Art. 4 
 
            Sanzioni per la violazione delle disposizioni 
                  del regolamento (UE) n. 1007/2011 
 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o
l'importatore che immette, in violazione all'articolo  15,  paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, sul mercato un prodotto tessile
senza  garantire  la  fornitura  dell'etichetta  o  del  contrassegno
indicante i dati e le denominazioni delle fibre di  composizione,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  3.000  euro  a
20.000 euro. 
  2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al
fabbricante o l'importatore  che  immette  sul  mercato  un  prodotto
tessile il cui documento commerciale di accompagnamento,  sostitutivo
dell'etichetta o il contrassegno,  in  violazione  dell'articolo  14,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011,  e'  privo  dei  dati
relativi alla composizione fibrosa. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il  distributore  che,  in
violazione dell'articolo 15, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)  n.
1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo
dell'etichetta o  del  contrassegno  recanti  i  dati  relativi  alla
composizione  fibrosa,  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa
pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro. 
  4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o
l'importatore che, in violazione degli articoli 14,  paragrafo  1,  e
15, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  1007/2011,  immette  sul
mercato un prodotto  tessile  con  composizione  fibrosa  diversa  da
quella dichiarata  in  etichetta,  o  sul  documento  commerciale  di
accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze  di  cui
all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011, e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il  distributore  che,  in
violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e  15,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n.  1007/2011,  mette  a  disposizione  sul  mercato
prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in  etichetta
non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  700  euro  a
3.500 euro. 
  6. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o
l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo  1,
del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul  mercato  un  prodotto
tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da
quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse  in
sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il  distributore  che,  in
violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)
n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato  un  prodotto  tessile
con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle
dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle,
in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonche' riportante
in modo errato la  frase  «Contiene  parti  non  tessili  di  origine
animale» di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a  1.000
euro. 
  8. Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o il distributore che, in violazione  dell'articolo  16
del regolamento (UE) n. 1007/2011,  non  forniscano,  all'atto  della
messa  a  disposizione  sul  mercato  di  un  prodotto  tessile,  nei
cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla
composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE)  n.  1007/2011  e'
soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  1.500  euro  a
20.000 euro. 
  9. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o
l'importatore che, in violazione  dell'articolo  12  del  regolamento
(UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente
parti non tessili  di  origine  animale  che  non  indichi  la  frase
«Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o  sul
contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro
messa  a  disposizione  sul  mercato,  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. 
  10. L'autorita' di vigilanza, ove rilevi  che  i  prodotti  tessili
sono privi di etichettatura o che  l'etichettatura  non  e'  conforme
alle  prescrizioni  del  regolamento  (UE)  n.   1007/2011,   previo 
accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni  dei
precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n.  689
del 1981,  assegna  un  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  al
fabbricante o al suo rappresentante o  al  responsabile  della  prima
immissione in commercio dei prodotti tessili sul  mercato  nazionale,
per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro  dei  prodotti
dal mercato. 
  11. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che  non
ottemperano ai provvedimenti di cui al  comma  10  entro  il  termine
assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  3.000
euro a 20.000 euro. 
  12. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
prodotti tessili  di  cui  all'articolo  2,  paragrafi  3  e  4,  del
regolamento (UE) n. 1007/2011. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          1007/2011 si veda nelle note alle premesse.