Art. 3 Istituzione di nuovi comuni, distacco di comuni da regioni e sezioni elettorali riguardanti piu' collegi 1. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di piu' collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinominale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune. 2. Nel caso in cui, prima della convocazione dei comizi, vi sia il distacco di un comune da una regione e l'aggregazione ad un'altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il suddetto comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinominale ed al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Se piu' collegi sono territorialmente contigui, il suddetto comune si intende assegnato al collegio uninominale nel cui ambito insiste il minore numero di popolazione residente. 3. Le sezioni elettorali che interessano piu' collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.