Art. 12 
 
                        Attivita' istruttoria 
 
  1. I progetti  imprenditoriali  proposti  sono  sottoposti  ad  una
istruttoria di ammissibilita', al fine di valutare la sussistenza  di
tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Le istruttorie
di ammissibilita' sono  svolte  dal  soggetto  gestore  e  sottoposte
all'esame  di   una   apposita   commissione   per   la   validazione
dell'istruttoria  delle  domande  presentate  istituita   presso   il
Ministero e nominata con apposito decreto dirigenziale  composta  dal
Presidente, individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio
presso il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari
generali ed il personale, e tre componenti, di cui uno  con  funzioni
di segreteria, individuate tra il personale  in  servizio  presso  il
medesimo   Dipartimento   senza    oneri    aggiuntivi    a    carico
dell'Amministrazione. 
  2. Il Ministero comunica,  entro  sessanta  giorni  decorrenti  dal
termine di scadenza per la presentazione dell'istanza  e  sulla  base
dei soli dati in essa contenuti,  l'ammissibilita'  dei  progetti  ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33. 
  3. Al fine di valutare i requisiti  minimi  di  ammissibilita'  dei
singoli progetti di cui all'articolo 6, comma  5,  lettera  a),  sono
verificati, sulla base  della  documentazione  prodotta  in  fase  di
istanza, gli effetti dei nuovi servizi proposti,  il  loro  effettivo
avvio, la  sostenibilita'  economica  ed  ambientale.  E',  altresi',
verificato che gli standard qualitativi e quantitativi proposti siano
in linea con i servizi esistenti e che tali servizi non alterino  gli
equilibri  concorrenziali  con  le  altre  modalita'   di   trasporto
ambientalmente sostenibili  gia'  esistenti,  marittima,  fluviale  e
ferroviaria. 
  4. Al fine di valutare i requisiti  minimi  di  ammissibilita'  dei
singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b),  per  il
miglioramento dell'impatto ambientale della linea, sono considerati i
seguenti criteri: 
    a) l'uso di carburanti meno inquinanti; 
    b) l'uso di dispositivi di abbattimento delle emissioni; 
    c) trattamenti con prodotti speciali della carena. 
  5. Nei casi di cui al comma  4,  lettere  a)  e  b),  i  potenziali
beneficiari dimostrano quali specifiche metodologie o tecnologie sono
state adottate al  fine  di  migliorare  l'impatto  ambientale  della
linea. Il beneficiario deve, altresi', fornire  prova  dell'effettivo
miglioramento  trasmettendo  idonea  documentazione  che  attesti   i
livelli di performance  ambientale  rispetto  al  periodo  precedente
conseguenti al miglioramento proposto. 
  6. Per il miglioramento dei servizi a terra per  imbarco  e  sbarco
dei  mezzi  e'   necessario   per   i   beneficiari   fornire   prova
dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea  documentazione  che
attesti l'effettivo miglioramento in termini  di  servizi  offerti  a
terra per l'imbarco e/o lo sbarco delle merci. 
  7. Per il miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione,
compresi i servizi di accoglienza per  il  personale  di  guida,  per
l'implementazione delle tecnologie ITS nonche' per  il  potenziamento
dei livelli di sicurezza (safety e  security)  e'  necessario  per  i
beneficiari  fornire  prova  dell'effettivo  miglioramento   previsto
trasmettendo idonea documentazione che attesti  il  miglioramento  in
termini di servizi previsti nel progetto e soggetti a  miglioramento.
La verifica di tali servizi deve essere svolta tramite  un  confronto
rispetto  ai  livelli  precedenti  al  periodo  di  incentivazione  e
dimostrabile attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi
quantificabili dal punto di vista economico. 
