Art. 2 
 
Modifiche  ai  Titoli  II  e  III  della  Parte  Quinta  del  decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
 
  1. Ai titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 282: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Un impianto termico  civile  avente  potenza  termica  nominale
uguale o superiore a 3 MW si considera come un unico impianto ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del  titolo  I.  Resta  soggetta
alle disposizioni degli articoli 270, 273, commi 9 e 10,  e  273-bis,
commi 8 e 9, l'aggregazione di tale impianto con altri impianti.»; 
      2), dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il produttore  di  impianti  termici  civili  attesta,  per
ciascun  modello  prodotto,  la  conformita'   alle   caratteristiche
tecniche di cui all'articolo 285 e l'idoneita' a rispettare i  valori
limite  di  emissione  di  cui  all'articolo  286.  L'idoneita'  deve
risultare da apposite prove, effettuate secondo le  pertinenti  norme
EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN  ISO/IEC
17025 per i metodi di prova relativi ai  parametri  per  i  quali  si
effettua la  misura.  I  rapporti  sono  tenuti  a  disposizione  dal
produttore. Ciascun impianto termico civile  messo  in  commercio  e'
accompagnato  dalla  attestazione   e   dalle   istruzioni   relative
all'installazione.»; 
    b) all'articolo 283: 
      1) al comma 1: 
        1.1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis)  medio  impianto  termico  civile:  impianto  termico
civile di potenza pari  o  superiore  a  1  MW;  non  ricadono  nella
definizione gli  impianti  utilizzati  per  il  riscaldamento  a  gas
diretto  degli  spazi  interni  dello  stabilimento   ai   fini   del
miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;»; 
        1.2)  la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «i)
autorita' competente: l'autorita' responsabile dei  controlli,  degli
accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo  9  del  decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  e  dal  decreto   attuativo
dell'articolo 4, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  citato  decreto
legislativo, o altra autorita' indicata dalla legge regionale;»; 
        1.3) alla lettera m) le parole: «dall'articolo 11,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412»
sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto attuativo  dell'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto  2005,
n. 192.»; 
    c) all'articolo 284: 
  1) al  comma  1,  le  parole:  «e'  conforme  alle  caratteristiche
tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare  i  valori
limite di cui all'articolo 286.» sono sostituite dalle seguenti:  «e'
dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis.»; 
  2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. I  medi  impianti  termici  civili  messi  in  esercizio  o
soggetti a modifica a partire dal  20  dicembre  2018  devono  essere
preventivamente iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma
2-quater.  A  tal  fine  il  responsabile  dell'esercizio   e   della
manutenzione   trasmette   all'autorita'   titolare   del   registro,
quantomeno sessanta giorni prima dell'installazione o della  modifica
dell'impianto, un apposito atto  in  cui  dichiara  i  dati  previsti
all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta.» 
  2-ter. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima  del
20 dicembre 2018 devono essere iscritti  nel  registro  autorizzativo
previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029. A  tal  fine  il
responsabile   dell'esercizio   e   della   manutenzione    trasmette
all'autorita' titolare del registro, entro il  31  ottobre  2028,  un
apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato  I,  Parte
V, alla Parte Quinta. 
