Art. 4 
 
              Tributi relativi all'agricoltura montana 
               e alla proprieta' e gestioni collettive 
 
  1. Ai fini del rafforzamento della coesione  economica,  sociale  e
territoriale  e  in  considerazione  degli   svantaggi   naturali   e
demografici dei  comuni  montani,  la  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, nel rispetto delle esigenze di coordinamento  della  finanza
pubblica,  con  riferimento  ai  tributi  erariali   devoluti,   puo'
prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali  in  materia
di tasse e tributi  relativi  all'agricoltura  e  alle  attivita'  di
trasformazione dei  prodotti  della  stessa,  a  favore  anche  delle
consorterie e delle altre forme di proprieta' o  gestione  collettiva
operanti nel settore agro silvo pastorale. 
  2. Gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione  dei  piani  di
ricomposizione fondiaria  e  di  riordino  fondiario  promossi  dalla
Regione e dagli enti locali della stessa o  attuati  da  soggetti  di
rilevanza pubblicistica operanti nella stessa, sono esenti da imposta
di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.