto  delle
          condizioni ivi previste. 
              9. Si considerano come  un  unico  grande  impianto  di
          combustione, ai fini  della  determinazione  della  potenza
          termica nominale in base  alla  quale  stabilire  i  valori
          limite  di  emissione,  piu'  impianti  di  combustione  di
          potenza termica pari o superiore a 15 MW e la  somma  delle
          cui  potenze  e'  pari  o  superiore  a  50  MW  che   sono
          localizzati nello stesso stabilimento e  le  cui  emissioni
          risultano convogliate o convogliabili, sulla  base  di  una
          valutazione  delle   condizioni   tecniche   svolta   dalle
          autorita' competenti, ad un solo  punto  di  emissione.  La
          valutazione relativa alla convogliabilita' tiene conto  dei
          criteri previsti all'articolo 270. Non sono considerati,  a
          tali fini,  gli  impianti  di  riserva  che  funzionano  in
          sostituzione di altri impianti quando  questi  ultimi  sono
          disattivati. L'autorita' competente,  tenendo  conto  delle
          condizioni tecniche ed economiche, puo'  altresi'  disporre
          il convogliamento delle emissioni di tali  impianti  ad  un
          solo punto di emissione ed applicare i valori  limite  che,
          in  caso  di  mancato  convogliamento,  si  applicherebbero
          all'impianto piu' recente. 
              10. L'adeguamento alle  disposizioni  del  comma  9  e'
          effettuato    nei    tempi    a    tal    fine    stabiliti
          dall'autorizzazione. 
              11. Nel caso in cui un grande impianto  di  combustione
          sia  sottoposto  a  modifiche  sostanziali,  si   applicano
          all'impianto i valori limite di  emissione  stabiliti  alla
          Parte II, sezioni  da  1  a  5,  lettera  B,  e  sezione  6
          dell'Allegato II alla Parte Quinta. 
              12. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente in materia di autorizzazione integrata  ambientale,
          per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi  del
          comma  11,  la  domanda  di  autorizzazione   deve   essere
          corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
          tecnica ed economica della generazione combinata di  calore
          e di elettricita'. Nel caso in cui  tale  fattibilita'  sia
          accertata, anche alla luce di elementi  diversi  da  quelli
          contenuti  nello  studio,  l'autorita'  competente,  tenuto
          conto della situazione del mercato e  della  distribuzione,
          condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
          realizzazione immediata o differita di tale soluzione. 
              13. (abrogato) 
              14. In caso di  realizzazione  di  grandi  impianti  di
          combustione  che  potrebbero  arrecare   un   significativo
          pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della  Comunita'
          europea,  l'autorita'  competente  informa   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione  sulla
          valutazione  dell'impatto   ambientale   in   un   contesto
          transfrontaliero, stipulata a Espoo il  25  febbraio  1991,
          ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640. 
              15. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          agli impianti di combustione destinati alla  produzione  di
          energia,   ad   esclusione   di   quelli   che   utilizzano
          direttamente i prodotti di combustione in  procedimenti  di
          fabbricazione. Sono esclusi in particolare: 
              a) gli impianti in cui  i  prodotti  della  combustione
          sono   utilizzati    per    il    riscaldamento    diretto,
          l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli  oggetti
          o dei materiali, come i forni di  riscaldo  o  i  forni  di
          trattamento termico; 
              b) gli impianti  di  postcombustione,  cioe'  qualsiasi
          dispositivo  tecnico  per  la  depurazione   dell'effluente
          gassoso mediante combustione,  che  non  sia  gestito  come
          impianto indipendente di combustione; 
              c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori  di
          craking catalitico; 
              d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno
          in zolfo; 
              e) i reattori utilizzati nell'industria chimica; 
              f) le batterie di forni per il coke; 
              g) i cowpers degli altiforni; 
              h)  qualsiasi  dispositivo   tecnico   usato   per   la
          propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile; 
              i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme
          off-shore e  sugli  impianti  di  rigassificazione  di  gas
          naturale liquefatto off-shore; 
                l) - m) 
                m-bis) gli impianti che utilizzano come  combustibile
          qualsiasi rifiuto solido  o  liquido  non  ricadente  nella
          definizione di biomassa di cui all'Allegato II  alla  Parte
          Quinta. 
              16. 
              16-bis. A partire dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini  del
          rilascio dell'autorizzazione prevista  per  la  costruzione
          degli di impianti di combustione con  una  potenza  termica
          nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una
          relazione  che  comprova  la  sussistenza  delle   seguenti
          condizioni: 
              a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio  di
          cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2011, n. 162; 
              b) fattibilita' tecnica ed economica  di  strutture  di
          trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa),  del
          decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162; 
              c) possibilita' tecnica ed economica  di  installare  a
          posteriori le strutture per la cattura di CO2. 
              16-ter.  L'autorita'  competente,  sulla   base   della
          documentazione di cui al comma  16-bis,  stabilisce  se  le
          condizioni di cui allo stesso comma  sono  soddisfatte.  In
          tal  caso  il  gestore   provvede   a   riservare   un'area
          sufficiente  all'interno  del  sito   per   installare   le
          strutture necessarie alla cattura e  alla  compressione  di
          CO2.». 
              «Art. 274  (Raccolta  e  trasmissione  dei  dati  sulle
          emissioni dei grandi impianti di  combustione  e  dei  medi
          impianti di combustione). - In vigore dal 11 aprile  20141.
          Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni,
          una relazione inerente le emissioni di biossido  di  zolfo,
          ossidi di azoto e polveri di tutti  i  grandi  impianti  di
          combustione di cui alla parte quinta del presente  decreto,
          nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle
          raffinerie. Tale relazione e' trasmessa per la prima  volta
          entro il 31 dicembre 2007 in relazione al  periodo  di  tre
          anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in  seguito,  entro
          dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre
          anni preso in esame. Il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  trasmette  inoltre  alla
          Commissione europea, su richiesta, i dati annuali  relativi
          alle emissioni di biossido di  zolfo,  ossidi  di  azoto  e
          polveri dei singoli impianti di combustione. 
              2. (abrogato). 
              3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio presenta alla Commissione europea  entro  il  31
          dicembre di ogni anno, a  partire  dal  2017,  per  ciascun
          impianto di cui all'articolo 273, comma 5, la registrazione
          del numero di ore operative utilizzate dal 1° gennaio  2016
          e, per ciascun impianto di cui all'articolo 273,  comma  6,
          la percentuale della produzione di calore utile,  calcolata
          come  media  mobile  sui  cinque  anni  civili  precedenti,
          fornita ad una rete  pubblica  di  teleriscaldamento  sotto
          forma di vapore o di acqua calda.  L'autorita'  competente,
          se diversa dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio, comunica a tale Ministero le  predette  deroghe
          contestualmente all'applicazione delle stesse specificando,
          per ciascun impianto, la potenza termica  nominale  totale,
          le tipologie di combustibili usati e  i  valori  limite  di
          emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto  e
          polveri. 
              4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006,
          i gestori dei grandi  impianti  di  combustione  comunicano
          all'Istituto superiore per  la  prevenzione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), con le modalita'  previste  alla  Parte
          III  dell'Allegato  II  alla  Parte  Quinta,  la  tipologia
          dell'impianto  gestito,  la  data  di  messa  in  esercizio
          dell'impianto e, con riferimento  all'anno  precedente,  le
          emissioni totali, di biossido di zolfo, ossidi di  azoto  e
          polveri, determinate conformemente alle prescrizioni  della
          Parte IV dell'Allegato II alla Parte Quinta,  la  quantita'
          annua  totale  di  energia  prodotta  rispettivamente   dal
          carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba,  dagli
          altri combustibili solidi, dai  combustibili  liquidi,  dal
          gas  naturale  e  dagli  altri  gas,  riferita  al   potere
          calorifico   netto,   le   ore   operative,   nonche'    la
          caratterizzazione  dei  sistemi   di   abbattimento   delle
          emissioni. In caso di  mancata  comunicazione  dei  dati  e
          delle informazioni di cui al presente comma,  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          anche ai fini di  quanto  previsto  dall'articolo  650  del
          codice  penale,   ordina   al   gestore   inadempiente   di
          provvedere. 
              5. L'ISPRA, sulla base delle  informazioni  di  cui  al
          comma 4, elabora una relazione in  cui  sono  riportate  le
          emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto  e  polveri
          di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte
          quinta del presente decreto. Tale relazione deve  riportare
          tutti gli elementi previsti dal comma 4.  Almeno  due  mesi
          prima  della  scadenza  prevista  dal  comma   1   per   la
          trasmissione dei dati  alla  Commissione  europea,  l'ISPRA
          trasmette al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare la suddetta relazione, nonche' i dati
          disaggregati relativi a ciascun impianto. 
              6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati  in
          formato elettronico. A tal fine debbono  essere  osservate,
          ove disponibili, le procedure indicate  sul  sito  internet
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. La relazione di cui al comma 5,  nonche'  i  dati
          disaggregati raccolti dall'ISPRA sono resi disponibili alle
          autorita'  competenti  sul  sito  internet  del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          sul sito internet dell'ISPRA. 
              7. Entro il 31 dicembre di ogni  anno,  a  partire  dal
          2017,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare comunica  alla  Commissione  europea,
          con riferimento all'anno precedente: 
              a) per gli impianti di combustione cui  si  applica  la
          Parte II, sezione 1, lettera C, dell'Allegato II alla Parte
          Quinta, il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno
          usato e il grado di  desolforazione  raggiunto  come  media
          mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione
          tecnica dell'impossibilita' di rispettare i  valori  limite
          di emissione oggetto di deroga; 
              b) il numero di ore operative  annue  utilizzate  dagli
          impianti di  combustione  a  cui  sono  state  concesse  le
          deroghe previste all'Allegato  II,  parte  II,  alla  Parte
          Quinta, sezione I,  lettera  A,  paragrafo  2,  sezione  2,
          lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A, paragrafo  1,
          note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3. 
              8. L'autorita' competente,  se  diversa  dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  comunica  a
          tale Ministero le deroghe di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
          contestualmente all'applicazione delle stesse. 
              8-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente   trasmette   alla
          Commissione europea,  sulla  base  dei  formati  da  questa
          adottati: 
              a) entro il 1° gennaio 2021, una  relazione  contenente
          una stima delle emissioni  totali  annue  di  monossido  di
          carbonio dei  medi  impianti  di  combustione  e  dei  medi
          impianti termici civili e  le  informazioni  relative  alle
          concentrazioni di monossido di carbonio nelle emissioni  di
          tali impianti,  raggruppate  per  tipo  di  combustibile  e
          classe di capacita'; 
              b) entro il 1° ottobre 2026  ed  entro  il  1°  ottobre
          2031, una relazione contenente le informazioni  qualitative
          e  quantitative  relative  all'applicazione   delle   norme
          vigenti in materia di medi impianti di combustione  e  medi
          impianti termici civili, incluse le attivita' finalizzate a
          verificare  la  conformita'  degli   impianti.   La   prima
          relazione contiene anche una stima delle  emissioni  totali
          annue di polveri, ossidi di azoto e  ossidi  di  zolfo  dei
          medi impianti di combustione e dei  medi  impianti  termici
          civili,  raggruppate  per  tipo  di   impianto,   tipo   di
          combustibile e classe di capacita'. 
