Art. 4 Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 1. All'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera v-bis) le parole: «per corpo essiccante» sono soppresse; b) alla lettera bb) le parole: «pari o» sono soppresse; c) alle lettere dd), ff) e gg) le parole: «3 MW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW»; d) alla lettera ii) le parole: «5 MW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW»; le parole «2,5 MW» sono sostituite dalle seguenti «1 MW»; e) alla lettera jj), il secondo periodo e' soppresso; f) alla lettera kk-bis), le parole: «Sono comunque sempre escluse» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse»; g) la lettera kk-ter) e' sostituita dalla seguente: «kk-ter: Frantoi di materiali vegetali»; h) dopo la lettera kk-ter), sono aggiunte le seguenti: «kk-quater) Attivita' di stampa «3d» e stampa «ink jet»; kk-quinquies) Attivita' di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.» 2. All'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni»; b) al punto 1.1, lett. f) le parole: «ore 00:00:01 alle ore 24:00:00» sono sostituite dalle seguenti: «ore 00:00:00 alle ore 23.59.59»; c) il punto 2.3 e' sostituito dal seguente: «2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, e' possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformita' delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione puo' stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessita' di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.» d) ai punti 2.7 e 2.8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i medi impianti di combustione il registro e' sostituito dall'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.»; e) al punto 2.9 le parole: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 271, comma 17,» sono soppresse; f) al punto 3.1, alla lettera d), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di grandi impianti di combustione, cementifici, vetrerie e acciaierie, le procedure di garanzia di qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni sono soggette alla norma UNI EN 14181. In tali casi non si applica il paragrafo 4 del presente allegato.»; g) al punto 3.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i medi impianti di combustione la registrazione e' effettuata nell'ambito dell'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.»; h) il punto 3.3 e' sostituito dal seguente: «3.3 L'idoneita' degli analizzatori in continuo deve essere attestata, ai sensi della norma UNI EN 15267, sulla base del procedimento di valutazione standardizzata delle caratteristiche degli strumenti previsto da tale norma tecnica. Resta fermo l'utilizzo degli analizzatori autorizzati, sulla base delle norme all'epoca vigenti, prima dell'entrata in vigore della norma UNI EN 15267:2009.»; i) al punto 3.5 le parole: «norma UNI 10169 (edizione giugno 1993) o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, secondo le disposizioni date dalle autorita' competenti per il controllo, sentito il gestore» sono sostituite dalle seguenti: «norma UNI EN 15259»; l) al punto 5.4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i medi impianti di combustione l'archiviazione dei dati e' effettuata ai sensi del punto 5-bis.2.»; m), dopo il paragrafo 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Medi impianti di combustione 5-bis.1. Ai medi impianti di combustione si applicano, in aggiunta alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5, le specifiche disposizioni del presente paragrafo. Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni si applicano, in luogo delle pertinenti disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, i punti 4 e 5 della sezione 8 della Parte II dell'allegato II alla Parte Quinta ed i valori limite di emissione si considerano rispettati se, nelle ore di normale funzionamento, durante un anno civile: il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione, nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite di emissione o, in caso di impianti composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone, il 150 per cento dei pertinenti valori limite di emissione, nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite di emissione. 5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter. 5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei guasti tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissione e le comunicazioni delle non conformita' accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, ai sensi dell'articolo 271, commi 14 e 20, sono effettuate secondo il formato stabilito dalla normativa regionale. 5-bis.4. L'autorizzazione o, in caso di impianti di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione, l'autorita' competente per il controllo puo' disporre che i dati di monitoraggio e altri dati previsti al punto 5-bis.2 siano soggetti ad invio periodico, anche utilizzando, in caso di sistemi di monitoraggio in continuo, procedure di trasmissione basate su sistemi informatici automatici. 5-bis.5. I dati previsti al punto 5-bis.2 e l'autorizzazione di cui agli articoli 269, 272 o 272-bis, sono messi senza ritardo a disposizione dell'autorita' competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. L'autorita' competente per il controllo richiede l'acquisizione dei dati a fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti. 5-bis.6. Per i medi impianti di combustione multicombustibili i valori limite di emissione sono misurati nei periodi di normale funzionamento dell'impianto in cui e' utilizzato il combustibile o la miscela di combustibili che puo' determinare il livello piu' elevato di emissioni. 5-bis.7. Il gestore assicura, nei modi previsti dall'autorizzazione, la misura delle sostanze per cui sono prescritti valori limite di emissione e, anche quando non sia prescritto un valore limite, la misura del monossido di carbonio. 5-bis.8. Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni l'autorizzazione prescrive una verifica almeno annuale mediante misurazioni parallele, svolte con il metodo utilizzato per i controlli dell'autorita' competente, e disciplina le modalita' per la comunicazione dei risultati della verifica all'autorita' competente. 5-bis.9. L'autorizzazione che prevede, per il monitoraggio di competenza del gestore, misure periodiche basate su metodi discontinui, ne prescrive l'esecuzione quantomeno annuale. 5-bis.10. Le misure periodiche del punto 5-bis.9 si effettuano per la prima volta entro quattro mesi dalla piu' recente tra la data di messa in esercizio dell'impianto e quella di rilascio dell'autorizzazione o di perfezionamento della procedura di adesione alle autorizzazioni generali, relative agli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione. 5-bis.11. Il presente paragrafo si applica ai medi impianti di combustione esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5. Fino a tali date continuano ad applicarsi le sole disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5.»; n) all'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'appendice 4, e' aggiunta l'appendice 4-bis introdotta allegato IV al presente decreto. 3. All'allegato IX, alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Parte III e' sostituita dalla corrispondente parte dell'allegato V al presente decreto. 4. L'allegato V alla Parte Quinta del legislativo n. 152 del 2006 e' sostituito dall'allegato V di cui all'allegato VI al presente decreto.
Note all'art. 4: Parte di provvedimento in formato grafico