Art. 4
Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
1. All'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta del decreto
legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera v-bis) le parole: «per corpo essiccante» sono
soppresse;
b) alla lettera bb) le parole: «pari o» sono soppresse;
c) alle lettere dd), ff) e gg) le parole: «3 MW» sono sostituite
dalle seguenti: «1 MW»;
d) alla lettera ii) le parole: «5 MW» sono sostituite dalle
seguenti: «1 MW»; le parole «2,5 MW» sono sostituite dalle seguenti
«1 MW»;
e) alla lettera jj), il secondo periodo e' soppresso;
f) alla lettera kk-bis), le parole: «Sono comunque sempre escluse»
sono sostituite dalle seguenti: «Nelle cantine e negli stabilimenti
che superano tali soglie sono comunque sempre escluse»;
g) la lettera kk-ter) e' sostituita dalla seguente: «kk-ter:
Frantoi di materiali vegetali»;
h) dopo la lettera kk-ter), sono aggiunte le seguenti:
«kk-quater) Attivita' di stampa «3d» e stampa «ink jet»;
kk-quinquies) Attivita' di taglio, incisione e marcatura laser
su carta o tessuti.»
2. All'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152
del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Criteri per i
controlli e per il monitoraggio delle emissioni»;
b) al punto 1.1, lett. f) le parole: «ore 00:00:01 alle ore
24:00:00» sono sostituite dalle seguenti: «ore 00:00:00 alle ore
23.59.59»;
c) il punto 2.3 e' sostituito dal seguente:
«2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in
caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano
conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la
concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno
tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni
dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che
siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto
nelle condizioni di esercizio piu' gravose, non supera il valore
limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento
individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze,
un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, e'
possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione
della conformita' delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione
puo' stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di
campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto
a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per
necessita' di natura analitica e per la durata e le caratteristiche
del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne
l'applicazione.»
d) ai punti 2.7 e 2.8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per i medi impianti di combustione il registro e' sostituito
dall'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.»;
e) al punto 2.9 le parole: «Nelle more dell'emanazione del decreto
di cui all'articolo 271, comma 17,» sono soppresse;
f) al punto 3.1, alla lettera d), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«In caso di grandi impianti di combustione, cementifici,
vetrerie e acciaierie, le procedure di garanzia di qualita' dei
sistemi di monitoraggio delle emissioni sono soggette alla norma UNI
EN 14181. In tali casi non si applica il paragrafo 4 del presente
allegato.»;
g) al punto 3.2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
medi impianti di combustione la registrazione e' effettuata
nell'ambito dell'archiviazione prevista al punto 5-bis.2.»;
h) il punto 3.3 e' sostituito dal seguente:
«3.3 L'idoneita' degli analizzatori in continuo deve essere
attestata, ai sensi della norma UNI EN 15267, sulla base del
procedimento di valutazione standardizzata delle caratteristiche
degli strumenti previsto da tale norma tecnica. Resta fermo
l'utilizzo degli analizzatori autorizzati, sulla base delle norme
all'epoca vigenti, prima dell'entrata in vigore della norma UNI EN
15267:2009.»;
i) al punto 3.5 le parole: «norma UNI 10169 (edizione giugno
1993) o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, secondo le
disposizioni date dalle autorita' competenti per il controllo,
sentito il gestore» sono sostituite dalle seguenti: «norma UNI EN
15259»;
l) al punto 5.4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
medi impianti di combustione l'archiviazione dei dati e' effettuata
ai sensi del punto 5-bis.2.»;
m), dopo il paragrafo 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Medi impianti di combustione
5-bis.1. Ai medi impianti di combustione si applicano, in
aggiunta alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5, le
specifiche disposizioni del presente paragrafo. Se e' utilizzato un
sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni si applicano, in
luogo delle pertinenti disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, i punti 4
e 5 della sezione 8 della Parte II dell'allegato II alla Parte Quinta
ed i valori limite di emissione si considerano rispettati se, nelle
ore di normale funzionamento, durante un anno civile:
il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati non supera
il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione,
nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 per cento
dei pertinenti valori limite di emissione o, in caso di impianti
composti esclusivamente da caldaie alimentate a carbone, il 150 per
cento dei pertinenti valori limite di emissione,
nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori
limite di emissione.
