Art. 3 
 
 
                     Procedura di certificazione 
 
  1. Il produttore richiede a un  organismo  notificato  il  rilascio
della certificazione ambientale del generatore di calore.  Le  classi
di qualita' per  il  rilascio  della  certificazione  ambientale  dei
generatori di calore sono indicate nell'allegato 1,  che  costituisce
parte integrante del  presente  regolamento.  L'organismo  notificato
effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato
2 costituente parte integrante del presente regolamento,  rilascia  i
rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive  del  generatore
di calore, individua la pertinente classe di qualita' e  rilascia  la
relativa certificazione ambientale,  entro  9  mesi  dalla  ricezione
della richiesta. Il rilascio e' negato in caso  di  mancato  rispetto
dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. 
  2. Nel caso in cui il produttore presenti certificazioni rilasciate
da enti di  paesi  dell'Unione  europea  attestanti  l'idoneita'  del
proprio generatore di calore ad  assicurare  determinate  prestazioni
emissive,  allegando  i  rapporti  delle  prove  svolte   secondo   i
pertinenti metodi indicati nell'allegato  2,  l'organismo  notificato
verifica  tale  documentazione  e,  in  caso  positivo,  assegna   la
conseguente classe di qualita' e rilascia la relativa  certificazione
ambientale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta. 
  3. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in
materia di etichettatura, il produttore puo' indicare sul  generatore
di calore certificato il  possesso  della  certificazione  unitamente
all'indicazione della classe di qualita' di appartenenza. 
  4. L'organismo notificato provvede alla pubblicazione  sul  proprio
sito  internet  di  un   elenco   delle   certificazioni   ambientali
rilasciate. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, previo accordo con il Ministero dello sviluppo economico,  puo'
in   qualsiasi   momento   richiedere   agli   organismi   notificati
informazioni, anche corredate da apposita documentazione,  in  merito
alle certificazioni ambientali rilasciate ed  alle  procedure  a  tal
fine applicate. Ai fini della valutazione  di  tali  informazioni  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si
puo' avvalere dell'Istituto Superiore per la protezione e la  ricerca
ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia Nazionale per le nuove  tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).