Art. 3
Procedura di certificazione
1. Il produttore richiede a un organismo notificato il rilascio
della certificazione ambientale del generatore di calore. Le classi
di qualita' per il rilascio della certificazione ambientale dei
generatori di calore sono indicate nell'allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente regolamento. L'organismo notificato
effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato
2 costituente parte integrante del presente regolamento, rilascia i
rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore
di calore, individua la pertinente classe di qualita' e rilascia la
relativa certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione
della richiesta. Il rilascio e' negato in caso di mancato rispetto
dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Nel caso in cui il produttore presenti certificazioni rilasciate
da enti di paesi dell'Unione europea attestanti l'idoneita' del
proprio generatore di calore ad assicurare determinate prestazioni
emissive, allegando i rapporti delle prove svolte secondo i
pertinenti metodi indicati nell'allegato 2, l'organismo notificato
verifica tale documentazione e, in caso positivo, assegna la
conseguente classe di qualita' e rilascia la relativa certificazione
ambientale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di etichettatura, il produttore puo' indicare sul generatore
di calore certificato il possesso della certificazione unitamente
all'indicazione della classe di qualita' di appartenenza.
4. L'organismo notificato provvede alla pubblicazione sul proprio
sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali
rilasciate.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previo accordo con il Ministero dello sviluppo economico, puo'
in qualsiasi momento richiedere agli organismi notificati
informazioni, anche corredate da apposita documentazione, in merito
alle certificazioni ambientali rilasciate ed alle procedure a tal
fine applicate. Ai fini della valutazione di tali informazioni il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
puo' avvalere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).