Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, nonche' quelle di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «ritiro», «vigilanza del mercato» ed «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17 e 19, del regolamento (CE) n. 765/2008.