Art. 5 Autorita' di accertamento ed irrogazione delle sanzioni 1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e' svolto dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonche' dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. 2. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto sono irrogate dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti. 3. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 si attua la procedura prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 della legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515, e di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 194 del 1999, in quanto applicabili.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1007/2011 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 13, comma 4, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' recita: «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.». - Il testo degli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 della citata legge 26 novembre 1973, n. 883, cosi' recita: «Art. 16. Il venditore e' tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.». «Art. 18. I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore e' tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformita' alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita. Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale. Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrita': l'interessato ha facolta' di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale." «Art. 19. Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere allo ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.». «Art. 20. Un originale del processo verbale e' consegnato al detentore ed un altro e' inviato, insieme all'esemplare che ne e' l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21. Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale e' inviato anche al venditore.». «Art. 21. Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche. Costoro, accertata l'integrita' dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorita' che ha eseguito il prelievo, la quale e' tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.». «Art. 22. Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorita' che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi. Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare. L'autorita' che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette. Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi. Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-bis, 304-ter, 304-quater e 390 del codice di procedura penale. Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente. Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.». «Art. 24. Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorita' che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorita' giudiziaria.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1976, n. 199, S.O. - Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, cosi' recita: «Art. 13 (Controlli). - 1. I controlli della conformita' dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal presente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3.».