Art. 11 Disposizioni transitorie 1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nomina la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione, le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, continuano ad esercitare le proprie funzioni.
Note all'art. 11: - Per la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», si vedano le note alle premesse.