  2-quater. E'  tenuto,  presso  ciascuna  autorita'  competente,  un
registro per l'iscrizione dei medi  impianti  termici  civili.  Entro
trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti ai  commi  2-bis  e
2-ter  l'autorita'  competente  effettua  o  nega  l'iscrizione   nel
registro autorizzativo  e  comunica  tempestivamente  tale  esito  al
richiedente.»; 
  d) all'articolo 285, comma 1, le parole: «dalla vigente  normativa»
sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo n.  155  del
2010.»; 
  e) all'articolo 286: 
  1)  al  comma  1  le  parole  «rispettare  i  valori  limite»  sono
sostituite dalle seguenti «rispettare i pertinenti valori  limite»  e
le parole «dalla vigente normativa» sono  sostituite  dalle  seguenti
«dal decreto legislativo n. 155 del 2010»; 
  2), dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio prima del
20 dicembre 2018 sono soggetti ai pertinenti valori previsti  a  fini
di  adeguamento  dall'allegato  IX  alla   Parte   Quinta   ed   alle
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029.»; 
      3) al comma 2, le parole: «Tale controllo annuale dei valori di
emissione non e' richiesto nei casi previsti dalla parte III, sezione
1 dell'allegato IX alla parte  quinta  del  presente  decreto.»  sono
sostituite dalle seguenti: «La parte III, sezione 1, dell'allegato IX
alla parte quinta del presente decreto individua i casi in  cui  tale
controllo dei valori di emissione non  e'  richiesto  o  deve  essere
effettuato con una diversa frequenza.»; 
      4), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformita'
dei valori limite misurati  rispetto  ai  valori  limite  prescritti,
accertate nei controlli previsti al  comma  2,  sono  comunicate  dal
responsabile  dell'esercizio  e  della   manutenzione   dell'impianto
all'autorita' competente entro 24 ore dall'accertamento,  utilizzando
il formato stabilito dalla normativa  regionale.  In  tali  casi,  il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione  dell'impianto  deve
procedere al  ripristino  della  conformita'  nel  piu'  breve  tempo
possibile. L'autorita' competente puo' impartire prescrizioni dirette
al  ripristino   della   conformita',   fissando   un   termine   per
l'adempimento,   e   stabilire   le   condizioni   per    l'esercizio
dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non
e' in tutti i casi concessa se la non conformita' puo' determinare un
pericolo per la salute umana o un significativo  peggioramento  della
qualita' dell'aria a livello locale. 
  2-ter. In caso di medi impianti  termici  civili,  al  libretto  di
centrale sono allegati, oltre  agli  atti  previsti  al  comma  2,  i
seguenti atti: 
  a) la comunicazione di avvenuta registrazione di  cui  all'articolo
284, comma 2-quater; 
  b) la  documentazione  relativa  al  tipo  ed  al  quantitativo  di
combustibili utilizzati; 
  c) le prove del funzionamento effettivo e costante dell'impianto di
abbattimento delle emissioni, ove presente; 
  d) la documentazione relativa alle comunicazioni effettuate ed agli
interventi effettuati ai sensi del comma 2-bis.»; 
  5) il comma 4 e' abrogato; 
    f) all'articolo 288: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il
produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione  i
rapporti di prova previsti all'articolo 282, comma 2-bis, e' soggetto
alla stessa sanzione.»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In caso di esercizio di medi  impianti  termici  civili  in
assenza di iscrizione nel registro previsto all'articolo  284,  comma
2-quater, il responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione  e'
soggetto   ad   una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.»; 
      3) al comma 2 la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:  «a)
il produttore o, se manca l'attestazione prevista  all'articolo  282,
il produttore e l'installatore, nei casi soggetti  all'articolo  284,
comma 1;»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nel caso in cui un  impianto  termico  civile  non  rispetti  i
valori limite di emissione di cui all'articolo  286,  comma  1,  sono
soggetti   ad   una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da
cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: 
    a) il produttore e l'installatore se mancano la attestazione o le
istruzioni previste dall'articolo 282; 
    b) il produttore se sussistono la attestazione  e  le  istruzioni
previste dall'articolo 282 e se dal libretto  di  centrale  risultano
regolarmente effettuati i  controlli  e  le  manutenzioni  prescritti
dalla parte quinta del  presente  decreto  e  dal  decreto  attuativo
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, purche' non sia superata la durata stabilita per
il ciclo di vita dell'impianto; 
    c)  il  responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione   se
sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall'articolo 282
e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i
controlli e le manutenzioni prescritti o e' stata superata la  durata
stabilita per il ciclo di vita dell'impianto.»; 
      5), dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o  di
ripristino di conformita' previsti dall'articolo 286, comma 2-bis, il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione e' soggetto  ad  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  cinquecentosedici  euro   a
duemilacinquecentottantadue euro.»; 
      6) al  comma  4  la  parola:  «annuale»  e'  soppressa  e  sono
aggiunte;  in  fine,  le  seguenti  parole:  «o   i   dati   previsti
all'articolo 286, comma 2-ter»; 
      7) al comma 5, le parole: «Ferma restando l'applicazione  delle
sanzioni  previste  dai  commi  precedenti»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste  dai
commi precedenti, della procedura prevista  all'articolo  286,  comma
2-bis»; 
      8) al comma 8, le parole: «ai sensi dell'allegato L al  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192,» sono sostituite  dalle  seguenti
:«ai sensi del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  e  del
decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del
citato decreto legislativo»; 
      9) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
  «8-bis.  Il  responsabile  dell'esercizio  e   della   manutenzione
dell'impianto fornisce  all'autorita'  competente  la  collaborazione
necessaria per  i  controlli,  anche  svolti  mediante  attivita'  di
campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali
all'accertamento del rispetto delle disposizioni della  Parte  Quinta
del presente decreto. 
