Art. 4 
 
Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del  decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
 
  1.  All'allegato  IV,  Parte  I,  alla  Parte  Quinta  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera v-bis) le parole:  «per  corpo  essiccante»  sono
soppresse; 
    b) alla lettera bb) le parole: «pari o» sono soppresse; 
    c) alle lettere dd), ff) e gg) le parole: «3 MW» sono  sostituite
dalle seguenti: «1 MW»; 
  d) alla lettera  ii)  le  parole:  «5  MW»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1 MW»; le parole «2,5 MW» sono sostituite  dalle  seguenti
«1 MW»; 
  e) alla lettera jj), il secondo periodo e' soppresso; 
  f) alla lettera kk-bis), le parole: «Sono comunque sempre  escluse»
sono sostituite dalle seguenti: «Nelle cantine e  negli  stabilimenti
che superano tali soglie sono comunque sempre escluse»; 
  g) la  lettera  kk-ter)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «kk-ter:
Frantoi di materiali vegetali»; 
  h) dopo la lettera kk-ter), sono aggiunte le seguenti: 
      «kk-quater) Attivita' di stampa «3d» e stampa «ink jet»; 
      kk-quinquies) Attivita' di taglio, incisione e marcatura  laser
su carta o tessuti.» 
  2. All'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152
del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Criteri  per  i
controlli e per il monitoraggio delle emissioni»; 
  b) al punto 1.1,  lett.  f)  le  parole:  «ore  00:00:01  alle  ore
24:00:00» sono sostituite dalle  seguenti:  «ore  00:00:00  alle  ore
23.59.59»; 
  c) il punto 2.3 e' sostituito dal seguente: 
  «2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente  decreto,  in
caso di misure discontinue, le emissioni convogliate  si  considerano
conformi ai valori limite  se,  nel  corso  di  una  misurazione,  la
concentrazione, calcolata come media dei valori analitici  di  almeno
tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni
dei metodi di campionamento  individuati  nell'autorizzazione  e  che
siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto
nelle condizioni di esercizio piu'  gravose,  non  supera  il  valore
limite di emissione. Nel  caso  in  cui  i  metodi  di  campionamento
individuati nell'autorizzazione prevedano, per  specifiche  sostanze,
un periodo  minimo  di  campionamento  superiore  alle  tre  ore,  e'
possibile utilizzare un unico  campione  ai  fini  della  valutazione
della conformita' delle emissioni ai valori limite.  L'autorizzazione
puo' stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di
campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto
a quanto previsto dal  presente  punto  2.3  nei  casi  in  cui,  per
necessita' di natura analitica e per la durata e  le  caratteristiche
del ciclo da cui deriva l'emissione,  non  sia  possibile  garantirne
l'applicazione.» 
  d) ai punti 2.7 e 2.8 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Per i  medi  impianti  di  combustione  il  registro  e'  sostituito
dall'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.»; 
  e) al punto 2.9 le parole: «Nelle more dell'emanazione del  decreto
di cui all'articolo 271, comma 17,» sono soppresse; 
  f) al punto 3.1, alla lettera d), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: 
      «In  caso  di  grandi  impianti  di  combustione,  cementifici,
vetrerie e acciaierie, le  procedure  di  garanzia  di  qualita'  dei
sistemi di monitoraggio delle emissioni sono soggette alla norma  UNI
EN 14181. In tali casi non si applica il  paragrafo  4  del  presente
allegato.»; 
    g) al punto 3.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
medi  impianti  di  combustione  la   registrazione   e'   effettuata
nell'ambito dell'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.»; 
    h) il punto 3.3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.3 L'idoneita' degli analizzatori  in  continuo  deve  essere
attestata, ai  sensi  della  norma  UNI  EN  15267,  sulla  base  del
procedimento  di  valutazione  standardizzata  delle  caratteristiche
degli  strumenti  previsto  da  tale  norma  tecnica.   Resta   fermo
l'utilizzo degli analizzatori autorizzati,  sulla  base  delle  norme
all'epoca vigenti, prima dell'entrata in vigore della  norma  UNI  EN
15267:2009.»; 
    i) al punto 3.5 le parole:  «norma  UNI  10169  (edizione  giugno
1993)  o,  ove  cio'  non  sia  tecnicamente  possibile,  secondo  le
disposizioni  date  dalle  autorita'  competenti  per  il  controllo,
sentito il gestore» sono sostituite dalle  seguenti:  «norma  UNI  EN
15259»; 
    l) al punto 5.4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
medi impianti di combustione l'archiviazione dei dati  e'  effettuata
ai sensi del punto 5-bis.2.»; 
    m), dopo il paragrafo 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Medi impianti di combustione 
      5-bis.1. Ai medi  impianti  di  combustione  si  applicano,  in
aggiunta alle disposizioni  dei  paragrafi  1,  2,  3,  4,  e  5,  le
specifiche disposizioni del presente paragrafo. Se e'  utilizzato  un
sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni si applicano,  in
luogo delle pertinenti disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, i punti 4
e 5 della sezione 8 della Parte II dell'allegato II alla Parte Quinta
ed i valori limite di emissione si considerano rispettati  se,  nelle
ore di normale funzionamento, durante un anno civile: 
  il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati non supera
il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione, 
  nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 per cento
dei pertinenti valori limite di emissione  o,  in  caso  di  impianti
composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone, il  150  per
cento dei pertinenti valori limite di emissione, 
  nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti  valori
limite di emissione. 
