Art. 2
Modifiche ai Titoli II e III della Parte Quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
1. Ai titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 282:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale
uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del titolo I. Resta soggetta
alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis,
commi 8 e 9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti.»;
2), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il produttore di impianti termici civili attesta, per
ciascun modello prodotto, la conformita' alle caratteristiche
tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneita' a rispettare i valori
limite di emissione di cui all'articolo 286. L'idoneita' deve
risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme
EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si
effettua la misura. I rapporti sono tenuti a disposizione dal
produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio e'
accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative
all'installazione.»;
b) all'articolo 283:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico
civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono nella
definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas
diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del
miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;»;
1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i)
autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli, degli
accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto
legislativo, o altra autorita' indicata dalla legge regionale;»;
1.3) alla lettera m) le parole: «dall'articolo 11, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»
sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto attuativo dell'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192.»;
c) all'articolo 284:
1) al comma 1, le parole: «e' conforme alle caratteristiche
tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori
limite di cui all'articolo 286.» sono sostituite dalle seguenti: «e'
dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis.»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o
soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere
preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma
2-quater. A tal fine il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione trasmette all'autorita' titolare del registro,
quantomeno sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica
dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti
all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta.»
2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del
20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo
previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A tal fine il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette
all'autorita' titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un
apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato I, Parte
V, alla Parte Quinta.
2-quater. E' tenuto, presso ciascuna autorita' competente, un
registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro
trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e
2-ter l'autorita' competente effettua o nega l'iscrizione nel
registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al
richiedente.»;
d) all'articolo 285, comma 1, le parole: «dalla vigente normativa»
sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo n. 155 del
2010.»;
e) all'articolo 286:
1) al comma 1 le parole «rispettare i valori limite» sono
sostituite dalle seguenti «rispettare i pertinenti valori limite» e
le parole «dalla vigente normativa» sono sostituite dalle seguenti
«dal decreto legislativo n. 155 del 2010»;
2), dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del
20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini
di adeguamento dall'allegato IX alla Parte Quinta ed alle
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029.»;
3) al comma 2, le parole: «Tale controllo annuale dei valori di
emissione non e' richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione
1 dell'allegato IX alla parte quinta del presente decreto.» sono
sostituite dalle seguenti: «La parte III, sezione 1, dell'allegato IX
alla parte quinta del presente decreto individua i casi in cui tale
controllo dei valori di emissione non e' richiesto o deve essere
effettuato con una diversa frequenza.»;
4), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformita'
dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti,
accertate nei controlli previsti al comma 2, sono comunicate dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
all'autorita' competente entro 24 ore dall'accertamento, utilizzando
il formato stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto deve
procedere al ripristino della conformita' nel piu' breve tempo
possibile. L'autorita' competente puo' impartire prescrizioni dirette
al ripristino della conformita', fissando un termine per
l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio
dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non
e' in tutti i casi concessa se la non conformita' puo' determinare un
pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della
qualita' dell'aria a livello locale.
2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al libretto di
centrale sono allegati, oltre agli atti previsti al comma 2, i
seguenti atti:
a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui all'articolo
284, comma 2-quater;
b) la documentazione relativa al tipo ed al quantitativo di
combustibili utilizzati;
c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell'impianto di
abbattimento delle emissioni, ove presente;
d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli
interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis.»;
5) il comma 4 e' abrogato;
f) all'articolo 288:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione i
rapporti di prova previsti all'articolo 282, comma 2-bis, e' soggetto
alla stessa sanzione.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici civili in
assenza di iscrizione nel registro previsto all'articolo 284, comma
2-quater, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione e'
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.»;
3) al comma 2 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
il produttore o, se manca l'attestazione prevista all'articolo 282,
il produttore e l'installatore, nei casi soggetti all'articolo 284,
comma 1;»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i
valori limite di emissione di cui all'articolo 286, comma 1, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro:
a) il produttore e l'installatore se mancano la attestazione o le
istruzioni previste dall'articolo 282;
b) il produttore se sussistono la attestazione e le istruzioni
previste dall'articolo 282 e se dal libretto di centrale risultano
regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti
dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto attuativo
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, purche' non sia superata la durata stabilita per
il ciclo di vita dell'impianto;
c) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione se
sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall'articolo 282
e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i
controlli e le manutenzioni prescritti o e' stata superata la durata
stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.»;
5), dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di
ripristino di conformita' previsti dall'articolo 286, comma 2-bis, il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a
duemilacinquecentottantadue euro.»;
6) al comma 4 la parola: «annuale» e' soppressa e sono
aggiunte; in fine, le seguenti parole: «o i dati previsti
all'articolo 286, comma 2-ter»;
7) al comma 5, le parole: «Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni previste dai commi precedenti» sono sostituite dalle
seguenti: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai
commi precedenti, della procedura prevista all'articolo 286, comma
2-bis»;
8) al comma 8, le parole: «ai sensi dell'allegato L al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192,» sono sostituite dalle seguenti
:«ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del
decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
citato decreto legislativo»;
9) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto fornisce all'autorita' competente la collaborazione
necessaria per i controlli, anche svolti mediante attivita' di
campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali
all'accertamento del rispetto delle disposizioni della Parte Quinta
del presente decreto.
