Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma destinata all'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare tali servizi e a controbilanciare i costi aggiuntivi necessari all'avvio e/o al miglioramento dei servizi marittimi, contribuendo a compensare la differenza per diversi costi esterni e costi infrastrutturali specifici derivanti dall'uso del trasporto marittimo in sostituzione del trasporto su strada, quali, a titolo esemplificativo, i costi relativi alla congestione, all'inquinamento, agli incidenti.
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note all'art. 1.