  8-ter. Gli atti allegati al  libretto  di  centrale  ai  sensi  del
presente titolo, relativi ad un  anno  civile,  sono  conservati  per
almeno i sei anni civili  successivi.  Tali  atti  sono  messi  senza
indebito ritardo a  disposizione  dell'autorita'  competente  che  ne
richieda    l'acquisizione.    L'autorita'    competente     richiede
l'acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un  cittadino
formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.»; 
    g) all'articolo 290 il comma 3 e'  abrogato  e  al  comma  4,  le
parole: «, da adottare entro il 31 dicembre 2010,» sono soppresse. 
    h) l'articolo 294 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 294 (Prescrizioni per il rendimento di combustione). - 1.  Al
fine di  ottimizzare  il  rendimento  di  combustione,  gli  impianti
disciplinati dal titolo I della parte quinta  del  presente  decreto,
eccettuati quelli previsti dall'allegato IV,  parte  I,  alla  stessa
parte quinta, devono essere dotati di un sistema di  controllo  della
combustione che  consenta  la  regolazione  automatica  del  rapporto
aria-combustibile. 
  2. Il comma 1 non si applica agli impianti  elencati  nell'articolo
273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW. 
  3. Al  fine  di  ottimizzare  il  rendimento  di  combustione,  gli
impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta  del  presente
decreto, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a
1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW
e  dotati  di  singoli  focolari  di  potenza  termica  nominale  non
inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di  controllo
della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto
aria-combustibile.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo degli artt.  282,  283,  284,  285,
          286, 288 e 290 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 282 (Campo di applicazione).  -  1.  Il  presente
          titolo  disciplina,  ai  fini  della  prevenzione  e  della
          limitazione  dell'inquinamento  atmosferico,  gli  impianti
          termici civili aventi potenza termica nominale inferiore  a
          3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del  titolo  I  gli
          impianti termici civili  aventi  potenza  termica  nominale
          uguale o superiore. 
              2. Un impianto termico civile  avente  potenza  termica
          nominale uguale o superiore a 3 MW  si  considera  come  un
          unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni
          del  titolo  I.  Resta  soggetta  alle  disposizioni  degli
          articoli 270, 273, commi 9 e 10, e 273-bis, commi  8  e  9,
          l'aggregazione di tale impianto con altri impianti. 
              2-bis.  Il  produttore  di  impianti   termici   civili
          attesta, per ciascun modello prodotto, la conformita'  alle
          caratteristiche  tecniche  di  cui   all'articolo   285   e
          l'idoneita' a rispettare i valori limite  di  emissione  di
          cui  all'articolo  286.  L'idoneita'  deve   risultare   da
          apposite prove, effettuate secondo le pertinenti  norme  EN
          da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI  CEI  EN
          ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi  ai  parametri
          per i quali si effettua la misura. I rapporti sono tenuti a
          disposizione  dal  produttore.  Ciascun  impianto   termico
          civile   messo   in   commercio   e'   accompagnato   dalla
          attestazione     e      dalle      istruzioni      relative
          all'installazione.». 