              8-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare sono stabiliti i  dati,  i
          metodi di stima, i tempi e le modalita' delle comunicazioni
          che i  gestori  dei  medi  impianti  di  combustione  e  le
          autorita' competenti di cui ai titoli I  e  II  alla  Parte
          Quinta effettuano all'ISPRA ed  al  predetto  Ministero  ai
          fini della  predisposizione  delle  relazioni  previste  al
          comma 8-bis. L'ISPRA,  sulla  base  di  tali  informazioni,
          elabora  un  rapporto,  conforme  ai   pertinenti   formati
          adottati dalla Commissione europea, da inviare al Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          almeno  tre  mesi  prima  dei  termini  previsti  al  comma
          8-bis.». 
              «Art. 275 (Emissioni di COV). - 1. L'Allegato III  alla
          parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente
          alle emissioni di  composti  organici  volatili,  i  valori
          limite di emissione, le  modalita'  di  monitoraggio  e  di
          controllo delle emissioni, i  criteri  per  la  valutazione
          della conformita' dei valori misurati ai valori limite e le
          modalita' di redazione del piano di gestione dei  solventi.
          Le disposizioni previste  dal  presente  articolo  per  gli
          stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni
          soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato
          III alla Parte Quinta indica i casi  in  cui  le  attivita'
          degli  stabilimenti  esistenti  di  cui  al  comma  8  sono
          soggette a valori limite e prescrizioni speciali. 
              2.  Se  nello  stesso  stabilimento  sono   esercitate,
          mediante uno o piu' impianti o  macchinari  e  sistemi  non
          fissi  o  operazioni  manuali,   una   o   piu'   attivita'
          individuate nella parte II  dell'Allegato  III  alla  parte
          quinta del presente decreto le quali superano singolarmente
          le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a  ciascuna
          di tali attivita' si applicano, secondo le modalita' di cui
          al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate  e
          per le emissioni diffuse di cui al medesimo  Allegato  III,
          parte III, oppure i valori limite di  emissione  totale  di
          cui a tale  Allegato  III,  parti  III  e  IV,  nonche'  le
          prescrizioni ivi previste.  Tale  disposizione  si  applica
          anche alle attivita' che, nello stesso  stabilimento,  sono
          direttamente  collegate  e   tecnicamente   connesse   alle
          attivita' individuate nel suddetto Allegato III, parte  II,
          e  che  possono  influire  sulle  emissioni  di   COV.   Il
          superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
          con riferimento al consumo massimo teorico di solvente.  Le
          attivita' di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte
          quinta del presente decreto comprendono  la  pulizia  delle
          apparecchiature e non comprendono la pulizia dei  prodotti,
          fatte salve le diverse disposizioni ivi previste. 
              3. Ai fini di quanto previsto dal  comma  2,  i  valori
          limite per le emissioni convogliate si applicano a  ciascun
          impianto che produce tali emissioni ed i valori limite  per
          le  emissioni  diffuse  si  applicano  alla   somma   delle
          emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
          macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni. 
              4. Il gestore che intende effettuare  le  attivita'  di
          cui  al  comma  2  presenta  all'autorita'  competente  una
          domanda  di  autorizzazione  dello  stabilimento  ai  sensi
          dell'articolo  269  o,  ricorrendone  i  presupposti,   una
          domanda di adesione ai sensi dell'articolo 272, comma 3,  o
          una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi
          dell'articolo 29-ter, in conformita' a quanto  previsto  al
          presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta.  In
          aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269,  comma  8,  la
          domanda di autorizzazione deve essere presentata anche  dal
          gestore dello stabilimento in  cui  sono  esercitate  delle
          attivita' che,  a  seguito  di  una  modifica  del  consumo
          massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al
          comma 2. 
              5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi  2
          e 7, i valori limite di emissione  e  le  prescrizioni  che
          devono  essere  rispettati.  Per   la   captazione   e   il
          convogliamento si  applica  l'articolo  270.  Sono  inoltre
          previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le
          emissioni di COV durante le operazioni di avviamento  e  di
          arresto. Le autorizzazioni, incluse  quelle  rilasciate  in
          sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281, assicurano  che
          tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte  le
          attivita' di cui al comma 2 e che  i  valori  limite  e  le
          prescrizioni di cui  all'ultimo  periodo  del  comma  2  si
          possano   applicare   soltanto   alle    attivita'    degli
          stabilimenti esistenti. 
              6. L'autorizzazione indica il consumo  massimo  teorico
          di  solvente  e  l'emissione   totale   annua   conseguente
          all'applicazione dei valori  limite  di  cui  al  comma  2,
          individuata  sulla  base  di  detto  consumo,  nonche'   la
          periodicita' dell'aggiornamento del piano  di  gestione  di
          cui alla parte V dell'Allegato III alla  parte  quinta  del
          presente decreto. Al fine di  ammettere  l'applicazione  di
          valori limite espressi come emissioni  totali  equivalenti,
          ai sensi della parte V dell'allegato III alla parte  quinta
          del presente decreto, negli stabilimenti caratterizzati  da
          elevate  soglie  di  consumo   di   solventi,   l'autorita'
          competente valuta  anche,  tenuto  conto  delle  specifiche
          attivita' degli stabilimenti oggetto di autorizzazione,  la
          sussistenza della possibilita' di  assicurare  un  efficace
          controllo sul rispetto di tali valori. 
