Art. 3
Tributi locali
1. Nell'esercizio della propria competenza in materia di finanza
locale e negli ambiti di propria competenza, la Regione puo'
istituire nuovi tributi locali.
2. La legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali
dell'ordinamento tributario statale, disciplina criteri, modalita' e
limiti di applicazione nel proprio territorio di tutti i tributi
locali istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima
legge in relazione alle peculiarita' territoriali ed ai contesti
economici-sociali di riferimento, definendone le modalita' di
riscossione e con facolta' di consentire agli enti locali,
nell'esercizio della loro autonomia, di modificarne le aliquote e di
introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.