Art. 2
Istituzione dei tributi e autonomia
nella determinazione delle aliquote
1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea, la Regione Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste puo', con propria legge, nelle materie
rientranti nella potesta' legislativa ad essa spettante e in armonia
con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi
propri con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad
imposizione.
2. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, relativamente ai
tributi erariali per i quali la legislazione statale ne prevede la
possibilita' e il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, puo'
modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni nonche'
deduzioni, entro il limite massimo dell'imposizione stabilita dalla
normativa statale.
3. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al
precedente comma sono esclusivamente a carico del bilancio regionale
e non comportano alcuna forma di compensazione.