              7. Il rispetto dei valori limite di emissione  previsti
          dal comma 2 e'  assicurato  mediante  l'applicazione  delle
          migliori   tecniche   disponibili   e,   in    particolare,
          utilizzando materie prime  a  ridotto  o  nullo  tenore  di
          solventi organici, ottimizzando l'esercizio e  la  gestione
          delle  attivita'  e,  ove  necessario,  installando  idonei
          dispositivi di abbattimento,  in  modo  da  minimizzare  le
          emissioni di composti organici volatili. 
              8. Si  considerano  esistenti,  ai  fini  del  presente
          articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001  erano  in
          esercizio  in  base  agli  atti   autorizzativi   all'epoca
          previsti o per i quali  e'  stata  presentata  una  domanda
          completa di  autorizzazione  prima  di  tale  data  ove  lo
          stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile
          2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai  fini
          dell'applicazione  degli  articoli  270,  271  e  281   gli
          stabilimenti previsti dal  presente  articolo,  escluse  le
          installazioni  sottoposte   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori  al
          2006  e  nuovi  sulla  base  delle   definizioni   previste
          dall'articolo 268. 
              9. 
              10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
          del 13 marzo 2004 che conseguono un  maggiore  contenimento
          delle emissioni di composti organici  volatili  rispetto  a
          quello ottenibile con l'applicazione delle  indicazioni  di
          cui alle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta
          del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
          di campionamento e di analisi precedentemente  in  uso.  E'
          fatta  salva  la   facolta'   del   gestore   di   chiedere
          all'autorita' competente di rivedere  dette  autorizzazioni
          sulla  base  delle  disposizioni  della  parte  quinta  del
          presente decreto. 
              11. In  caso  di  modifiche  sostanziali  di  attivita'
          svolte  negli   stabilimenti   esistenti   l'autorizzazione
          dispone che le attivita' oggetto di modifica sostanziale: 
              a)  siano  soggette  alle  prescrizioni  relative  alle
          attivita' degli stabilimenti nuovi; 
              b)  siano  soggette  alle  prescrizioni  relative  alle
          attivita' degli  stabilimenti  esistenti  se  le  emissioni
          totali di tutte le attivita' svolte nello stabilimento  non
          superano quelle che si producono in  caso  di  applicazione
          della lettera a). 
              12. Se il  gestore  comprova  all'autorita'  competente
          che, pur utilizzando la migliore tecnica  disponibile,  non
          e' possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il
          valore limite per le emissioni diffuse, tale autorita' puo'
          autorizzare deroghe a detto valore limite, purche' cio' non
          comporti rischi per la salute  umana  o  per  l'ambiente  e
          purche' le migliori  tecniche  disponibili  siano  comunque
          applicate. 
              13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III
          alla  parte  quinta  del  presente   decreto,   l'autorita'
          competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
          prescrizioni ivi stabilite  se  le  emissioni  non  possono
          essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.
          In tal caso si  applica  quanto  previsto  dalla  parte  IV
          dell'Allegato III alla parte quinta del  presente  decreto,
          salvo il gestore comprovi all'autorita' competente  che  il
          rispetto di detto Allegato non  e',  nel  caso  di  specie,
          tecnicamente ed economicamente fattibile e  che  l'impianto
          utilizza la migliore tecnica disponibile. 
              14.  L'autorita'  competente  comunica   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nella relazione di cui al comma 18, le deroghe  autorizzate
          ai sensi dei commi 12 e 13. (1303) 
              15. Se due o piu'  attivita'  effettuate  nello  stesso
          stabilimento superano singolarmente le  soglie  di  cui  al
          comma 2, l'autorita' competente puo': 
              a) applicare i valori limite previsti da tale  comma  a
          ciascuna singola attivita'; o 
              b) applicare un valore di  emissione  totale,  riferito
          alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
          a quello che si avrebbe applicando  quanto  previsto  dalla
          lettera  a);  la  presente  opzione  non  si  estende  alle
          emissioni delle sostanze indicate nel comma 17. 
              16. 
              17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta  del
          presente  decreto  stabilisce  appositi  valori  limite  di
          emissione per le  sostanze  caratterizzate  da  particolari
          rischi per la salute e l'ambiente. 
              18. Le autorita' competenti  trasmettono  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a  partire  dal  2005,
          una  relazione  relativa  all'applicazione   del   presente
          articolo, in conformita' a quanto previsto dalla  decisione
          della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre  2010.
          Copia della relazione e' inviata dalle autorita' competenti
          alla  regione  o  alla  provincia  autonoma.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          invia tali informazioni alla Commissione europea. 
              18-bis. Con apposito  decreto,  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo  281,  comma  6,  si  provvede  ad   inserire
          all'Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina
          delle  attivita'  di  relazione  e  di  comunicazione  alla
          Commissione europea in merito all'applicazione del presente
          articolo, in conformita'  ai  provvedimenti  comunitari  di
          attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE.  Il
          comma 18 non trova  applicazione  a  decorrere  dalla  data
          prevista dal predetto decreto. 
              19. 
