Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti: a) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2 dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; b) organismo notificato: organismo di valutazione della conformita' operante nell'ambito del regolamento UE 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE; c) certificazione ambientale: il documento attestante l'idoneita' del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive espressa attraverso l'appartenenza ad una specifica classe di qualita'; d) produttore: la persona fisica o giuridica che fabbrica un generatore di calore oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; e) classe di qualita': livello di prestazione emissiva del generatore di calore.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 283 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 283 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni: a) impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; c) focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione; d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli altri casi; e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto; f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli; g) valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0,035 MW; h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'art. 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale; l) installatore: il soggetto indicato dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto: il soggetto indicato dall'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; n) conduzione di un impianto termico: insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.». - Il regolamento (CE) n. 305/2011/UE del 09 marzo 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 4 aprile 2011, n. L 88. - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse.