Art. 5
Ulteriori tributi regionali
1. Sono trasformati in tributi regionali propri, con facolta' per
la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nel rispetto delle esigenze
di coordinamento della finanza pubblica, di sopprimerli o di non
istituirli, la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale,
l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e
l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle
concessioni regionali e l'imposta sulle emissioni sonore degli
aeromobili.
2. La competenza a disciplinare la tassa automobilistica regionale
e' trasferita alla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, entro i
limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale.
3. Tutti i tributi riconosciuti alle regioni e alle province in
ordine ai quali non sia diversamente disposto dalle vigenti norme
d'attuazione costituiscono ad ogni effetto tributi propri derivati
della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Resta ferma ogni altra
disposizione in materia dell'ordinamento finanziario regionale.