Art. 6 
 
 
     Materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera 
 
  1. Per  la  classificazione  di  pubblicita'  e  spot  pubblicitari
destinati alle sale cinematografiche, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 
  2. Gli operatori nel settore cinematografico qualificano  le  opere
promozionali di altra opera sulla base della classificazione  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  senza  necessita'  di  sottoporle   alla
Commissione per la verifica.  Nel  caso  in  cui  la  classificazione
dell'opera promossa risulta, a seguito della verifica da parte  della
Commissione, diversa da quella  assegnata  alla  stessa  nelle  opere
promozionali, gli operatori nel  settore  cinematografico  provvedono
alla immediata modifica.