Art. 11 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo
nomina  la   Commissione   per   la   classificazione   delle   opere
cinematografiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del
presente decreto. 
  2. Fino all'approvazione del  regolamento  di  funzionamento  della
Commissione, le Commissioni per la revisione cinematografica, di  cui
alla legge 21 aprile  1962,  n.  161,  continuano  ad  esercitare  le
proprie funzioni. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Per  la  legge  21  aprile  1962,  n.  161,  recante
          «Revisione dei film e dei lavori teatrali»,  si  vedano  le
          note alle premesse.