Art. 5 
 
                            Norme finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano  in  vigore  il  19
dicembre 2017. 
  2. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore  del  presente
decreto, uno o piu' impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni
generali risultino soggetti al  divieto  previsto  all'articolo  272,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152,  il  gestore
deve presentare all'autorita' competente, entro tre anni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   una   domanda   di
autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  269  del   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006. In caso  di  mancata  presentazione,  lo
stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione. 
  3.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo   20   del   decreto
legislativo n. 155 del 2010, sulla base di una apposita consultazione
del Sistema agenziale a rete per  la  protezione  dell'ambiente,  del
Ministero della  salute,  dell'Istituto  Superiore  di  sanita',  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  nonche'  delle   associazioni
rappresentative delle categorie interessate, puo'  adottare  atti  di
indirizzo finalizzati alla revisione  dell'allegato  I,  parte  II  e
parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152,  anche  in  relazione  alla  classificazione  delle  sostanze
associate ai valori limite di emissione. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per il testo degli  articoli  269  e  272  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.152  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              Il  testo   dell'articolo   20   del   citato   decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 155, cosi' recita: 
              «Art.  20  (Coordinamento  tra  Ministero,  regioni  ed
          autorita' competenti in materia di aria ambiente). - 1.  E'
          istituito,   presso   il   Ministero   dell'ambiente,    un
          Coordinamento tra i rappresentanti di tale  Ministero,  del
          Ministero  della  salute,  di  ogni  regione  e   provincia
          autonoma,  dell'Unione  delle  province  italiane  (UPI)  e
          dell'Associazione   nazionale   comuni   italiani   (ANCI).
          Partecipano  al  Coordinamento  rappresentanti  dell'ISPRA,
          dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)  e
          di altre autorita' competenti all'applicazione del presente
          decreto, e, su  indicazione  del  Ministero  della  salute,
          rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche',
          su  indicazione  della  regione  o  provincia  autonoma  di
          appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzie  regionali  e
          provinciali   per   la   protezione    dell'ambiente.    Il
          Coordinamento  opera  attraverso  l'indizione  di  riunioni
          periodiche e la creazione di una rete di referenti  per  lo
          scambio di dati e di informazioni. 
              2. Il Coordinamento  previsto  dal  comma  1  assicura,
          anche  mediante  gruppi  di   lavoro,   l'elaborazione   di
          indirizzi e di linee  guida  in  relazione  ad  aspetti  di
          comune interesse e permette  un  esame  congiunto  di  temi
          connessi all'applicazione del presente  decreto,  anche  al
          fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
          nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
          le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura  inoltre
          un esame congiunto e l'elaborazione di  indirizzi  e  linee
          guida in relazione ad aspetti di comune interesse  inerenti
          la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. 
              3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo,  al
          Coordinamento previsto al  comma  1  non  e'  dovuto  alcun
          compenso o rimborso spese o altro tipo  di  emolumento  per
          tale partecipazione.». 
              Per il testo dell'allegato I, parte  II  e  parte  III,
          alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, si veda nelle note all'art. 3.