Art. 8 Obblighi per gli esercenti cinematografici 1. Se le opere sono state classificate come vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera e' proiettata provvede a impedire che i minori di 14 o di 18 anni accedano al locale, fatti salvi i casi, di cui all'articolo 2, comma 3, in cui gli stessi siano accompagnati dal genitore o dalla persona che esercita la responsabilita' genitoriale. 2. E' vietato abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori.