Art. 5 Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici 1. Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione dell'operatore del settore cinematografico, che ne attesti la conformita' all'originale. 2. Per le opere proiettate esclusivamente durante festival cinematografici, la classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, e' assegnata dai legali rappresentanti dell'ente che organizza la manifestazione, senza necessita' di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione delle opere di cui al precedente periodo ai fini della successiva uscita in sala, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.