IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia» e, in particolare, l'articolo 4,  comma  1,
lettere a) e b), concernente l'adozione di criteri generali,  di  una
metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 290, comma 4; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'
dell'aria  ambiente  e  per  un'aria  piu'  pulita  in  Europa»,  che
stabilisce valori limite  atmosferici  da  non  superare  per  alcuni
inquinanti tra cui il  materiale  particolato  PM10  e  PM2.5  ed  il
biossido di azoto; 
  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  104,  recante
«Attuazione della direttiva 2010/30/UE, del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 19 maggio 2010, relativa all'indicazione del consumo di
energia  e  di  altre  risorse  dei  prodotti  connessi  all'energia,
mediante  l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi   relativa   ai
prodotti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74, recante «Regolamento recante i criteri  generali  in  materia  di
esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli
impianti termici per la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli
edifici e per la preparazione dell'acqua calda  per  usi  igienici  e
sanitari a norma dell'articolo 4, comma  1,  lettere  a)  e  c),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008,  n.   37,   recante   «Regolamento   concernente   l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della  legge  n.
248 del 2 dicembre  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in
materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno
degli edifici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16  febbraio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2
marzo 2016,  n.  51,  recante  «Aggiornamento  della  disciplina  per
l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento
dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica  da
fonti rinnovabili» e, in particolare, l'allegato  I  che  rinvia,  ai
fini dell'accesso  agli  incentivi  ivi  previsti,  al  rispetto  dei
criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in  attuazione
dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152; 
  Visto l'accordo di programma per l'adozione coordinata e  congiunta
di misure di risanamento della qualita' dell'aria nel  Bacino  Padano
sottoscritto il 19 dicembre 2013 dai Ministri dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  dello  sviluppo  economico,  delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali e della salute e dalle Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia,
Piemonte, Friuli-Venezia Giulia,  Valle  d'Aosta  e  Veneto  e  dalle
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e,  in   particolare,
l'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  che  prevede  l'impegno  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
istituire un gruppo di lavoro, composto da  rappresentanti  designati
dallo stesso Ministero e dai Ministeri  dello  sviluppo  economico  e
della salute e dalle Regioni e Province autonome del  Bacino  Padano,
finalizzato a  svolgere  un'istruttoria  per  favorire  un  celere  e
condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale  previsto
dall'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152; 
  Visto il decreto direttoriale  prot.  DVA-DEC-2014-0000055  del  10
marzo 2014 di istituzione del gruppo di lavoro; 
  Visti gli esiti  dell'istruttoria  svolta  dal  gruppo  di  lavoro,
contenuti  in  un  apposito   documento   acquisito   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  con  nota
dell'11 marzo 2015; 
  Acquisito il concerto del Ministro dello  sviluppo  economico  reso
con nota del 26 settembre 2016; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con  nota  del
18 ottobre 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota del 18 novembre 2016; 
  Vista  la  notifica  di  cui  alla  direttiva  (UE)  2015/1535  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  prevede  una  procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le  procedure  e
le competenze per il rilascio di una  certificazione  ambientale  dei
generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna
e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f),  g)  e  h)
della parte I, sezione 2,  dell'allegato  X  alla  parte  quinta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  Individua,  inoltre,  le
prestazioni  emissive  di  riferimento  per  le  diverse  classi   di
qualita', i relativi metodi di prova e le verifiche  da  eseguire  ai
fini del rilascio della certificazione ambientale,  nonche'  appositi
adempimenti relativi alle indicazioni da fornire  circa  le  corrette
modalita' di installazione e gestione dei generatori  di  calore  che
hanno ottenuto la certificazione ambientale. 
  2.  I  produttori  che  intendono  richiedere   la   certificazione
ambientale osservano le disposizioni del presente regolamento. 
  3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del
presente regolamento le seguenti categorie di generatori  di  calore,
conformi alle norme UNI EN associate a  ciascuna  categoria  ed  alle
successive modifiche di tali norme: 
    a) camini chiusi, inserti a legna:  UNI  EN  13229  -  inserti  e
caminetti aperti alimentati  a  combustibile  solido  -  requisiti  e
metodi di prova; 
    b) caminetti aperti: UNI EN 13229 - inserti  e  caminetti  aperti
alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova; 
    c) stufe a legna: UNI EN 13240 - stufe a  combustibile  solido  -
requisiti e metodi di prova; 
    d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - apparecchi a lento  rilascio
di calore alimentati a combustibili solidi - requisiti  e  metodi  di
prova; 
    e) cucine a legna: UNI EN  12815  -  termocucine  a  combustibile
solido - requisiti e metodi di prova; 
    f)  caldaie  fino  a  500  kW:  UNI  EN  303-5  -   caldaie   per
riscaldamento  -  parte  5:  caldaie  per  combustibili  solidi,  con
alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica  nominale
fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura; 
    g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785  -
apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati  con  pellet  di
legno - requisiti e metodi di prova. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con  decreto  ministeriale  possono  esser  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri  prima  della  loro  emanazione.
