Art. 10 Modalita' di determinazione e quantificazione dei contributi 1. Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e' quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno e sara' erogato annualmente compatibilmente con la disponibilita' di cassa. Per l'anno 2019 il contributo potra' essere riconosciuto solo previa rimodulazione delle risorse allo scopo destinate, come rifinanziate dall'articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse effettivamente disponibili non siano sufficienti, si procedera' alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario. 3. Il diritto al contributo e' comprovato annualmente con l'acquisizione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto. 4. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che, a consuntivo dell'anno di riferimento, siano rispettati i requisiti previsti dal presente regolamento. 5. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 viene notificata dal Ministero all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore. 6. In nessun caso il livello del contributo potra' superare il 30 per cento dei costi di esercizio del trasporto marittimo e il 50 per cento del differenziale del costo delle esternalita' tra strada e mare. 7. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, verifica annualmente il conseguimento degli obiettivi fissati nei progetti ammessi al contributo, nonche' la veridicita' dei dati rendicontati dai beneficiari. 8. Il Ministero verifica, altresi', che le tariffe di listino dei servizi marittimi interessati rimangano costanti in rapporto all'andamento del tasso di inflazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.