              «Art. 283 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          titolo si applicano le seguenti definizioni: 
              a) impianto termico: impianto destinato alla produzione
          di calore costituito da uno o piu' generatori di  calore  e
          da un unico sistema di  distribuzione  e  utilizzazione  di
          tale calore, nonche' da appositi dispositivi di regolazione
          e di controllo; 
              b)  generatore  di  calore:  qualsiasi  dispositivo  di
          combustione alimentato con combustibili al fine di produrre
          calore, costituito da  un  focolare  ed  eventualmente  uno
          scambiatore di calore; 
              c) focolare: parte di un  generatore  di  calore  nella
          quale avviene il processo di combustione; 
              d) impianto termico civile:  impianto  termico  la  cui
          produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche  in
          edifici ad uso non residenziale, al  riscaldamento  o  alla
          climatizzazione  invernale  o  estiva  di  ambienti  o   al
          riscaldamento  di  acqua  per  usi  igienici  e   sanitari;
          l'impianto termico civile e' centralizzato se  serve  tutte
          le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale
          negli altri casi; 
              d-bis) medio impianto termico civile: impianto  termico
          civile di potenza pari o superiore a  1  MW;  non  ricadono
          nella  definizione   gli   impianti   utilizzati   per   il
          riscaldamento a  gas  diretto  degli  spazi  interni  dello
          stabilimento ai fini  del  miglioramento  delle  condizioni
          degli ambienti di lavoro; 
              e) potenza termica  nominale  dell'impianto:  la  somma
          delle  potenze  termiche  nominali  dei  singoli   focolari
          costituenti l'impianto; 
              f) potenza termica nominale del focolare:  il  prodotto
          del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
          e  della   portata   massima   di   combustibile   bruciato
          all'interno del focolare, espresso in Watt termici  o  suoi
          multipli; 
              g)  valore  di   soglia:   potenza   termica   nominale
          dell'impianto pari a 0,035 MW; 
              h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia
          effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la
          dichiarazione di conformita'  di  cui  all'articolo  7  del
          decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; 
              i) autorita' competente: l'autorita'  responsabile  dei
          controlli, degli accertamenti e  delle  ispezioni  previsti
          all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192, e dal decreto  attuativo  dell'articolo  4,  comma  1,
          lettere a) e b), del citato decreto  legislativo,  o  altra
          autorita' indicata dalla legge regionale; 
              l) installatore: il soggetto indicato  dall'articolo  3
          del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; 
              m) responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione
          dell'impianto: il soggetto indicato dal  decreto  attuativo
          dell'articolo 4, comma 1, lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 
              n) conduzione di un  impianto  termico:  insieme  delle
          operazioni necessarie al fine  di  assicurare  la  corretta
          combustione  nei  focolari  e  l'adeguamento   del   regime
          dell'impianto termico alla richiesta di calore.». 
              «Art. 284 (Installazione o modifica). -  1.  Nel  corso
          delle   verifiche   finalizzate   alla   dichiarazione   di
          conformita' prevista dal decreto  ministeriale  22  gennaio
          2008, n. 37, per gli impianti  termici  civili  di  potenza
          termica   nominale   superiore   al   valore   di   soglia,
          l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto  e'
          dotato della attestazione prevista all'articolo 282,  comma
          2-bis.  Tali  dichiarazioni  devono  essere   espressamente
          riportate  in  un  atto  allegato  alla  dichiarazione   di
          conformita',  messo   a   disposizione   del   responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da  parte
          dell'installatore entro 30  giorni  dalla  conclusione  dei
          lavori.  L'autorita'  che  riceve   la   dichiarazione   di
          conformita' ai sensi del decreto  ministeriale  22  gennaio
          2008, n. 37, provvede ad inviare  tale  atto  all'autorita'
          competente.   In   occasione   della    dichiarazione    di
          conformita',   l'installatore   indica   al    responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto  l'elenco
          delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie  ad
          assicurare  il  rispetto   dei   valori   limite   di   cui
          all'articolo 286, affinche' tale elenco  sia  inserito  nel
          libretto di centrale previsto dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione  dell'impianto  non  e'
          ancora   individuato   al    momento    dell'installazione,
          l'installatore, entro 30 giorni  dall'installazione,  invia
          l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente,  il
          quale   li   mette   a   disposizione   del    responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro  30
          giorni dalla relativa individuazione. 