          (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera  a)
          e b), del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192
          (Attuazione  della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al
          rendimento  energetico  nell'edilizia)   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.: 
              «Art.  4  (Adozione  di  criteri   generali,   di   una
          metodologia  di  calcolo  e  requisiti  della   prestazione
          energetica). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e,  per  i
          profili di competenza, con il Ministro della salute  e  con
          il  Ministro  della  difesa,  acquisita  l'intesa  con   la
          Conferenza unificata, sono definiti: 
                a) le modalita' di applicazione della metodologia  di
          calcolo delle prestazioni energetiche  e  l'utilizzo  delle
          fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai  paragrafi
          1 e  2  dell'allegato  I  della  direttiva  2010/31/UE  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  maggio  2010,
          sulla prestazione energetica nell'edilizia,  tenendo  conto
          dei seguenti criteri generali: 
                  1)  la  prestazione  energetica  degli  edifici  e'
          determinata in conformita' alla  normativa  tecnica  UNI  e
          CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a  supporto
          della direttiva  2010/31/UE,  su  specifico  mandato  della
          Commissione europea; 
                  2) il  fabbisogno  energetico  annuale  globale  si
          calcola  per  singolo  servizio  energetico,  espresso   in
          energia primaria, su base mensile. Con le stesse  modalita'
          si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
          confine del sistema; 
                  3)  si  opera  la  compensazione  mensile   tra   i
          fabbisogni  energetici  e  l'energia  rinnovabile  prodotta
          all'interno del confine del sistema, per vettore energetico
          e  fino  a  copertura  totale  del  corrispondente  vettore
          energetico consumato; 
                  4) ai fini della compensazione di cui al numero  3,
          e' consentito utilizzare l'energia  elettrica  prodotta  da
          fonti rinnovabili all'interno del confine  del  sistema  ed
          esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
          al presente comma; 
                b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
          aggiornati ogni cinque  anni,  in  materia  di  prestazioni
          energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano  essi
          di   nuova   costruzione,   oggetto   di   ristrutturazioni
          importanti o di riqualificazioni  energetiche,  sulla  base
          dell'applicazione  della  metodologia  comparativa  di  cui
          all'art. 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo  i  seguenti
          criteri generali: 
                  1) i requisiti  minimi  rispettano  le  valutazioni
          tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
          costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 
                  2)   in   caso   di   nuova   costruzione   e    di
          ristrutturazione importante, i requisiti  sono  determinati
          con l'utilizzo dell'«edificio di riferimento», in  funzione
          della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; 
                  3) per  le  verifiche  necessarie  a  garantire  il
          rispetto  della  qualita'   energetica   prescritta,   sono
          previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini
          di indici di  prestazione  termica  e  di  trasmittanze,  e
          parametri complessivi, in termini di indici di  prestazione
          energetica globale, espressi sia in energia primaria totale
          che in energia primaria non rinnovabile. (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'art. 290, comma 4, del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              «Art.  290  (Disposizioni  transitorie  e  finali).   -
          (Omissis). 
              4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di  concerto
          con i Ministri della salute e dello sviluppo economico,  da
          adottare entro il 31 dicembre  2010,  sono  disciplinati  i
          requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio  di
          una certificazione dei generatori di calore, con  priorita'
          per quelli aventi potenza  termica  nominale  inferiore  al
          valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili
          individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione
          2, dell'allegato X alla parte quinta del presente  decreto.
          Nella certificazione si attesta  l'idoneita'  dell'impianto
          ad  assicurare   specifiche   prestazioni   emissive,   con
          particolare riferimento alle  emissioni  di  polveri  e  di
          ossidi di azoto, e si  assegna,  in  relazione  ai  livelli
          prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'.
          Tale decreto individua anche  le  prestazioni  emissive  di
          riferimento per le diverse classi,  i  relativi  metodi  di
          prova e le verifiche che il produttore deve  effettuare  ai
          fini della certificazione,  nonche'  indicazioni  circa  le
          corrette  modalita'  di  installazione   e   gestione   dei
          generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore  del
          decreto, i  piani  di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla
          vigente  normativa  possono  imporre   limiti   e   divieti
          all'utilizzo  dei  generatori  di  calore  non  aventi   la
          certificazione o certificati con  una  classe  di  qualita'
          inferiore, ove tale misura sia necessaria al  conseguimento
          dei  valori  di  qualita'  dell'aria.  I  programmi  e  gli
          strumenti di finanziamento statali e regionali  diretti  ad
          incentivare  l'installazione  di  generatori  di  calore  a
          ridotto impatto ambientale assicurano  priorita'  a  quelli
          certificati con una classe di qualita' superiore.». 
              -  Il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155
          (Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE   relativa   alla
          qualita' dell'aria ambiente e per un'aria  piu'  pulita  in
          Europa),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   15
          settembre 2010, n. 216, S.O.. 
              -  Il  decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  104
          (Attuazione   della    direttiva    2010/30/UE,    relativa
          all'indicazione del consumo di energia e di  altre  risorse
          dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura
          ed  informazioni  uniformi  relativa   ai   prodotti),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2012, n. 168. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2013, n. 74 (Regolamento recante  definizione  dei  criteri
          generali in materia di  esercizio,  conduzione,  controllo,
          manutenzione e ispezione  degli  impianti  termici  per  la
          climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per  la
          preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,  a
          norma dell'articolo 4,  comma  1,  lettere  a)  e  c),  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22
          gennaio 2008, n. 37 (Regolamento  concernente  l'attuazione
          dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera  a)  della
          legge n. 248 del 2 dicembre 2005,  recante  riordino  delle
          disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
          impianti all'interno degli edifici),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61. 
              - Il testo dell'allegato I, del  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 16  febbraio  2016  (Aggiornamento
          della disciplina  per  l'incentivazione  di  interventi  di
          piccole   dimensioni   per   l'incremento   dell'efficienza
          energetica e per la produzione di energia termica da  fonti
          rinnovabili) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  2  marzo
          2016,  n.  51,  reca:  «Criteri  di  ammissibilita'   degli
          interventi». 
              - La direttiva  2015/1535  del  9  settembre  2015  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione),  e'  pubblicata   nella   G.U.C.E.   17
          settembre 2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo n.  152  del
          2006, si veda nelle note alle premesse.