Art. 6 Disposizioni relative all'ordinamento finanziario della Regione 1. Gli effetti per l'ordinamento finanziario della Regione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono modificabili esclusivamente secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Note all'art. 6: - Il testo vigente dell'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., e' il seguente: «525. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui.». - Il testo vigente dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e' integralmente riportato nelle note alle premesse.