Art. 13 Abrogazioni e disposizioni finali 1. A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) la legge 21 aprile 1962, n. 161; c) il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029. 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1: a) all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: «dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 9, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220»; b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituita dalla seguente: «e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»; c) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' sostituita dalla seguente: «d) decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di classificazione delle opere cinematografiche»; d) nei decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 e in ogni disposizione legislativa o regolamentare, l'espressione: «ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161» deve intendersi sostituita dalla seguente: «istanza di verifica della classificazione dell'opera cinematografica». 3. Al secondo comma dell'articolo 668 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, la parola: «pellicole» e' sostituita dalla seguente: «opere» e dopo le parole: «dell'autorita'» sono aggiunte le seguenti: «o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 13: - Per gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», si vedano le note alle premesse. - Per la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante «Revisione dei film e dei lavori teatrali», si vedano le note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dal presente decreto, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione: «Art. 35. (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorita', in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonche' dell'articolo 32, comma 2, e dell'articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. 3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I dellalegge 24 novembre 1981, n. 689. 4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi dell'articolo 35-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo. 5. L'Autorita' presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui allalegge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.» - Si riporta il testo dell'articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 luglio 2010, n. 156, S.O., come modificato dal presente decreto legislativo, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione: «Art. 134. (Materie di giurisdizione estesa al merito). - 1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa; c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti e quelle previste dall'articolo 123; d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.» - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 agosto 2013, n. 186, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8 ottobre 2013, n. 236, come modificato dal presente decreto, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione: «6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»; b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento»; c) legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo; d) decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di classificazione delle opere cinematografiche.» - Per la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 668 del codice penale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. straord., come modificato dal presente decreto legislativo, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione: «Art. 668. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive). -Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorita' o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche. Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.»