Art. 12 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  al  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.