              20. I gestori degli stabilimenti costituiti  da  uno  o
          piu' impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di  tessuti
          e   di   pellami,   escluse   le    pellicce,    e    delle
          pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorita'
          competente non abbia adottato autorizzazioni  di  carattere
          generale,  comunicano   a   tali   autorita'   di   aderire
          all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato  III
          alla parte quinta del presente decreto. E' fatto  salvo  il
          potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
          nuove  autorizzazioni  di  carattere  generale,  ai   sensi
          dell'articolo  272,  l'obbligatoria  adesione  alle   quali
          comporta, per il  soggetto  interessato,  la  decadenza  di
          quella prevista dalla  parte  VII  dell'Allegato  III  alla
          parte  quinta  del  presente   decreto   relativamente   al
          territorio a cui tali nuove autorizzazioni si  riferiscono.
          A tali attivita' non si  applicano  le  prescrizioni  della
          parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3  e  3.4  dell'Allegato
          III alla parte quinta del presente decreto. 
              21. Costituisce  modifica  sostanziale,  ai  sensi  del
          presente articolo: 
              a) per le attivita' di ridotte dimensioni, una modifica
          del consumo massimo teorico di  solventi  che  comporta  un
          aumento  delle  emissioni  di  composti  organici  volatili
          superiore al venticinque per cento; 
              b) per tutte  le  altre  attivita',  una  modifica  del
          consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
          delle emissioni di composti organici volatili superiore  al
          dieci per cento; 
              c) qualsiasi modifica che,  a  giudizio  dell'autorita'
          competente, potrebbe avere effetti  negativi  significativi
          sulla salute umana o sull'ambiente; 
              d) qualsiasi modifica del consumo  massimo  teorico  di
          solventi che  comporti  la  variazione  dei  valori  limite
          applicabili. 
              22. Per attivita' di ridotte dimensioni, ai  sensi  del
          comma 21, si intendono le attivita' di cui alla parte  III,
          punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'Allegato III alla
          parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
          teorico di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa  tra
          le soglie di consumo ivi indicate in  terza  colonna  e  le
          altre attivita' di cui alla parte III del medesimo Allegato
          III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
          a 10 tonnellate l'anno.». 
              «Art. 276 (Controllo delle emissioni di  cov  derivanti
          dal deposito della benzina e dalla  sua  distribuzione  dai
          terminali agli impianti di distribuzione). - In vigore  dal
          26 giugno 20121.  L'Allegato  VII  alla  parte  quinta  del
          presente decreto  stabilisce  le  prescrizioni  che  devono
          essere rispettate ai fini del controllo delle emissioni  di
          COV relativamente: 
              a) agli impianti di deposito presso i terminali; 
              b) agli impianti di caricamento  di  benzina  presso  i
          terminali; 
              c) agli impianti  adibiti  al  deposito  temporaneo  di
          vapori presso i terminali; 
              d) alle cisterne mobili e ai veicoli cisterna; 
              e) agli impianti di deposito  presso  gli  impianti  di
          distribuzione dei carburanti; 
              f) alle attrezzature per le operazioni di trasferimento
          della benzina presso gli impianti di distribuzione e presso
          terminali in cui e' consentito il  deposito  temporaneo  di
          vapori. 
              2. Per impianti  di  deposito  ai  sensi  del  presente
          articolo  si  intendono  i  serbatoi  fissi  adibiti   allo
          stoccaggio  di  benzina.  Per  tali  impianti  di  deposito
          situati  presso  i  terminali  le  pertinenti  prescrizioni
          dell'Allegato VII alla parte quinta  del  presente  decreto
          costituiscono le misure che i gestori  devono  adottare  ai
          sensi   dell'articolo   269,   comma   10.   Con   apposito
          provvedimento l'autorita' competente puo' disporre  deroghe
          a  tali  prescrizioni,  relativamente  agli   obblighi   di
          rivestimento, ove necessario ai fini della tutela  di  aree
          di particolare pregio sotto il profilo paesaggistico. 
              3. Per impianti di distribuzione, ai sensi del presente
          articolo, si intendono gli impianti in cui la benzina viene
          erogata ai serbatoi di tutti i veicoli a motore da impianti
          di deposito. 
              4. Nei terminali all'interno dei quali  e'  movimentata
          una quantita' di benzina inferiore a 10.000 tonnellate/anno
          e la cui costruzione  e'  stata  autorizzata  prima  del  3
          dicembre 1997, ai sensi della normativa vigente al  momento
          dell'autorizzazione,  gli  impianti   di   caricamento   si
          adeguano alle disposizioni della  parte  II,  paragrafo  2,
          dell'Allegato VII alla parte quinta  del  presente  decreto
          entro il 17 maggio 2010. Fino alla data di adeguamento deve
          essere   garantita   l'agibilita'   delle   operazioni   di
          caricamento anche per i  veicoli-cisterna  con  caricamento
          dall'alto.  Per  quantita'  movimentata   si   intende   la
          quantita' totale  annua  massima  di  benzina  caricata  in
          cisterne mobili dagli impianti di  deposito  del  terminale
          nei tre anni precedenti il 17 maggio 2000. 
              5. Le prescrizioni di cui alla  parte  II,  punto  3.2,
          dell'Allegato VII alla parte quinta del presente decreto si
          applicano  ai  veicoli  cisterna  collaudati  dopo  il   17
          novembre 2000 e si estendono agli altri veicoli cisterna  a
          partire dal  17  maggio  2010.  Tali  prescrizioni  non  si
          applicano  ai  veicoli   cisterna   a   scomparti   tarati,
          collaudati dopo il 1° gennaio  1990  e  attrezzati  con  un
          dispositivo che garantisca la  completa  tenuta  di  vapori
          durante la fase di caricamento. A tali veicoli  cisterna  a
          scomparti tarati deve essere consentita l'agibilita'  delle
          operazioni di caricamento presso gli impianti  di  deposito
          dei terminali. 
