Art. 8 Rotte marittime ammissibili al contributo 1. Ai sensi dell'articolo 7 comma 2, sono considerate rotte ammissibili gli itinerari marittimi per ciascuno dei quali viene altresi' indicato il corrispondente tratto chilometrico stradale incentivabile, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. In caso di progetti che prevedano l'istituzione di nuovi servizi su nuove rotte, il numero dei chilometri sottratti alla rete stradale utili al calcolo del contributo e' quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale sul territorio nazionale evitato tra il porto di origine ed il porto di destinazione. Il numero dei chilometri per il suddetto calcolo e' pubblicato con successivo decreto del direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalita'.