              2. Per gli impianti termici civili di  potenza  termica
          nominale superiore al valore di soglia, in  esercizio  alla
          data di entrata in vigore della parte quinta  del  presente
          decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo  11
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
          n. 412 deve  essere  integrato,  a  cura  del  responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
          31 dicembre 2012,  da  un  atto  in  cui  si  dichiara  che
          l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
          all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori  limite
          di cui all'articolo 286. Entro  il  31  dicembre  2012,  il
          libretto di centrale  deve  essere  inoltre  integrato  con
          l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e  straordinarie
          necessarie ad assicurare il rispetto dei valori  limite  di
          cui all'articolo  286.  Il  responsabile  dell'esercizio  e
          della manutenzione dell'impianto provvede ad  inviare  tali
          atti integrativi all'autorita' competente entro  30  giorni
          dalla redazione. 
              2-bis.  I  medi  impianti  termici  civili   messi   in
          esercizio o soggetti a modifica a partire dal  20  dicembre
          2018 devono essere preventivamente  iscritti  nel  registro
          autorizzativo previsto al comma 2-quater.  A  tal  fine  il
          responsabile dell'esercizio e della manutenzione  trasmette
          all'autorita' titolare del  registro,  quantomeno  sessanta
          giorni   prima   dell'installazione   o   della    modifica
          dell'impianto, un apposito atto  in  cui  dichiara  i  dati
          previsti all'allegato I, Parte V, alla Parte Quinta. 
              2-ter.  I  medi  impianti  termici  civili   messi   in
          esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti
          nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro
          il  1°  gennaio  2029.   A   tal   fine   il   responsabile
          dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorita'
          titolare  del  registro,  entro  il  31  ottobre  2028,  un
          apposito atto in cui dichiara i dati previsti  all'allegato
          I, Parte V, alla Parte Quinta. 
              2-quater.  E'   tenuto,   presso   ciascuna   autorita'
          competente, un registro per l'iscrizione dei medi  impianti
          termici civili. Entro trenta giorni dalla  ricezione  degli
          atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l'autorita' competente
          effettua o nega l'iscrizione nel registro  autorizzativo  e
          comunica tempestivamente tale esito al richiedente.». 
              «Art. 285 (Caratteristiche tecniche). - 1. Gli impianti
          termici civili di potenza  termica  nominale  superiore  al
          valore  di  soglia  devono  rispettare  le  caratteristiche
          tecniche previste dalla  parte  II  dell'allegato  IX  alla
          presente  parte  pertinenti   al   tipo   di   combustibile
          utilizzato. I piani e i  programmi  di  qualita'  dell'aria
          previsti dal decreto legislativo n. 155  del  2010  possono
          imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove  necessarie
          al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi
          di qualita' dell'aria.». 
              «Art.  286  (Valori  limite  di  emissione).  -  1.  Le
          emissioni in atmosfera degli  impianti  termici  civili  di
          potenza termica nominale  superiore  al  valore  di  soglia
          devono rispettare i pertinenti valori limite previsti dalla
          parte III dell'Allegato IX alla parte quinta  del  presente
          decreto e i piu' restrittivi  valori  limite  previsti  dai
          piani e dai programmi di qualita'  dell'aria  previsti  dal
          decreto legislativo n. 155  del  2010,  ove  necessario  al
          conseguimento ed al rispetto dei valori e  degli  obiettivi
          di qualita' dell'aria. 
              1-bis.  I  medi  impianti  termici  civili   messi   in
          esercizio prima del  20  dicembre  2018  sono  soggetti  ai
          pertinenti  valori   previsti   a   fini   di   adeguamento
          dall'allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei
          commi 2-bis e 2-ter a partire dal 1° gennaio 2029. 
