Art. 4
Indicazioni circa le modalita' di installazione e di manutenzione dei
generatori di calore
1. Ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di
manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha ottenuto
la certificazione ambientale indica, nel libretto di installazione,
uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati:
a) la classe di appartenenza;
b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinche' siano
rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione
ambientale;
c) le corrette modalita' di gestione del generatore;
d) il regime di funzionamento ottimale;
e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni
impiantistiche piu' idonee, ivi compresi i valori ottimali del
tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione
cui deve essere collegato il generatore.
2. In caso di generatori di calore che, al momento del rilascio
della certificazione, sono a disposizione del produttore, costui
provvede ad integrare il relativo libretto di installazione, uso e
manutenzione con i dati di cui al comma 1 prima della loro immissione
sul mercato.
3. Per i modelli di generatori di calore gia' immessi sul mercato
al momento del rilascio della certificazione, il produttore
garantisce l'informazione al pubblico in relazione agli elementi
previsti dal comma 1 attraverso altri canali informativi, tra cui il
proprio sito internet.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 7 novembre 2017
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 4575