Art. 3 
 
Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo  4  della
                         direttiva 94/11/CE 
 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o
l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3,  della
direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di  etichetta
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000  euro  a
20.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il  distributore  che,  ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a
disposizione sul mercato calzature prive  di  etichetta  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro. 
  3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o
l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5,  della
direttiva 94/11/CE, immette sul mercato  calzature  con  composizione
diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali
usati   nei   principali   componenti   delle   calzature    indicati
nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 
  4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o
l'importatore che immette sul mercato  calzature  con  etichetta  non
conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1,  2,
3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate  in  lingua  italiana,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  1.500  euro  a
20.000 euro. 
  5. La medesima sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo si applica anche al fabbricante  o  all'importatore
che utilizza una lingua  diversa  dall'italiano  o  da  altra  lingua
ufficiale dell'Unione europea. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che  mette
a  disposizione  sul  mercato  le  calzature  senza  avere  informato
correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia
adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4,  paragrafo  2,
della direttiva 94/11/CE, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. 
  7.  L'autorita' di vigilanza, ove  rilevi  che  le  calzature  sono
prive di etichettatura o che l'etichettatura  non  e'  conforme  alle
prescrizioni  della  direttiva  94/11/CE,   previo   accertamento   e
contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2,  3,
4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14  della  legge  n.  689  del
1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante
o al suo rappresentante o al responsabile della prima  immissione  in
commercio   delle   calzature   sul   mercato   nazionale,   per   la
regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle  calzature  dal
mercato. 
  8.  Salvo che il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che  non
ottemperano al provvedimento di cui  al  comma  7  entro  il  termine
assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  3.000
euro a 20.000 euro. 
  9.  Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
calzature di cui all'articolo 1, paragrafo  1,  quarto  comma,  della
direttiva 94/11/CE. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi della direttiva  94/11/CE
          si veda nelle note alle premesse.