8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del
presente titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per
almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza
indebito ritardo a disposizione dell'autorita' competente che ne
richieda l'acquisizione. L'autorita' competente richiede
l'acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino
formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.»;
g) all'articolo 290 il comma 3 e' abrogato e al comma 4, le
parole: «, da adottare entro il 31 dicembre 2010,» sono soppresse.
h) l'articolo 294 e' sostituito dal seguente:
«Art. 294 (Prescrizioni per il rendimento di combustione). - 1. Al
fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti
disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto,
eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa
parte quinta, devono essere dotati di un sistema di controllo della
combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell'articolo
273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.
3. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli
impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente
decreto, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a
1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW
e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non
inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo
della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile.».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo degli artt. 282, 283, 284, 285,
286, 288 e 290 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dal presente decreto:
«Art. 282 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della
limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti
termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a
3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli
impianti termici civili aventi potenza termica nominale
uguale o superiore.
2. Un impianto termico civile avente potenza termica
nominale uguale o superiore a 3 MW si considera come un
unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del titolo I. Resta soggetta alle disposizioni degli
articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi 8 e 9,
l'aggregazione di tale impianto con altri impianti.
2-bis. Il produttore di impianti termici civili
attesta, per ciascun modello prodotto, la conformita' alle
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e
l'idoneita' a rispettare i valori limite di emissione di
cui all'articolo 286. L'idoneita' deve risultare da
apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN
da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri
per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a
disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico
civile messo in commercio e' accompagnato dalla
attestazione e dalle istruzioni relative
all'installazione.».
«Art. 283 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla produzione
di calore costituito da uno o piu' generatori di calore e
da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di
tale calore, nonche' da appositi dispositivi di regolazione
e di controllo;
b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di
combustione alimentato con combustibili al fine di produrre
calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno
scambiatore di calore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella
quale avviene il processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto termico la cui
produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in
edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla
climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al
riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari;
l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte
le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale
negli altri casi;
d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico
civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non ricadono
nella definizione gli impianti utilizzati per il
riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello
stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni
degli ambienti di lavoro;
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma
delle potenze termiche nominali dei singoli focolari
costituenti l'impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto
del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
e della portata massima di combustibile bruciato
all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi
multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale
dell'impianto pari a 0,035 MW;
h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia
effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei
controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti
all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra
autorita' indicata dalla legge regionale;
l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto: il soggetto indicato dal decreto attuativo
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle
operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta
combustione nei focolari e l'adeguamento del regime
dell'impianto termico alla richiesta di calore.».
«Art. 284 (Installazione o modifica). - 1. Nel corso
delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di
conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza
termica nominale superiore al valore di soglia,
l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto e'
dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma
2-bis. Tali dichiarazioni devono essere espressamente
riportate in un atto allegato alla dichiarazione di
conformita', messo a disposizione del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte
dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei
lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione di
conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorita'
competente. In occasione della dichiarazione di
conformita', l'installatore indica al responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad
assicurare il rispetto dei valori limite di cui
all'articolo 286, affinche' tale elenco sia inserito nel
libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non e'
ancora individuato al momento dell'installazione,
l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia
l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il
quale li mette a disposizione del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30
giorni dalla relativa individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica
nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che
l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite
di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il
libretto di centrale deve essere inoltre integrato con
l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di
cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali
atti integrativi all'autorita' competente entro 30 giorni
dalla redazione.
