Art. 6 
 
                        Vigilanza del mercato 
 
  1. Le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato  di  cui  alle
disposizioni della direttiva 94/11/CE, nonche' alle disposizioni  del
regolamento  (UE)  n.  1007/2011  sono  svolte  dal  Ministero  dello
sviluppo economico  che  le  esercita  avvalendosi  delle  Camere  di
commercio, industria  artigianato  e  agricoltura,  ed  eventualmente
della collaborazione dei propri uffici  territoriali,  nonche'  della
collaborazione  del  Corpo  della  Guardia  di   finanza   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 
  2. Ai fini  del  monitoraggio,  gli  organi  di  controllo  di  cui
all'articolo 5 sono tenuti a  fornire  al  Ministero  dello  sviluppo
economico le notizie di  accertamento  delle  violazioni  di  cui  al
presente decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti normativi della direttiva 94/11/CE,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          1007/2011, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 2,  lettera  m),  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, citato nelle note
          alle premesse, cosi' recita: 
                «Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando  i
          compiti previsti dall'articolo  1  della  legge  23  aprile
          1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il
          Corpo della Guardia  di  finanza  assolve  le  funzioni  di
          polizia economica  e  finanziaria  a  tutela  del  bilancio
          pubblico, delle regioni, degli enti  locali  e  dell'Unione
          europea. 
              2. A tal fine, al Corpo della Guardia di  finanza  sono
          demandati compiti di  prevenzione,  ricerca  e  repressione
          delle violazioni in materia di: 
                a) imposte dirette e  indirette,  tasse,  contributi,
          monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo  erariale  o
          locale; 
                b) diritti  doganali,  di  confine  e  altre  risorse
          proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; 
                c) ogni altra entrata tributaria, anche  a  carattere
          sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale  o
          locale; 
                d) attivita' di gestione svolte da  soggetti  privati
          in  regime  concessorio,  ad   espletamento   di   funzioni
          pubbliche    inerenti    la     potesta'     amministrativa
          d'imposizione; 
                e) risorse e mezzi finanziari  pubblici  impiegati  a
          fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
          pubblici di spesa; 
                f) entrate ed uscite relative alle gestioni  separate
          nel comparto della previdenza,  assistenza  e  altre  forme
          obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; 
                g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso  il
          valore aziendale netto  di  unita'  produttive  in  via  di
          privatizzazione o di dismissione; 
                h)  valute,  titoli,  valori  e  mezzi  di  pagamento
          nazionali,  europei  ed  esteri,   nonche'   movimentazioni
          finanziarie e di capitali; 
                i)  mercati  finanziari  e  mobiliari,  ivi  compreso
          l'esercizio del credito e la  sollecitazione  del  pubblico
          risparmio; 
                l) diritti d'autore, know-how,  brevetti,  marchi  ed
          altri diritti di privativa  industriale,  relativamente  al
          loro esercizio e sfruttamento economico; 
                m)   ogni   altro   interesse   economico-finanziario
          nazionale o dell'Unione europea. 
              3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
          del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
          salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
          c), della legge 31 dicembre 1982, n.  979,  dagli  articoli
          200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
          internazionali, e i compiti istituzionali  conferiti  dalle
          leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
          di  polizia  economica  e  finanziaria  in  via  esclusiva,
          richiedendo  la  collaborazione  di  altri  organismi   per
          l'esercizio dei propri  compiti,  nonche',  fermo  restando
          quanto previsto dalla legge 1° aprile  1981,  n.  121,  per
          quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia  in
          materia di ordine e di  sicurezza  pubblica,  attivita'  di
          contrasto dei traffici illeciti. 
              4. Ferme restando le  norme  del  codice  di  procedura
          penale e delle altre leggi vigenti, i militari  del  Corpo,
          nell'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  comma  2,  si
          avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
          articoli  32  e  33  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, 51 e 52 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni. 
              5. Ai fini dell'assolvimento  dei  compiti  di  cui  al
          presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che
          possono   configurarsi   come   violazioni   fiscali,    le
          disposizioni di cui agli articoli  36,  ultimo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, aggiunto dall'articolo  19,  comma  1,  lettera  d)
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32  della  legge  7
          gennaio 1929, n. 4.». 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cosi' recita: 
                «Art.  3   (Collaborazione   con   organi   ed   enti
          nazionali). - 1. Il Corpo  della  Guardia  di  finanza,  in
          relazione alle proprie competenze in  materia  economica  e
          finanziaria, collabora con gli  organi  costituzionali.  La
          stessa  collaborazione,  previe  intese  con   il   Comando
          generale, puo' essere fornita  agli  organi  istituzionali,
          alle  Autorita'  indipendenti  e  agli  enti  di   pubblico
          interesse che ne facciano richiesta. 
              2. Nell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1,
          i militari del Corpo agiscono con le facolta'  e  i  poteri
          previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.».