              6.Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di
          cui  al  comma   1,   lettera   b),   non   sono   soggetti
          all'autorizzazione di cui all'articolo 269.». 
              «Art.  277  (Recupero  di  cov  prodotti   durante   le
          operazioni  di  rifornimento   presso   gli   impianti   di
          distribuzione  di  benzina).  -  1.  I  distributori  degli
          impianti  di  distribuzione  di   benzina   devono   essere
          attrezzati con sistemi di recupero dei  vapori  di  benzina
          prodotti durante le operazioni di rifornimento. 
              2. I nuovi  impianti  di  distribuzione  di  benzina  e
          quelli  esistenti  soggetti  a  ristrutturazione   completa
          devono essere equipaggiati  con  sistemi  di  recupero  dei
          vapori di benzina conformi ai  requisiti  previsti,  per  i
          sistemi di recupero di  fase  II,  all'allegato  VIII  alla
          parte  quinta  del   presente   decreto,   nonche'   essere
          sottoposti  ai   controlli   previsti   all'allegato   VIII
          medesimo, se: 
              a) il flusso e' superiore a 500 m³/anno; 
              b) il flusso e' superiore a 100 m³/anno e sono  situati
          in edifici utilizzati in modo  permanente  come  luoghi  di
          residenza o di lavoro. 
              3.  Negli  impianti  esistenti  di   distribuzione   di
          benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno,  i
          sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre
          2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo
          previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato
          VIII alla parte quinta del presente decreto. 
              4.  Negli  impianti   di   distribuzione   di   benzina
          esistenti, di cui ai commi 2 e 3,  i  sistemi  di  recupero
          devono rispettare, fino alla  ristrutturazione  completa  o
          fino all'adeguamento previsto al comma 3,  i  requisiti  di
          efficienza   e   gli   obblighi   di   controllo   previsti
          all'allegato VIII alla parte quinta  del  presente  decreto
          per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.  E'
          fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilita'
          di rispettare i requisiti di efficienza e gli  obblighi  di
          controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II. 
              5. I commi 2 e 3 non  si  applicano  agli  impianti  di
          distribuzione  di  benzina  utilizzati  esclusivamente   in
          relazione alla produzione e alla consegna di nuovi  veicoli
          a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli. 
              6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di
          cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono  rispettare
          i requisiti di  efficienza  e  gli  obblighi  di  controllo
          previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del  presente
          decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase
          II. 
              7. Il flusso previsto  dai  commi  2  e  3  si  calcola
          considerando la media degli anni civili in  cui  l'impianto
          e' stato in esercizio nei  tre  anni  antecedenti  il  2012
          oppure, se durante tale periodo non vi e' stato  almeno  un
          anno civile di esercizio, una stima effettuata dal  gestore
          e documentata con atti  da  tenere  a  disposizione  presso
          l'impianto;  se  la  media  della  quantita'   di   benzina
          scaricata nei tre anni civili  successivi  a  quello  della
          messa in esercizio dell'impianto supera, diversamente dalla
          stima,  il  flusso  di  cui  al  comma   3,   il   titolare
          dell'autorizzazione o della  concessione  dell'impianto  e'
          tenuto  all'obbligo  di  adeguamento   previsto   da   tale
          disposizione. 
              8. I dispositivi componenti i sistemi di  recupero  dei
          vapori devono essere omologati dal Ministero  dell'interno,
          a cui il costruttore presenta  apposita  istanza  corredata
          della   documentazione   necessaria   ad   identificare   i
          dispositivi e dalla certificazione di cui all'allegato VIII
          alla  parte  quinta  del  presente  decreto.  Ai  fini  del
          rilascio  dell'omologazione,  il   Ministero   dell'interno
          verifica la rispondenza dei  dispositivi  ai  requisiti  di
          efficienza previsti dal presente articolo ed  ai  requisiti
          di sicurezza antincendio previsti dalla vigente  normativa.
          In caso di  mancata  pronuncia  l'omologazione  si  intende
          negata. 
              9. I dispositivi componenti i sistemi di  recupero  dei
          vapori che sono stati omologati dalle competenti  autorita'
          di altri  Paesi  appartenenti  all'Unione  europea  possono
          essere  utilizzati  per  attrezzare  i  distributori  degli
          impianti di distribuzione, previo riconoscimento  da  parte
          del Ministero dell'interno, a cui il  costruttore  presenta
          apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria
          ad identificare  i  dispositivi,  dalle  certificazioni  di
          prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
          traduzione giurata in lingua italiana di tali  documenti  e
          certificazioni. Ai fini del  riconoscimento,  il  Ministero
          dell'interno  verifica  i  documenti  e  le  certificazioni
          trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei  requisiti
          di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la
          rispondenza  dei  dispositivi  ai  requisiti  di  sicurezza
          antincendio previsti dalla vigente normativa.  In  caso  di
          mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato. 
              10. Durante le operazioni  di  rifornimento  i  gestori
          degli  impianti  di  distribuzione  devono   mantenere   in
          funzione i  sistemi  di  recupero  dei  vapori  di  cui  al
          presente articolo. 