2-bis. I medi impianti termici civili messi in
esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre
2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro
autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette
all'autorita' titolare del registro, quantomeno sessanta
giorni prima dell'installazione o della modifica
dell'impianto, un apposito atto in cui dichiara i dati
previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta.
2-ter. I medi impianti termici civili messi in
esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti
nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro
il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorita'
titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un
apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato
I, Parte V, alla Parte Quinta.
2-quater. E' tenuto, presso ciascuna autorita'
competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti
termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli
atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l'autorita' competente
effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e
comunica tempestivamente tale esito al richiedente.».
«Art. 285 (Caratteristiche tecniche). - 1. Gli impianti
termici civili di potenza termica nominale superiore al
valore di soglia devono rispettare le caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla
presente parte pertinenti al tipo di combustibile
utilizzato. I piani e i programmi di qualita' dell'aria
previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 possono
imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie
al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi
di qualita' dell'aria.».
«Art. 286 (Valori limite di emissione). - 1. Le
emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di
potenza termica nominale superiore al valore di soglia
devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla
parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente
decreto e i piu' restrittivi valori limite previsti dai
piani e dai programmi di qualita' dell'aria previsti dal
decreto legislativo n. 155 del 2010, ove necessario al
conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi
di qualita' dell'aria.
1-bis. I medi impianti termici civili messi in
esercizio prima del 20 dicembre 2018 sono soggetti ai
pertinenti valori previsti a fini di adeguamento
dall'allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei
commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029.
2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma
1 devono essere controllati almeno annualmente dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto nel corso delle normali operazioni di
controllo e manutenzione. I valori misurati, con
l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura
utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura,
devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412. La parte III, sezione 1, dell'allegato IX alla parte
quinta del presente decreto individua i casi in cui tale
controllo dei valori di emissione non e' richiesto o deve
essere effettuato con una diversa frequenza. Al libretto di
centrale devono essere allegati altresi' i documenti o le
dichiarazioni che attestano l'espletamento delle
manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori
limite di emissione previste dal libretto di centrale.
2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non
conformita' dei valori limite misurati rispetto ai valori
limite prescritti, accertate nei controlli previsti al
comma 2, sono comunicate dal responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto all'autorita' competente
entro 24 ore dall'accertamento, utilizzando il formato
stabilito dalla normativa regionale. In tali casi, il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto deve procedere al ripristino della
conformita' nel piu' breve tempo possibile. L'autorita'
competente puo' impartire prescrizioni dirette al
ripristino della conformita', fissando un termine per
l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio
dell'impianto fino al ripristino. La continuazione
dell'esercizio non e' in tutti i casi concessa se la non
conformita' puo' determinare un pericolo per la salute
umana o un significativo peggioramento della qualita'
dell'aria a livello locale.
2-ter. In caso di medi impianti termici civili, al
libretto di centrale sono allegati, oltre agli atti
previsti al comma 2, i seguenti atti:
a) la comunicazione di avvenuta registrazione di cui
all'articolo 284, comma 2-quater;
b) la documentazione relativa al tipo ed al
quantitativo di combustibili utilizzati;
c) le prove del funzionamento effettivo e costante
dell'impianto di abbattimento delle emissioni, ove
presente;
d) la documentazione relativa alle comunicazioni
effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del comma
2-bis.
3. Ai fini del campionamento, dell'analisi e della
valutazione delle emissioni degli impianti termici di cui
al comma 1 si applicano i metodi previsti nella parte III
dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.
4. (abrogato)».
«Art. 288 (Controlli e sanzioni). - 1. E' punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che
non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui
all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto o del soggetto committente nei termini
prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione
di conformita' nei casi in cui questa e' trasmessa ai sensi
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la
stessa sanzione e' punito il soggetto committente che non
mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti
nei termini prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto
l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette
all'autorita' competente nei termini prescritti. Il
produttore di impianti termici civili che non tiene a
disposizione i rapporti di prova previsti all'articolo 282,
comma 2-bis, e' soggetto alla stessa sanzione.
