Art. 6 
 
                Disposizioni relative all'ordinamento 
                      finanziario della Regione 
 
  1. Gli effetti per l'ordinamento finanziario  della  Regione  delle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 525, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190 sono modificabili esclusivamente  secondo  la  procedura
prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto  speciale  per  la  Valle
d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 525, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2014, n. 300, S.O., e' il seguente: 
                «525. A decorrere  dall'anno  2015,  a  compensazione
          della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta
          nella determinazione dell'accisa  di  cui  all'articolo  4,
          comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981,  n.
          690, e' corrisposto alla stessa regione un trasferimento di
          importo pari a 70 milioni di euro annui.». 
                
              - Il testo vigente dell'articolo 48-bis  dello  Statuto
          speciale per la Valle d'Aosta  e'  integralmente  riportato
          nelle note alle premesse.