              11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con
          sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II,  deve
          essere esposto, sui distributori o vicino agli  stessi,  un
          cartello, una etichetta o un altro  tipo  di  supporto  che
          informi i consumatori circa l'esistenza  di  tale  sistema.
          Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal
          comma 4 che, alla data  del  1°  gennaio  2012,  sono  gia'
          attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di
          fase II, tale obbligo di informazione si  applica  entro  i
          due mesi successivi alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              12.  I  gestori  degli  impianti  di  distribuzione  di
          benzina devono rispettare gli  obblighi  di  documentazione
          previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del  presente
          decreto.». 
              «Art. 278 (Poteri  di  ordinanza).  -  1.  In  caso  di
          inosservanza       delle       prescrizioni       contenute
          nell'autorizzazione, ferma  restando  l'applicazione  delle
          sanzioni di cui all'articolo 279 e delle  misure  cautelari
          disposte dall'autorita' giudiziaria, l'autorita' competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
              a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro
          il quale le irregolarita' devono essere eliminate; 
              b)  alla  diffida  ed   alla   contestuale   temporanea
          sospensione  dell'autorizzazione   con   riferimento   agli
          impianti  e  alle  attivita'  per  i  quali  vi  e'   stata
          violazione  delle  prescrizioni   autorizzative,   ove   si
          manifestino situazioni di pericolo  per  la  salute  o  per
          l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli
          impianti  e  alle  attivita'  per  i  quali  vi  e'   stata
          violazione delle prescrizioni  autorizzative,  in  caso  di
          mancato  adeguamento  alle  prescrizioni  imposte  con   la
          diffida  o  qualora   la   reiterata   inosservanza   delle
          prescrizioni   contenute   nell'autorizzazione    determini
          situazioni di pericolo o di  danno  per  la  salute  o  per
          l'ambiente. 
              1-bis. Resta ferma, in  caso  di  non  conformita'  dei
          valori misurati ai valori limite prescritti, accertata  nel
          corso  dei  controlli  effettuati  dall'autorita'  o  dagli
          organi di cui all'articolo 268, comma  1,  lettera  p),  la
          possibilita' di adottare le ordinanze previste all'articolo
          271, comma 20-bis.». 
              «Art. 279 (Sanzioni). - 1. Fuori dai casi per cui trova
          applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni
          sono applicate ai  sensi  dell'articolo  29-quattuordecies,
          chi inizia a installare o  esercisce  uno  stabilimento  in
          assenza della  prescritta  autorizzazione  ovvero  continua
          l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa
          o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a
          due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la
          stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una
          modifica  sostanziale   senza   l'autorizzazione   prevista
          dall'articolo 269, comma 8o, ove applicabile,  dal  decreto
          di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
          2012, n.5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
          aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento  ad  una
          modifica non sostanziale senza effettuare la  comunicazione
          prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal
          decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione
          amministrativa pecuniaria da 300 a  1.000  euro,  alla  cui
          irrogazione provvede l'autorita' competente. 
              2. Chi, nell'esercizio di  uno  stabilimento,  viola  i
          valori limite di emissione  stabiliti  dall'autorizzazione,
          dagli Allegati I,  II,  III  o  V  alla  parte  quinta  del
          presente  decreto,  dai  piani  e  dai  programmi  o  dalla
          normativa di cui all'articolo 271 e' punito  con  l'arresto
          fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000  euro.  Se  i
          valori limite violati  sono  contenuti  nell'autorizzazione
          integrata ambientale  si  applicano  le  sanzioni  previste
          dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 
              2-bis. Chi, nell'esercizio di uno  stabilimento,  viola
          le  prescrizioni   stabilite   dall'autorizzazione,   dagli
          allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e  dai
          programmi o dalla normativa di cui all'articolo  271  o  le
          prescrizioni altrimenti imposte  dall'autorita'  competente
          e' soggetto ad una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          1.000 euro a 10.000 euro,  alla  cui  irrogazione  provvede
          l'autorita' competente. Se  le  prescrizioni  violate  sono
          contenute  nell'autorizzazione  integrata   ambientale   si
          applicano  le  sanzioni  previste   dalla   normativa   che
          disciplina tale autorizzazione. 
              3. Fuori dai casi  sanzionati  ai  sensi  dell'articolo
          29-quattuordecies, comma  7,  chi  mette  in  esercizio  un
          impianto o inizia ad esercitare un'attivita'  senza  averne
          dato  la  preventiva  comunicazione  prescritta  ai   sensi
          dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi  dell'articolo  272,
          comma 1, e' punito con l'arresto fino  ad  un  anno  o  con
          l'ammenda fino a milletrentadue euro. E'  soggetto  ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  euro  a  2.500
          euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita'  competente
          chi  non  effettua   una   delle   comunicazioni   previste
          all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d). 
              4. Fuori dai casi  sanzionati  ai  sensi  dell'articolo
          29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica  all'autorita'
          competente  i  dati  relativi  alle  emissioni   ai   sensi
          dell'articolo 269, comma 6, e' punito con l'arresto fino  a
          sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 
              5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica  sempre  la
          pena dell'arresto fino ad un anno  se  il  superamento  dei
          valori limite di emissione determina anche  il  superamento
          dei valori limite  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente normativa. 
              6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281,  comma  1,
          non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento
          anche temporaneo delle emissioni  e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto  fino  ad  un  anno  o  dell'ammenda  fino   a
          milletrentadue euro. 