1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici
civili in assenza di iscrizione nel registro previsto
all'articolo 284, comma 2-quater, il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
euro a duemilacinquecentottantadue euro.
2. In caso di esercizio di un impianto termico civile
non conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a
duemilacinquecentottantadue euro:
a) il produttore o, se manca l'attestazione prevista
all'articolo 282, il produttore e l'installatore, nei casi
soggetti all'articolo 284, comma 1;
b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2.
3. Nel caso in cui un impianto termico civile non
rispetti i valori limite di emissione di cui all'articolo
286, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquecentosedici euro a
duemilacinquecentottantadue euro:
a) il produttore e l'installatore se mancano la
attestazione o le istruzioni previste dall'articolo 282;
b) il produttore se sussistono la attestazione e le
istruzioni previste dall'articolo 282 e se dal libretto di
centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le
manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente
decreto e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, purche' non sia superata la durata stabilita per il
ciclo di vita dell'impianto;
c) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
se sussistono la attestazione e le istruzioni previste
dall'articolo 282 e se dal libretto di centrale non
risultano regolarmente effettuati i controlli e le
manutenzioni prescritti o e' stata superata la durata
stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.
3-bis. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione o di ripristino di conformita' previsti
dall'articolo 286, comma 2-bis, il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
euro a duemilacinquecentottantadue euro.
4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro
e' punito il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo
delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma 2, o non
allega al libretto di centrale i dati ivi previsti o i dati
previsti all'articolo 286, comma 2-ter.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste dai commi precedenti, della procedura prevista
all'articolo 286, comma 2-bis e delle sanzioni previste per
la produzione di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni, l'autorita' competente, ove accerti che
l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 285 o i valori limite di emissione di cui
all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo 293,
impone, con proprio provvedimento, al contravventore di
procedere all'adeguamento entro un determinato termine
oltre il quale l'impianto non puo' essere utilizzato. In
caso di mancato rispetto del provvedimento adottato
dall'autorita' competente si applica l'articolo 650 del
codice penale.
6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17
e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede
l'autorita' competente di cui all'articolo 283, comma 1,
lettera i), o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale.
7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico
civile di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW
senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui
all'articolo 287 e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui
irrogazione provvede l'autorita' indicata dalla legge
regionale.
8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo
sono effettuati dall'autorita' competente in occasione
delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato
decreto legislativo anche avvalendosi degli organismi ivi
previsti, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
8-bis. Il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto fornisce all'autorita'
competente la collaborazione necessaria per i controlli,
anche svolti mediante attivita' di campionamento e analisi
e raccolta di dati e informazioni, funzionali
all'accertamento del rispetto delle disposizioni della
Parte Quinta del presente decreto.
8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai
sensi del presente titolo, relativi ad un anno civile, sono
conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali
atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione
dell'autorita' competente che ne richieda l'acquisizione.
L'autorita' competente richiede l'acquisizione degli atti
ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una
richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.».
«Art. 290 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
2. L'installazione di impianti termici civili
centralizzati puo' essere imposta dai regolamenti edilizi
comunali relativamente agli interventi di ristrutturazione
edilizia ed agli interventi di nuova costruzione qualora
tale misura sia individuata dai piani e dai programmi di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, come
necessaria al conseguimento dei valori di qualita'
dell'aria.
3. (abrogato).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della salute e dello sviluppo economico,
sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze
per il rilascio di una certificazione dei generatori di
calore, con priorita' per quelli aventi potenza termica
nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW,
alimentati con i combustibili individuati alle lettere f),
g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla
parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si
attesta l'idoneita' dell'impianto ad assicurare specifiche
prestazioni emissive, con particolare riferimento alle
emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in
relazione ai livelli prestazionali assicurati, una
specifica classe di qualita'. Tale decreto individua anche
le prestazioni emissive di riferimento per le diverse
classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il
produttore deve effettuare ai fini della certificazione,
nonche' indicazioni circa le corrette modalita' di
installazione e gestione dei generatori di calore. A
seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono
imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di
calore non aventi la certificazione o certificati con una
classe di qualita' inferiore, ove tale misura sia
necessaria al conseguimento dei valori di qualita'
dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento
statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione
di generatori di calore a ridotto impatto ambientale
assicurano priorita' a quelli certificati con una classe di
qualita' superiore.».