Art. 3 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di  assegnazione
dei contributi di cui all'articolo  1,  comma  647,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208  e  del  relativo  rifinanziamento  ai  sensi
dell'articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
nei limiti delle risorse disponibili. 
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645,  della  legge  n.  208  del
2015, le risorse di cui al citato articolo 1, comma 647  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, possono subire riduzioni in caso di  minori
risparmi rispetto alle stime di cui al  secondo  periodo  del  citato
articolo 1, comma 645. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 645, della legge
          28 dicembre 2015, n. 208. Per il testo del  comma  647  del
          medesimo articolo, si veda nelle note all'art. 1: 
              "645. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  il  credito
          d'imposta  relativo  all'agevolazione   sul   gasolio   per
          autotrazione degli autotrasportatori, di cui  all'elenco  2
          allegato alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,  non  spetta
          per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore.  I  risparmi
          conseguenti all'attuazione del primo periodo sono  valutati
          in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016  al
          2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni
          di  euro  per  l'anno  2022.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, le modalita' di monitoraggio delle  risorse
          derivanti dall'attuazione della  misura  di  cui  al  primo
          periodo. Qualora si verifichino  o  siano  in  procinto  di
          verificarsi  scostamenti  rispetto  agli  importi  stimati,
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31  ottobre
          di ciascun anno, comunica il valore  dello  scostamento  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al  Ministero
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Tali  somme  sono
          quantificate con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Qualora si verifichino  maggiori  risparmi
          rispetto a quanto stimato, i  corrispondenti  importi  sono
          assegnati, anche mediante  riassegnazione,  allo  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi  rispetto
          a  quanto  stimato,  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, sentito il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   provvede,   con    proprio    decreto,    alla
          rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle  risorse
          assegnate agli interventi di cui ai commi  640,  647,  648,
          650,  651,  654,  655  e  866,  oppure   di   altre   spese
          rimodulabili  iscritte  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo  da
          assicurare la neutralita'  rispetto  ai  saldi  di  finanza
          pubblica. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta l'art. 47-bis, comma 5, del citato decreto -
          legge 24 aprile 2017, n. 50: 
              "Art. 47-bis. Disposizioni in materia di  trasporto  su
          strada 
              1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art.  10,  dopo  il  comma  1  sono  inseriti  i
          seguenti: 
              " 1-bis. Nel settore  del  trasporto  su  strada,  come
          individuato  dall'art.  1,  comma   4,   la   comunicazione
          preventiva di distacco: 
              a) ha durata trimestrale  e,  durante  questo  periodo,
          copre tutte  le  operazioni  di  trasporto  effettuate  dal
          conducente distaccato  in  territorio  italiano  per  conto
          della  stessa  impresa  di  autotrasporto  indicata   nella
          medesima comunicazione; 
              b) in aggiunta alle informazioni di  cui  al  comma  1,
          deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda
          in  euro  del  conducente  distaccato  e  le  modalita'  di
          rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio  da
          questo sostenute. 
              1-ter. Una  copia  della  comunicazione  preventiva  di
          distacco  comunicata  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali ai sensi del comma 1 deve essere tenuta a
          bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di  polizia
          stradale, di cui all'art. 12 del codice  della  strada,  di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in  caso
          di controllo  su  strada;  un'altra  copia  della  medesima
          comunicazione  deve   essere   conservata   dal   referente
          designato dall'impresa  estera  distaccante  ai  sensi  del
          comma 3, lettera b). 
              1-quater. In occasione di un controllo su  strada,  gli
          organi di polizia stradale, di cui all'art. 12  del  codice
          di cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          verificano  la   presenza   a   bordo   del   mezzo   della
          documentazione seguente, in lingua italiana: 
              a) contratto di lavoro o altro documento contenente  le
          informazioni di  cui  agli  articoli  1  e  2  del  decreto
          legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
              b) prospetti di paga"; 
              b)  all'art.  12,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
          seguente: 
              "  1-bis.  Chiunque  circola  senza  la  documentazione
          prevista dall'art. 10, commi  1-bis,  1-ter  e  1-  quater,
          ovvero  circola  con  documentazione  non   conforme   alle
          predette   disposizioni,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro  10.000.  Si
          applicano le disposizioni dell'art. 207  del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285". 
              2. All'art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015,
          n. 208, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
          "Tale esonero e' riconosciuto entro i limiti e  secondo  le
          disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1407/  2013  della
          Commissione, del 18 dicembre 2013". 
              3.  Al  codice  della  strada,  di   cui   al   decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 7, comma 1, la  lettera  g)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
              " g) prescrivere orari e riservare spazi per i  veicoli
          di categoria N, ai sensi  della  lettera  c)  del  comma  2
          dell'art. 47, utilizzati per il  carico  e  lo  scarico  di
          cose"; 
              b) all'art. 10, comma 3, lettera e),  dopo  le  parole:
          "contenitori  o  casse  mobili  di  tipo  unificato"   sono
          inserite le seguenti: "o trainino rimorchi  o  semirimorchi
          utilizzati in operazioni di trasporto intermodale"; 
              c) all'art.  158,  comma  2,  dopo  la  lettera  o)  e'
          aggiunta la seguente: 
              "o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e
          lo scarico di merci, nelle ore stabilite"; 
              d)  all'art.  180,  comma  4,  secondo  periodo,   sono
          premesse  le  seguenti  parole:  "Per  i   rimorchi   e   i
          semirimorchi di massa complessiva a pieno carico  superiore
          a 3,5 t,"; 
              e) all'art. 201,  comma  1-bis,  lettera  g),  dopo  le
          parole: "alle aree pedonali," sono  inserite  le  seguenti:
          "alle piazzole di carico e scarico di merci,". 
              4.  Al  fine  di  consentire  gli  interventi  per   la
          protezione ambientale e la  sicurezza  della  circolazione,
          anche  con  riferimento   all'uso   delle   infrastrutture,
          l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma  3,  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  1999,  n.  40,  e'
          incrementata di 55 milioni di  euro  per  l'anno  2017.  E'
          altresi' incrementata di 10 milioni di euro  per  gli  anni
          2017 e 2018 la  dotazione  finanziaria  a  copertura  delle
          agevolazioni di cui all'art. 1,  commi  103  e  106,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              5.  Ai  fini  del  completamento   dei   progetti   per
          migliorare il sistema del  trasporto  intermodale  e  della
          catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di
          euro per l'anno 2018 per le finalita' di  cui  all'art.  1,
          comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa
          di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le  finalita'  di
          cui all'art. 1, comma 648, della medesima legge. 
              6. Le risorse di cui all'art. 1, comma 294, della legge
          23 dicembre 2014,  n.  190,  non  attribuite  alle  imprese
          ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma
          294 e dell'art.  11,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  25
          novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere  destinate  dal
          gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli  stanziamenti
          esistenti,  a  investimenti  per  il  miglioramento   delle
          connessioni dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  ai
          poli  di  generazione   e   attrazione   del   traffico   o
          all'ammodernamento  delle  locomotive  da   manovra.   Tali
          risorse saranno inserite nel contratto di programma - parte
          investimenti tra la societa' Rete ferroviaria italiana  Spa
          e lo Stato con  evidenza  degli  investimenti  a  cui  sono
          finalizzate. 
              7. All'art. 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015,
          n. 208, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "A
          tal fine e' autorizzata la spesa di 65,5  milioni  di  euro
          per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno  2017  e
          di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018".".