              7. Per la violazione delle  prescrizioni  dell'articolo
          276, nel caso in  cui  la  stessa  non  sia  soggetta  alle
          sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per  la  violazione
          delle  prescrizioni  dell'articolo  277  si   applica   una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000
          euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede,  ai  sensi
          degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre  1981,
          n. 689, la regione o la diversa  autorita'  indicata  dalla
          legge regionale. La  sospensione  delle  autorizzazioni  in
          essere e' sempre disposta in caso di recidiva.». 
              «Art. 280 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati, escluse le
          disposizioni di cui il presente decreto preveda l'ulteriore
          vigenza: 
              a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988, n. 203; 
              b) l'articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413; 
              c) l'articolo 12, comma 8, del decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387; 
              d) il decreto del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987,
          n. 105; 
              e) il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989; 
              f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21 luglio 1989; 
              g) il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  12  luglio
          1990; 
              h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
          1991; 
              i) il decreto del Ministro  dell'ambiente  21  dicembre
          1995; 
              l) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16  maggio
          1996; 
              m) il decreto del  Ministro  dell'ambiente  20  gennaio
          1999, n. 76; 
              n) il decreto del  Ministro  dell'ambiente  21  gennaio
          2000, n. 107; 
              o) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare 16 gennaio 2004, n. 44.». 
              «Art. 281 (Disposizioni transitorie  e  finali).  -  1.
          (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla  data
          di entrata  in  vigore  della  parte  quinta  del  presente
          decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente
          titolo e che non ricadevano nel campo di  applicazione  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
          203, si adeguano  alle  disposizioni  del  presente  titolo
          entro il  1°  settembre  2013  o  nel  piu'  breve  termine
          stabilito  dall'autorizzazione  alle   emissioni.   Se   lo
          stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la  relativa
          domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo  269
          o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio  2012.
          L'autorita' competente si pronuncia in un  termine  pari  a
          otto mesi o, in  caso  di  integrazione  della  domanda  di
          autorizzazione, pari a dieci  mesi  dalla  ricezione  della
          domanda stessa. Dopo la  presentazione  della  domanda,  le
          condizioni di esercizio ed i  combustibili  utilizzati  non
          possono    essere    modificati    fino     all'ottenimento
          dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della
          domanda  entro  il  termine   previsto   o   in   caso   di
          realizzazione   di   modifiche    prima    dell'ottenimento
          dell'autorizzazione,  lo  stabilimento  si   considera   in
          esercizio  senza  autorizzazione  alle  emissioni.  Se   la
          domanda e' presentata  nel  termine  previsto,  l'esercizio
          puo' essere proseguito fino alla  pronuncia  dell'autorita'
          competente. Ai soli fini della  determinazione  dei  valori
          limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272,
          tali  stabilimenti  si  considerano  nuovi.  La   procedura
          prevista dal presente articolo si applica anche in caso  di
          stabilimenti in esercizio alla data di  entrata  in  vigore
          della parte quinta del presente decreto che ricadevano  nel
          campo di applicazione  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  ma  erano  esentati
          dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto  di
          tale parte quinta, siano soggetti  all'autorizzazione  alle
          emissioni in atmosfera. 
              4. Per gli impianti  degli  stabilimenti  in  esercizio
          alla data di entrata  in  vigore  della  parte  quinta  del
          presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del
          presente titolo e che ricadevano nel campo di  applicazione
          della legge  13  luglio  1966,  n.  615,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970,  n.  1391,  o
          del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri 8 marzo  2002,  aventi  potenza  termica  nominale
          inferiore  a  10  MW,  l'autorita'  competente,   ai   fini
          dell'applicazione del comma  3,  adotta  le  autorizzazioni
          generali di cui all'articolo 272,  comma  2,  entro  cinque
          anni da tale data. 
              5. Le integrazioni e le modifiche degli  allegati  alle
          norme in materia di  tutela  dell'aria  e  della  riduzione
          delle emissioni in  atmosfera  del  presente  decreto  sono
          adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, per quanto  di  competenza,  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
              6. Alla modifica ed integrazione  degli  Allegati  alla
          parte  quinta  del  presente  decreto,  al  fine  di   dare
          attuazione alle direttive comunitarie per le parti  in  cui
          le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive  e
          delle caratteristiche di  ordine  tecnico  stabilite  dalle
          norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 36  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              7.  Le  domande  di  autorizzazione,  i   provvedimenti
          adottati dall'autorita'  competente  e  i  risultati  delle
          attivita' di  controllo,  ai  sensi  del  presente  titolo,
          nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso
          dell'autorita' competente sono  messi  a  disposizione  del
          pubblico  ai  sensi  di   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              8. 
              9.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo  20  del
          decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,  assicura  un
          esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida
          in relazione ad aspetti di  comune  interesse  inerenti  la
          normativa vigente in materia di emissioni  in  atmosfera  e
          inquinamento dell'aria ambiente ed  assicura,  anche  sulla
          base dello scambio di informazioni  previsto  dall'articolo
          6, comma 10, della  direttiva  2015/2193/UE,  le  attivita'
          necessarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione,
          tra le autorita' competenti, dei dati e delle  informazioni
          rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta  del
          presente  decreto  e  per  la  valutazione  delle  migliori
          tecniche disponibili di  cui  all'articolo  268,  comma  1,
          lettera aa). 
              10. A fini  di  informazione  le  autorita'  competenti
          rendono disponibili  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, in formato  digitale,  le
          autorizzazioni rilasciate ai sensi  degli  articoli  269  e
          272. 
              11.».