Art. 5 
 
                     Ulteriori tributi regionali 
 
  1. Sono trasformati in tributi regionali propri, con  facolta'  per
la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nel rispetto delle  esigenze
di coordinamento della finanza pubblica,  di  sopprimerli  o  di  non
istituirli, la tassa per l'abilitazione all'esercizio  professionale,
l'imposta regionale sulle concessioni  statali  per  l'occupazione  e
l'uso  dei  beni  del  patrimonio   indisponibile,   la   tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali,  le  tasse  sulle
concessioni  regionali  e  l'imposta  sulle  emissioni  sonore  degli
aeromobili. 
  2. La competenza a disciplinare la tassa automobilistica  regionale
e' trasferita alla Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  entro  i
limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale. 
  3. Tutti i tributi riconosciuti alle regioni  e  alle  province  in
ordine ai quali non sia diversamente  disposto  dalle  vigenti  norme
d'attuazione costituiscono ad ogni effetto  tributi  propri  derivati
della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Resta  ferma  ogni  altra
disposizione in materia dell'ordinamento finanziario regionale.