Art. 8 
 
              Rotte marittime ammissibili al contributo 
 
  1. Ai  sensi  dell'articolo  7  comma  2,  sono  considerate  rotte
ammissibili gli itinerari marittimi  per  ciascuno  dei  quali  viene
altresi' indicato  il  corrispondente  tratto  chilometrico  stradale
incentivabile,  di  cui  all'allegato  A,   che   costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
  2. In caso di progetti che prevedano l'istituzione di nuovi servizi
su nuove rotte, il numero dei chilometri sottratti alla rete stradale
utili al  calcolo  del  contributo  e'  quantificato  prendendo  come
riferimento il percorso stradale sul territorio nazionale evitato tra
il porto di origine ed  il  porto  di  destinazione.  Il  numero  dei
chilometri per il  suddetto  calcolo  e'  pubblicato  con  successivo
decreto  del  direttore  generale  per  il   trasporto   stradale   e
l'intermodalita'.