Art. 10 
 
    Modalita' di determinazione e quantificazione dei contributi 
 
  1. Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e'
quantificato fino alla concorrenza massima prevista per  gli  impegni
di spesa per ciascun anno e sara' erogato annualmente compatibilmente
con la disponibilita' di cassa. Per l'anno 2019 il contributo  potra'
essere riconosciuto solo  previa  rimodulazione  delle  risorse  allo
scopo destinate, come rifinanziate dall'articolo 47-bis, comma 5, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi dell'articolo  23,  comma
3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili  a  contributo,  le
risorse  effettivamente  disponibili  non   siano   sufficienti,   si
procedera'  alla  riduzione   di   dette   risorse   in   proporzione
all'ammontare spettante a ciascun beneficiario. 
  3.  Il  diritto  al  contributo  e'  comprovato   annualmente   con
l'acquisizione  di  idonea  documentazione  relativa  allo  stato  di
avanzamento del progetto. 
  4. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione  che,
a consuntivo dell'anno di riferimento, siano rispettati  i  requisiti
previsti dal presente regolamento. 
  5. L'ammissione al contributo di cui al comma  1  viene  notificata
dal  Ministero  all'esito  della   comunicazione   delle   risultanze
dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore. 
  6. In nessun caso il livello del contributo potra' superare  il  30
per cento dei costi di esercizio del trasporto marittimo e il 50  per
cento del differenziale del costo delle  esternalita'  tra  strada  e
mare. 
  7.  Il  Ministero,  avvalendosi  del  soggetto  gestore,   verifica
annualmente il conseguimento degli  obiettivi  fissati  nei  progetti
ammessi al contributo, nonche' la veridicita' dei  dati  rendicontati
dai beneficiari. 
  8. Il Ministero verifica, altresi', che le tariffe di  listino  dei
servizi  marittimi  interessati  rimangano   costanti   in   rapporto
all'andamento del tasso di inflazione ai sensi dell'articolo 7, comma
7.