Art. 3 Procedura di certificazione 1. Il produttore richiede a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Le classi di qualita' per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore sono indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. L'organismo notificato effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato 2 costituente parte integrante del presente regolamento, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualita' e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta. Il rilascio e' negato in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. 2. Nel caso in cui il produttore presenti certificazioni rilasciate da enti di paesi dell'Unione europea attestanti l'idoneita' del proprio generatore di calore ad assicurare determinate prestazioni emissive, allegando i rapporti delle prove svolte secondo i pertinenti metodi indicati nell'allegato 2, l'organismo notificato verifica tale documentazione e, in caso positivo, assegna la conseguente classe di qualita' e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta. 3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura, il produttore puo' indicare sul generatore di calore certificato il possesso della certificazione unitamente all'indicazione della classe di qualita' di appartenenza. 4. L'organismo notificato provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo con il Ministero dello sviluppo economico, puo' in qualsiasi momento richiedere agli organismi notificati informazioni, anche corredate da apposita documentazione, in merito alle certificazioni ambientali rilasciate ed alle procedure a tal fine applicate. Ai fini della valutazione di tali informazioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si puo' avvalere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).