              2. I valori di emissione degli impianti di cui al comma
          1  devono  essere  controllati   almeno   annualmente   dal
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto  nel  corso  delle  normali   operazioni   di
          controllo  e   manutenzione.   I   valori   misurati,   con
          l'indicazione delle relative date,  dei  metodi  di  misura
          utilizzati e del soggetto  che  ha  effettuato  la  misura,
          devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412. La parte III, sezione 1, dell'allegato IX  alla  parte
          quinta del presente decreto individua i casi  in  cui  tale
          controllo dei valori di emissione non e' richiesto  o  deve
          essere effettuato con una diversa frequenza. Al libretto di
          centrale devono essere allegati altresi' i documenti  o  le
          dichiarazioni   che    attestano    l'espletamento    delle
          manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei  valori
          limite di emissione previste dal libretto di centrale. 
              2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le  non
          conformita' dei valori limite misurati rispetto  ai  valori
          limite prescritti,  accertate  nei  controlli  previsti  al
          comma 2, sono comunicate dal responsabile dell'esercizio  e
          della manutenzione dell'impianto  all'autorita'  competente
          entro 24  ore  dall'accertamento,  utilizzando  il  formato
          stabilito dalla  normativa  regionale.  In  tali  casi,  il
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto   deve   procedere   al   ripristino    della
          conformita' nel piu'  breve  tempo  possibile.  L'autorita'
          competente   puo'   impartire   prescrizioni   dirette   al
          ripristino  della  conformita',  fissando  un  termine  per
          l'adempimento, e stabilire le  condizioni  per  l'esercizio
          dell'impianto  fino   al   ripristino.   La   continuazione
          dell'esercizio non e' in tutti i casi concessa  se  la  non
          conformita' puo' determinare  un  pericolo  per  la  salute
          umana  o  un  significativo  peggioramento  della  qualita'
          dell'aria a livello locale. 
              2-ter. In caso di  medi  impianti  termici  civili,  al
          libretto  di  centrale  sono  allegati,  oltre  agli   atti
          previsti al comma 2, i seguenti atti: 
              a) la comunicazione di avvenuta  registrazione  di  cui
          all'articolo 284, comma 2-quater; 
              b)  la  documentazione   relativa   al   tipo   ed   al
          quantitativo di combustibili utilizzati; 
              c) le prove  del  funzionamento  effettivo  e  costante
          dell'impianto  di   abbattimento   delle   emissioni,   ove
          presente; 
              d)  la  documentazione  relativa   alle   comunicazioni
          effettuate ed agli interventi effettuati ai sensi del comma
          2-bis. 
              3. Ai fini  del  campionamento,  dell'analisi  e  della
          valutazione delle emissioni degli impianti termici  di  cui
          al comma 1 si applicano i metodi previsti nella  parte  III
          dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto. 
              4. (abrogato)». 
              «Art. 288 (Controlli e sanzioni). - 1.  E'  punito  con
          una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici
          euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore  che
          non redige o  redige  in  modo  incompleto  l'atto  di  cui
          all'articolo 284, comma 1, o non lo  mette  a  disposizione
          del  responsabile  dell'esercizio  e   della   manutenzione
          dell'impianto  o  del  soggetto  committente  nei   termini
          prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione
          di conformita' nei casi in cui questa e' trasmessa ai sensi
          del decreto ministeriale 22 gennaio 2008,  n.  37.  Con  la
          stessa sanzione e' punito il soggetto committente  che  non
          mette a  disposizione  del  responsabile  dell'esercizio  e
          della manutenzione dell'impianto l'atto e  l'elenco  dovuti
          nei termini prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il
          responsabile   dell'esercizio    e    della    manutenzione
          dell'impianto che non redige o redige  in  modo  incompleto
          l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette
          all'autorita'  competente  nei   termini   prescritti.   Il
          produttore di impianti  termici  civili  che  non  tiene  a
          disposizione i rapporti di prova previsti all'articolo 282,
          comma 2-bis, e' soggetto alla stessa sanzione. 