      5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui  sono  ubicati  medi
impianti di  combustione  archivia  e  conserva,  per  ciascun  medio
impianto  di  combustione,   sulla   base   dello   schema   previsto
all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2,  i  dati
di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni  previste  al
punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo
271, commi 14, 20-bis e 20-ter. 
      5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei guasti  tali  da
non permettere il  rispetto  di  valori  limite  di  emissione  e  le
comunicazioni delle non conformita'  accertate  nel  monitoraggio  di
competenza del gestore, ai sensi dell'articolo 271, commi  14  e  20,
sono  effettuate  secondo  il  formato  stabilito   dalla   normativa
regionale. 
      5-bis.4.  L'autorizzazione  o,   in   caso   di   impianti   di
stabilimenti non soggetti ad autorizzazione,  l'autorita'  competente
per il controllo puo' disporre che i dati  di  monitoraggio  e  altri
dati previsti al punto 5-bis.2 siano  soggetti  ad  invio  periodico,
anche utilizzando, in caso di sistemi di  monitoraggio  in  continuo,
procedure di trasmissione basate su sistemi informatici automatici. 
      5-bis.5. I dati previsti al punto 5-bis.2 e l'autorizzazione di
cui agli articoli 269, 272 o 272-bis,  sono  messi  senza  ritardo  a
disposizione  dell'autorita'  competente  per  il  controllo  che  ne
richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile,  sono
conservati per almeno  i  sei  anni  civili  successivi.  L'autorita'
competente per il controllo richiede l'acquisizione dei dati  a  fini
di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta  di  accesso
ai dati ivi contenuti. 
      5-bis.6. Per i medi impianti di combustione multicombustibili i
valori limite di emissione  sono  misurati  nei  periodi  di  normale
funzionamento dell'impianto in cui e' utilizzato il combustibile o la
miscela di combustibili che puo' determinare il livello piu'  elevato
di emissioni. 
      5-bis.7.   Il   gestore    assicura,    nei    modi    previsti
dall'autorizzazione, la misura delle sostanze per cui sono prescritti
valori limite di emissione e, anche  quando  non  sia  prescritto  un
valore limite, la misura del monossido di carbonio. 
      5-bis.8.  Se  e'  utilizzato  un  sistema  di  monitoraggio  in
continuo delle  emissioni  l'autorizzazione  prescrive  una  verifica
almeno annuale mediante misurazioni parallele, svolte con  il  metodo
utilizzato per i controlli dell'autorita' competente, e disciplina le
modalita'  per  la  comunicazione  dei   risultati   della   verifica
all'autorita' competente. 
      5-bis.9. L'autorizzazione che prevede, per il  monitoraggio  di
competenza  del  gestore,  misure   periodiche   basate   su   metodi
discontinui, ne prescrive l'esecuzione quantomeno annuale. 
      5-bis.10. Le misure periodiche del punto 5-bis.9 si  effettuano
per la prima volta entro quattro mesi dalla piu' recente tra la  data
di  messa  in  esercizio   dell'impianto   e   quella   di   rilascio
dell'autorizzazione o di perfezionamento della procedura di  adesione
alle autorizzazioni generali, relative agli stabilimenti in cui  sono
ubicati medi impianti di combustione. 
      5-bis.11. Il presente paragrafo si applica ai medi impianti  di
combustione esistenti a decorrere dalle  date  previste  all'articolo
273-bis, comma 5. Fino a tali date continuano ad applicarsi  le  sole
disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5.»; 
    n) all'allegato VI alla Parte Quinta del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, dopo  l'appendice  4,  e'  aggiunta  l'appendice  4-bis
introdotta allegato IV al presente decreto. 
  3. All'allegato IX, alla Parte Quinta del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006 la Parte III e' sostituita  dalla  corrispondente  parte
dell'allegato V al presente decreto. 
  4. L'allegato V alla Parte Quinta del legislativo n. 152  del  2006
e' sostituito dall'allegato V di  cui  all'allegato  VI  al  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico