Art. 4 Indicazioni circa le modalita' di installazione e di manutenzione dei generatori di calore 1. Ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale indica, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati: a) la classe di appartenenza; b) le eventuali ulteriori informazioni necessarie affinche' siano rispettate le prestazioni emissive di cui alla certificazione ambientale; c) le corrette modalita' di gestione del generatore; d) il regime di funzionamento ottimale; e) i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche piu' idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui deve essere collegato il generatore. 2. In caso di generatori di calore che, al momento del rilascio della certificazione, sono a disposizione del produttore, costui provvede ad integrare il relativo libretto di installazione, uso e manutenzione con i dati di cui al comma 1 prima della loro immissione sul mercato. 3. Per i modelli di generatori di calore gia' immessi sul mercato al momento del rilascio della certificazione, il produttore garantisce l'informazione al pubblico in relazione agli elementi previsti dal comma 1 attraverso altri canali informativi, tra cui il proprio sito internet. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 7 novembre 2017 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Visto, Il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4575