              1-bis. In caso di esercizio di  medi  impianti  termici
          civili in  assenza  di  iscrizione  nel  registro  previsto
          all'articolo   284,   comma   2-quater,   il   responsabile
          dell'esercizio e della  manutenzione  e'  soggetto  ad  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  cinquecentosedici
          euro a duemilacinquecentottantadue euro. 
              2. In caso di esercizio di un impianto  termico  civile
          non  conforme  alle   caratteristiche   tecniche   di   cui
          all'articolo   285,   sono   puniti   con   una    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  cinquecentosedici  euro   a
          duemilacinquecentottantadue euro: 
              a) il produttore o, se  manca  l'attestazione  prevista
          all'articolo 282, il produttore e l'installatore, nei  casi
          soggetti all'articolo 284, comma 1; 
              b) il responsabile dell'esercizio e della  manutenzione
          dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2. 
              3. Nel caso in  cui  un  impianto  termico  civile  non
          rispetti i valori limite di emissione di  cui  all'articolo
          286, comma 1, sono soggetti ad una sanzione  amministrativa
          pecuniaria      da      cinquecentosedici      euro       a
          duemilacinquecentottantadue euro: 
              a)  il  produttore  e  l'installatore  se  mancano   la
          attestazione o le istruzioni previste dall'articolo 282; 
              b) il produttore se sussistono  la  attestazione  e  le
          istruzioni previste dall'articolo 282 e se dal libretto  di
          centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le
          manutenzioni prescritti dalla  parte  quinta  del  presente
          decreto e dal decreto attuativo dell'articolo 4,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
          192, purche' non sia superata la durata  stabilita  per  il
          ciclo di vita dell'impianto; 
              c) il responsabile dell'esercizio e della  manutenzione
          se sussistono la  attestazione  e  le  istruzioni  previste
          dall'articolo  282  e  se  dal  libretto  di  centrale  non
          risultano  regolarmente  effettuati  i   controlli   e   le
          manutenzioni prescritti  o  e'  stata  superata  la  durata
          stabilita per il ciclo di vita dell'impianto. 
              3-bis.  In  caso  di  violazione  degli   obblighi   di
          comunicazione  o  di  ripristino  di  conformita'  previsti
          dall'articolo   286,   comma   2-bis,    il    responsabile
          dell'esercizio e della  manutenzione  e'  soggetto  ad  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  cinquecentosedici
          euro a duemilacinquecentottantadue euro. 
              4.  Con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da
          cinquecentosedici euro a  duemilacinquecentottantadue  euro
          e'  punito   il   responsabile   dell'esercizio   e   della
          manutenzione dell'impianto che non  effettua  il  controllo
          delle emissioni ai sensi dell'articolo 286, comma 2, o  non
          allega al libretto di centrale i dati ivi previsti o i dati
          previsti all'articolo 286, comma 2-ter. 
              5.  Ferma  restando   l'applicazione   delle   sanzioni
          previste dai commi  precedenti,  della  procedura  prevista
          all'articolo 286, comma 2-bis e delle sanzioni previste per
          la  produzione  di  dichiarazioni  mendaci   o   di   false
          attestazioni,  l'autorita'  competente,  ove  accerti   che
          l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di  cui
          all'articolo 285 o i valori  limite  di  emissione  di  cui
          all'articolo  286  o  quanto  disposto  dall'articolo  293,
          impone, con proprio  provvedimento,  al  contravventore  di
          procedere  all'adeguamento  entro  un  determinato  termine
          oltre il quale l'impianto non puo'  essere  utilizzato.  In
          caso  di  mancato  rispetto  del   provvedimento   adottato
          dall'autorita' competente si  applica  l'articolo  650  del
          codice penale. 
              6.  All'irrogazione   delle   sanzioni   amministrative
          previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli  17
          e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.  689,  provvede
          l'autorita' competente di cui all'articolo  283,  comma  1,
          lettera i), o la diversa  autorita'  indicata  dalla  legge
          regionale. 
              7. Chi effettua la conduzione di  un  impianto  termico
          civile di potenza termica nominale  superiore  a  0,232  MW
          senza essere munito, ove prescritto, del patentino  di  cui
          all'articolo 287 e' punito con una sanzione  amministrativa
          pecuniaria da quindici euro a quarantasei  euro,  alla  cui
          irrogazione  provvede  l'autorita'  indicata  dalla   legge
          regionale. 
              8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo
          sono  effettuati  dall'autorita'  competente  in  occasione
          delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo
          19  agosto  2005,  n.  192,   e   del   decreto   attuativo
          dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  citato
          decreto legislativo anche avvalendosi degli  organismi  ivi
          previsti,  nei   limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              8-bis.   Il   responsabile   dell'esercizio   e   della
          manutenzione    dell'impianto    fornisce     all'autorita'
          competente la collaborazione necessaria  per  i  controlli,
          anche svolti mediante attivita' di campionamento e  analisi
          e   raccolta   di   dati   e    informazioni,    funzionali
          all'accertamento  del  rispetto  delle  disposizioni  della
          Parte Quinta del presente decreto. 
              8-ter. Gli atti allegati al  libretto  di  centrale  ai
          sensi del presente titolo, relativi ad un anno civile, sono
          conservati per almeno i sei anni  civili  successivi.  Tali
          atti sono  messi  senza  indebito  ritardo  a  disposizione
          dell'autorita' competente che ne  richieda  l'acquisizione.
          L'autorita' competente richiede l'acquisizione  degli  atti
          ai fini di controllo e  quando  un  cittadino  formuli  una
          richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.». 
              «Art. 290 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. 
              2.   L'installazione   di   impianti   termici   civili
          centralizzati puo' essere imposta dai  regolamenti  edilizi
          comunali relativamente agli interventi di  ristrutturazione
          edilizia ed agli interventi di  nuova  costruzione  qualora
          tale misura sia individuata dai piani e  dai  programmi  di
          qualita' dell'aria previsti dalla vigente  normativa,  come
          necessaria  al  conseguimento  dei   valori   di   qualita'
          dell'aria. 
              3. (abrogato). 
              4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di  concerto
          con i Ministri della salute  e  dello  sviluppo  economico,
          sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze
          per il rilascio di una  certificazione  dei  generatori  di
          calore, con priorita' per  quelli  aventi  potenza  termica
          nominale  inferiore  al  valore  di  soglia  di  0,035  MW,
          alimentati con i combustibili individuati alle lettere  f),
          g) e h) della parte I,  sezione  2,  dell'allegato  X  alla
          parte quinta del presente decreto. Nella certificazione  si
          attesta l'idoneita' dell'impianto ad assicurare  specifiche
          prestazioni  emissive,  con  particolare  riferimento  alle
          emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in
          relazione  ai   livelli   prestazionali   assicurati,   una
          specifica classe di qualita'. Tale decreto individua  anche
          le prestazioni  emissive  di  riferimento  per  le  diverse
          classi, i relativi metodi di prova e le  verifiche  che  il
          produttore deve effettuare ai  fini  della  certificazione,
          nonche'  indicazioni  circa  le   corrette   modalita'   di
          installazione  e  gestione  dei  generatori  di  calore.  A
          seguito dell'entrata in vigore  del  decreto,  i  piani  di
          qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono
          imporre limiti e divieti  all'utilizzo  dei  generatori  di
          calore non aventi la certificazione o certificati  con  una
          classe  di  qualita'  inferiore,  ove   tale   misura   sia
          necessaria  al  conseguimento  dei   valori   di   qualita'
          dell'aria. I programmi e  gli  strumenti  di  finanziamento
          statali e regionali diretti ad incentivare  l'installazione
          di  generatori  di  calore  a  ridotto  impatto  ambientale
          assicurano priorita' a quelli certificati con una classe di
          qualita' superiore.».