Art. 7
Norma sulla neutralita' finanziaria
1. Qualora siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di
imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti,
sono adottate, con le modalita' previste dallo Statuto speciale ai
sensi dell'articolo 48-bis, le misure atte ad assicurare la
neutralita' finanziaria delle predette normative nei confronti della
Regione e dei suoi enti locali.
Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta e' integralmente riportato
nelle note alle premesse.