Art. 5 Norme finali 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017. 2. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il gestore deve presentare all'autorita' competente, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione. 3. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, sulla base di una apposita consultazione del Sistema agenziale a rete per la protezione dell'ambiente, del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di sanita', del Ministero dello sviluppo economico, nonche' delle associazioni rappresentative delle categorie interessate, puo' adottare atti di indirizzo finalizzati alla revisione dell'allegato I, parte II e parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in relazione alla classificazione delle sostanze associate ai valori limite di emissione.
Note all'art. 5: Per il testo degli articoli 269 e 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 si veda nelle note all'articolo 1. Il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, cosi' recita: «Art. 20 (Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorita' competenti in materia di aria ambiente). - 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorita' competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche', su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. 2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. 3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione.». Per il testo dell'allegato I, parte II e parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 3.