Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui all'articolo 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
nonche' le seguenti:
a) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione
alimentato con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h)
della parte I, sezione 2 dell'allegato X alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre calore,
costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
b) organismo notificato: organismo di valutazione della
conformita' operante nell'ambito del regolamento UE 305/2011 che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;
c) certificazione ambientale: il documento attestante l'idoneita'
del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni
emissive espressa attraverso l'appartenenza ad una specifica classe
di qualita';
d) produttore: la persona fisica o giuridica che fabbrica un
generatore di calore oppure lo fa progettare o fabbricare e lo
commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
e) classe di qualita': livello di prestazione emissiva del
generatore di calore.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 283 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 283 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla
produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di
calore e da un unico sistema di distribuzione e
utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi
dispositivi di regolazione e di controllo;
b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di
combustione alimentato con combustibili al fine di produrre
calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno
scambiatore di calore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella
quale avviene il processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto termico la cui
produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in
edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla
climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al
riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari;
l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte
le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale
negli altri casi;
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma
delle potenze termiche nominali dei singoli focolari
costituenti l'impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il prodotto
del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
e della portata massima di combustibile bruciato
all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi
multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale
dell'impianto pari a 0,035 MW;
h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che
sia effettuato su un impianto gia' installato e che
richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'art. 7
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei
controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti
dall'art. 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorita'
indicata dalla legge regionale;
l) installatore: il soggetto indicato dall'art. 3 del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto: il soggetto indicato dall'art. 11, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle
operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta
combustione nei focolari e l'adeguamento del regime
dell'impianto termico alla richiesta di calore.».
- Il regolamento (CE) n. 305/2011/UE del 09 marzo 2011
del Parlamento Europeo e del Consiglio (che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 4 aprile 2011, n. L 88.
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 152 del
2006, si veda nelle note alle premesse.