Art. 2 Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica 1. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.1 allegata al presente decreto legislativo. 2. I collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella B.2 allegata al presente decreto legislativo.