5-bis.2. Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi
impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio
impianto di combustione, sulla base dello schema previsto
all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati
di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste al
punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo
271, commi 14, 20-bis e 20-ter.
5-bis.3. Le comunicazioni delle anomalie o dei guasti tali da
non permettere il rispetto di valori limite di emissione e le
comunicazioni delle non conformita' accertate nel monitoraggio di
competenza del gestore, ai sensi dell'articolo 271, commi 14 e 20,
sono effettuate secondo il formato stabilito dalla normativa
regionale.
5-bis.4. L'autorizzazione o, in caso di impianti di
stabilimenti non soggetti ad autorizzazione, l'autorita' competente
per il controllo puo' disporre che i dati di monitoraggio e altri
dati previsti al punto 5-bis.2 siano soggetti ad invio periodico,
anche utilizzando, in caso di sistemi di monitoraggio in continuo,
procedure di trasmissione basate su sistemi informatici automatici.
5-bis.5. I dati previsti al punto 5-bis.2 e l'autorizzazione di
cui agli articoli 269, 272 o 272-bis, sono messi senza ritardo a
disposizione dell'autorita' competente per il controllo che ne
richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, sono
conservati per almeno i sei anni civili successivi. L'autorita'
competente per il controllo richiede l'acquisizione dei dati a fini
di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso
ai dati ivi contenuti.
5-bis.6. Per i medi impianti di combustione multicombustibili i
valori limite di emissione sono misurati nei periodi di normale
funzionamento dell'impianto in cui e' utilizzato il combustibile o la
miscela di combustibili che puo' determinare il livello piu' elevato
di emissioni.
5-bis.7. Il gestore assicura, nei modi previsti
dall'autorizzazione, la misura delle sostanze per cui sono prescritti
valori limite di emissione e, anche quando non sia prescritto un
valore limite, la misura del monossido di carbonio.
5-bis.8. Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in
continuo delle emissioni l'autorizzazione prescrive una verifica
almeno annuale mediante misurazioni parallele, svolte con il metodo
utilizzato per i controlli dell'autorita' competente, e disciplina le
modalita' per la comunicazione dei risultati della verifica
all'autorita' competente.
5-bis.9. L'autorizzazione che prevede, per il monitoraggio di
competenza del gestore, misure periodiche basate su metodi
discontinui, ne prescrive l'esecuzione quantomeno annuale.
5-bis.10. Le misure periodiche del punto 5-bis.9 si effettuano
per la prima volta entro quattro mesi dalla piu' recente tra la data
di messa in esercizio dell'impianto e quella di rilascio
dell'autorizzazione o di perfezionamento della procedura di adesione
alle autorizzazioni generali, relative agli stabilimenti in cui sono
ubicati medi impianti di combustione.
5-bis.11. Il presente paragrafo si applica ai medi impianti di
combustione esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo
273-bis, comma 5. Fino a tali date continuano ad applicarsi le sole
disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4, e 5.»;
n) all'allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n.
152 del 2006, dopo l'appendice 4, e' aggiunta l'appendice 4-bis
introdotta allegato IV al presente decreto.
3. All'allegato IX, alla Parte Quinta del decreto legislativo n.
152 del 2006 la Parte III e' sostituita dalla corrispondente parte
dell'allegato V al presente decreto.
4. L'allegato V alla Parte Quinta del legislativo n. 152 del 2006
e' sostituito dall'allegato V di cui all'allegato VI al presente
decreto.
Note all'art. 4:
Parte di provvedimento in formato grafico