Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
nonche' le seguenti: 
    a) generatore di calore:  qualsiasi  dispositivo  di  combustione
alimentato con i combustibili individuati alle lettere f),  g)  e  h)
della parte I, sezione  2  dell'allegato  X  alla  parte  quinta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre  calore,
costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; 
    b)  organismo  notificato:   organismo   di   valutazione   della
conformita' operante nell'ambito  del  regolamento  UE  305/2011  che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei  prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE; 
    c) certificazione ambientale: il documento attestante l'idoneita'
del  generatore  di  calore  ad  assicurare  specifiche   prestazioni
emissive espressa attraverso l'appartenenza ad una  specifica  classe
di qualita'; 
    d) produttore: la persona fisica  o  giuridica  che  fabbrica  un
generatore di calore oppure  lo  fa  progettare  o  fabbricare  e  lo
commercializza apponendovi il suo nome o marchio; 
    e) classe  di  qualita':  livello  di  prestazione  emissiva  del
generatore di calore. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 283 del citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 283 (Definizioni).  - 1.  Ai  fini  del  presente
          titolo si applicano le seguenti definizioni: 
                a)  impianto   termico:   impianto   destinato   alla
          produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di
          calore  e  da  un  unico   sistema   di   distribuzione   e
          utilizzazione  di  tale   calore,   nonche'   da   appositi
          dispositivi di regolazione e di controllo; 
                b) generatore di  calore:  qualsiasi  dispositivo  di
          combustione alimentato con combustibili al fine di produrre
          calore, costituito da  un  focolare  ed  eventualmente  uno
          scambiatore di calore; 
                c) focolare: parte di un generatore di  calore  nella
          quale avviene il processo di combustione; 
                d) impianto termico civile: impianto termico  la  cui
          produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche  in
          edifici ad uso non residenziale, al  riscaldamento  o  alla
          climatizzazione  invernale  o  estiva  di  ambienti  o   al
          riscaldamento  di  acqua  per  usi  igienici  e   sanitari;
          l'impianto termico civile e' centralizzato se  serve  tutte
          le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale
          negli altri casi; 
                e) potenza termica nominale dell'impianto:  la  somma
          delle  potenze  termiche  nominali  dei  singoli   focolari
          costituenti l'impianto; 
                f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto
          del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
          e  della   portata   massima   di   combustibile   bruciato
          all'interno del focolare, espresso in Watt termici  o  suoi
          multipli; 
                g)  valore  di  soglia:  potenza   termica   nominale
          dell'impianto pari a 0,035 MW; 
                h) modifica dell'impianto: qualsiasi  intervento  che
          sia  effettuato  su  un  impianto  gia'  installato  e  che
          richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'art.  7
          del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; 
                i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei
          controlli,  gli  accertamenti  e  le   ispezioni   previsti
          dall'art. 9 e dall'allegato L del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 192, e dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o  la  diversa  autorita'
          indicata dalla legge regionale; 
                l) installatore: il soggetto indicato dall'art. 3 del
          decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37; 
                m) responsabile dell'esercizio e  della  manutenzione
          dell'impianto: il soggetto indicato dall'art. 11, comma  1,
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
          n. 412; 
                n) conduzione di un impianto termico:  insieme  delle
          operazioni necessarie al fine  di  assicurare  la  corretta
          combustione  nei  focolari  e  l'adeguamento   del   regime
          dell'impianto termico alla richiesta di calore.». 
              - Il regolamento (CE) n. 305/2011/UE del 09 marzo  2011
          del  Parlamento  Europeo  e  del   Consiglio   (che   fissa
          condizioni  armonizzate  per  la  commercializzazione   dei
          prodotti  da  costruzione  e  che   abroga   la   direttiva
          89/106/CEE del Consiglio),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 4 aprile 2011, n. L 88. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo n.  152  del
          2006, si veda nelle note alle premesse.