  8. La riduzione sostenibile  dei  tempi  della  catena  intermodale
complessiva puo' essere effettuata sia attraverso  la  riduzione  dei
tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco. In tali casi,
e' necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in  termini
percentuali, della  riduzione  dei  tempi  della  catena  intermodale
complessiva conseguita attraverso investimenti o specifiche attivita'
o servizi quantificabili dal punto  di  vista  economico.  La  soglia
minima di riduzione percentuale deve essere  almeno  pari  al  4  per
cento. 
  9. Per la maggiore frequenza del servizio  di  linea,  nonche'  per
l'incremento della capacita' di stiva offerta, e'  necessario  per  i
potenziali  beneficiari  fornire  prova,  in   termini   percentuali,
dell'aumento  della  frequenza  del  servizio  di  linea   conseguita
attraverso   investimenti   o   specifiche   attivita'   o    servizi
quantificabili dal punto di vista  economico.  La  soglia  minima  di
aumento della frequenza su base annuale deve essere almeno pari al  5
per cento. 
  10.  Ogni  progetto  deve  contenere  almeno   quattro   iniziative
specifiche ricadenti in almeno due delle categorie  di  miglioramento
di cui all'articolo 6, comma 5,  lettera  b).  Il  beneficiario  deve
fornire prova  dell'effettivo  miglioramento  conseguito,  attraverso
investimenti o specifiche  attivita'  o  servizi  quantificabili  dal
punto di vista  economico,  trasmettendo  idonea  documentazione  che
attesti i singoli livelli di miglioramento conseguiti. 
  11. Il beneficiario deve  proporre  la  situazione  antecedente  al
progetto  e,  per  lo  scenario  di  progetto,  tutti  gli   elementi
quantitativi e qualitativi che qualificano la  proposta  progettuale,
con  particolare  riferimento  alle  tecnologie,  all'utilizzo  delle
dotazioni impiantistiche e informatiche, alle  modalita'  gestionali,
nonche' a tutti gli ulteriori  elementi  utili  per  la  comprensione
della portata del miglioramento e  per  la  sua  stima  economica  in
rapporto all'entita' dell'incentivo potenzialmente erogabile. 
  12. Ai fini dell'ammissibilita' dei progetti di cui ai commi 3 e 4,
non sono  ritenuti  validi  gli  adeguamenti,  in  particolare  sulle
emissioni inquinanti, agli obblighi normativi  vigenti  di  carattere
nazionale, comunitario o internazionale. 
  13. Qualora  in  esito  ad  una  prima  fase  istruttoria,  vengano
ravvisate carenze comunque sanabili, vengono richieste  le  opportune
integrazioni agli interessati, fissando  un  termine  perentorio  non
superiore a quindici giorni. Qualora entro tale termine l'interessato
non abbia fornito  un  riscontro,  ovvero  detto  riscontro  non  sia
ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla base della
sola documentazione valida disponibile. 
  14. L'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge  n.  241
del 1990 comunica le singole risultanze istruttorie agli  interessati
tramite  posta  elettronica  certificata  dando   comunicazione   del
provvedimento finale e le relative motivazioni. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  14  marzo
          2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 6 della citata legge 7 agosto 1990,
          n. 241: 
              «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento).  -
          1. Il responsabile del procedimento: 
              a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni   di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di
          provvedimento; 
              b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
          degli atti all'uopo necessari, e  adotta  ogni  misura  per
          l'adeguato e  sollecito  svolgimento  dell'istruttoria.  In
          particolare, puo' chiedere il rilascio di  dichiarazioni  e
          la  rettifica  di  dichiarazioni  o   istanze   erronee   o
          incomplete  e  puo'  esperire   accertamenti   tecnici   ed
          ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
              c)  propone  l'indizione  o,  avendone  la  competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; 
              d)  cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e   le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
              e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
          finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
          l'adozione.  L'organo   competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale,  ove  diverso  dal  responsabile  del
          procedimento,  non  puo'   discostarsi   dalle   risultanze
          dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
          se  non  indicandone  la  motivazione   nel   provvedimento
          finale.».