Art. 7 
 
             Modalita' di riconoscimento del contributo 
 
  1. Al beneficiario e' riconosciuto un contributo massimo  erogabile
pari a  10  centesimi  di  euro  per  ciascuna  unita'  di  trasporto
imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete
stradale nazionale. 
  2. Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo  e'
individuato  il  tratto  chilometrico  incentivabile  secondo  quanto
previsto dall'articolo 8. 
  3. Costituiscono unita' di trasporto le casse mobili e  i  seguenti
veicoli o complessi  veicolari  con  massa  complessiva  del  singolo
veicolo  superiore  alle   3,5   tonnellate:   autocarri,   rimorchi,
semirimorchi, autoarticolati e  veicoli,  anche  di  massa  inferiore
purche' costituenti merce, espressi in equivalente bisarca. 
  4. Il diritto al contributo deve essere  periodicamente  comprovato
al Ministero con la produzione di idonea documentazione relativa allo
stato di avanzamento del progetto. 
  5. Al fine del  potenziamento  della  catena  intermodale  e  della
sostenibilita'  finanziaria  dei  progetti  da  attuare,  le  imprese
beneficiarie dei contributi sono tenute  a  destinare  annualmente  a
favore delle imprese clienti parte dei  contributi  ricevuti  secondo
quanto disciplinato all'articolo 9. 
  6. Le linee di servizio marittimo che operano  in  convenzione  con
pubbliche amministrazioni saranno tenute  al  riversamento  integrale
dell'incentivo a favore della propria clientela. 
  7. Le imprese beneficiare devono, altresi', impegnarsi a  mantenere
le tariffe di listino praticate durante il periodo di incentivazione,
al netto della componente bunker, costanti in rapporto  all'andamento
del tasso di inflazione.