Art. 7 
 
 
                       Obblighi di pubblicita' 
 
  1. La classificazione assegnata  a  un'opera  cinematografica  deve
essere visibile al  pubblico  sia  nei  materiali  pubblicitari,  ivi
incluse le opere promozionali, sia nelle  sale  cinematografiche.  In
particolare, nel caso in cui le opere siano state  classificate  come
non  adatte   o   vietate   ai   minori,   l'esercente   della   sala
cinematografica in cui l'opera e' proiettata e' tenuto a darne avviso
al pubblico in modo evidente su ogni manifesto o locandina dell'opera
e in ogni altro  materiale  di  pubblicita'  o  comunicazione,  anche
on-line. 
  2. Al fine  di  consentire  una  piu'  agevole  comprensione  della
classificazione e di facilitare il compito degli agenti educativi, la
informazione sulla classificazione e'  accompagnata  da  una  o  piu'
icone  indicanti  la  eventuale  presenza  dei   contenuti   ritenuti
sensibili per la tutela dei minori, tra i quali violenza, sesso,  uso
di armi o turpiloquio. Con decreto del direttore generale Cinema,  da
adottare,   sentito   il   Consiglio   superiore   del    cinema    e
dell'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, sono definite le tipologie e le specifiche tecniche
delle  icone  da  affiancare  alla  classificazione,   con   relativa
descrizione dei corrispondenti parametri al  fine  di  agevolare  gli
operatori nell'attribuzione della classificazione. 
  3.  Qualsiasi  eventuale  cambio  di   classificazione   dell'opera
cinematografica, a seguito della verifica da parte della Commissione,
e' immediatamente reso noto  al  pubblico,  nelle  forme  di  cui  al
presente articolo.