Art. 5
Norme finali
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19
dicembre 2017.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore del presente
decreto, uno o piu' impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni
generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il gestore
deve presentare all'autorita' competente, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo
stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
3. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto
legislativo n. 155 del 2010, sulla base di una apposita consultazione
del Sistema agenziale a rete per la protezione dell'ambiente, del
Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di sanita', del
Ministero dello sviluppo economico, nonche' delle associazioni
rappresentative delle categorie interessate, puo' adottare atti di
indirizzo finalizzati alla revisione dell'allegato I, parte II e
parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, anche in relazione alla classificazione delle sostanze
associate ai valori limite di emissione.
Note all'art. 5:
Per il testo degli articoli 269 e 272 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 si veda nelle note
all'articolo 1.
Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, cosi' recita:
«Art. 20 (Coordinamento tra Ministero, regioni ed
autorita' competenti in materia di aria ambiente). - 1. E'
istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un
Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del
Ministero della salute, di ogni regione e provincia
autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA,
dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
di altre autorita' competenti all'applicazione del presente
decreto, e, su indicazione del Ministero della salute,
rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche',
su indicazione della regione o provincia autonoma di
appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente. Il
Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni
periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo
scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,
anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di
indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse e permette un esame congiunto di temi
connessi all'applicazione del presente decreto, anche al
fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
le relative conseguenze. Il Coordinamento assicura inoltre
un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee
guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti
la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al
Coordinamento previsto al comma 1 non e' dovuto alcun
compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per
tale partecipazione.».
Per il testo dell'allegato I, parte II e parte III,
alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, si veda nelle note all'art. 3.