Art. 4
Tributi relativi all'agricoltura montana
e alla proprieta' e gestioni collettive
1. Ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e
territoriale e in considerazione degli svantaggi naturali e
demografici dei comuni montani, la Regione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste, nel rispetto delle esigenze di coordinamento della finanza
pubblica, con riferimento ai tributi erariali devoluti, puo'
prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni anche totali in materia
di tasse e tributi relativi all'agricoltura e alle attivita' di
trasformazione dei prodotti della stessa, a favore anche delle
consorterie e delle altre forme di proprieta' o gestione collettiva
operanti nel settore agro silvo pastorale.
2. Gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalla
Regione e dagli enti locali della stessa o attuati da soggetti di
rilevanza pubblicistica operanti nella stessa, sono esenti da imposta
di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.